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Sentenza

Sentenza n. 12902/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202605932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente relativa alla piena soddisfazione della pretesa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, come richiesto dal ricorrente. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.

TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Università su un'istanza di applicazione dell'art. 1, comma 835, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e sul successivo sollecito

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Università sull'istanza trasmessa via PEC il 10 aprile 2025, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, comma 835, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché sul sollecito del 10 novembre 2025. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, in data 24 giugno 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la piena soddisfazione della pretesa azionata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 835, ultimo periodo, legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Istanza di applicazione dell’art. 1, co. 835, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

    La disposizione è indicata quale base normativa della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, ma la sentenza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla piena soddisfazione della pretesa.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta dall'amministrazione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame del merito della domanda.
  • La dichiarazione del ricorrente circa la piena soddisfazione della pretesa può fondare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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