Sentenza del 09/02/2023 n. 4098 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano il diniego della domanda di definizione agevolata (condono) previsto dal D.L. n. 119/2018, art. 6, avendo ricevuto un provvedimento di accertamento della responsabilità solidale (ex D.Lgs. n. 472/1997, art. 14) a carico della società cessionaria per debiti tributari della società cedente D.D. Casella Centro Srl. La questione centrale era se l'atto notificato al cessionario (cartella/provvedimento che accerta la responsabilità solidale) costituisse un atto impositivo, e quindi fosse fra gli atti suscettibili di definizione agevolata, oppure dovesse essere qualificato come mero atto di riscossione e quindi escluso dalla definizione. Inoltre vi sono stati profili processuali relativi alla dichiarazione di estinzione del processo e alla possibilità di riapertura tramite istanza ex art. 391 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata, ritenendo illegittimo il diniego perché fondato sull'assunto errato che l'atto notificato al cessionario non abbia natura di atto impositivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la cartella (o altro atto notificato) è il primo atto che comunica al cessionario la pretesa fiscale nei suoi confronti, essa assume natura di atto impositivo e, quindi, la controversia è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Inoltre la Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza dell'Agenzia ex art. 391 c.p.c. per la fissazione dell'udienza e ha disposto la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14
Stabilisce la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente entro i limiti previsti; la Corte ha richiamato che, pur essendo l'attività accertativa normalmente diretta al cedente, l'atto notificato al cessionario che rende nota la pretesa solidale può assumere natura impositiva.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione"
L'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle controversie e i relativi subprocedimenti: il diniego è impugnabile e l'impugnazione vale come istanza di trattazione; la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego quando deriva dalla qualificazione errata dell'atto come non impositivo.
Art. 391 c.p.c.
Consente, entro termini stabiliti, la richiesta di fissazione dell'udienza e la revoca del decreto presidenziale di estinzione del processo; le Sezioni Unite hanno chiarito che l'istanza di fissazione è mero atto sollecitatorio e può elidere l'efficacia del decreto se proposta tempestivamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Norma generale sull'impugnazione degli atti tributari; richiamata per affermare che la cartella, quando costituisce primo atto che comunica la pretesa, è impugnabile anche per il merito della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Se l'atto notificato al cessionario (es. cartella/esattoriale) è il primo atto con cui il cessionario viene informato della pretesa fiscale a suo carico, esso può avere natura di atto impositivo e quindi essere suscettibile di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 art. 6.
- La qualificazione formale dell'atto come "atto di riscossione" non esclude automaticamente la sua rilevanza impositiva se esso è l'unico atto comunicativo della pretesa al nuovo soggetto; occorre verificare se comunica per la prima volta l'an e il quantum dell'obbligazione.
- In caso di diniego della definizione agevolata è necessario impugnare tempestivamente il provvedimento (termine previsto dall'art. 6) perché l'impugnazione può valere come istanza di trattazione e impedire l'estinzione del processo; l'Amministrazione o la controparte possono chiedere la revoca del decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. se tempestive.
- Quando si contesta la natura della cessione (es. cessione in frode ai creditori) ciò incide sul regime di responsabilità del cessionario, ma la questione va provata nel merito; l'esistenza di frode può far venir meno le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 14 D.Lgs. 472/1997.
- Dal punto di vista difensivo, conviene documentare chiaramente che la cartella/provvedimento ricevuto rappresenti il primo atto comunicativo della pretesa fiscale (data e contenuto della notifica) e segnalare l'eventuale mancanza di precedenti atti di accertamento indirizzati al cessionario.
- Proceduralmente, se viene emesso un decreto di estinzione, valutare subito l'istanza ex art. 391 c.p.c. (entro il termine di legge) e predisporre memoria per chiarire se il ricorso avverso il diniego sia stato tempestivamente proposto e per richiedere la fissazione dell'udienza.
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