Regolamento (UE) 2021/1341
Regolamento delegato (UE) 2021/1341 della Commissione del 23 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e che modifica l’allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/2144 dettando i requisiti tecnici e le procedure di prova per i sistemi DDAW, destinati a rilevare disattenzione e stanchezza del conducente. Disciplina sia la progettazione del sistema sia le modalità con cui il costruttore deve convalidarne l’efficacia, con un forte accento sulla misurazione della stanchezza, sulla documentazione tecnica e sui criteri statistici di accettazione. Modifica inoltre l’allegato II del regolamento madre per inserire il riferimento normativo necessario all’omologazione. L’applicazione decorre dal 6 luglio 2022, in coerenza con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2019/2144.
Stabilisce norme tecniche dettagliate e procedure di prova per l’omologazione dei veicoli a motore in relazione ai sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente (DDAW), modificando l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N, come definite dal regolamento (UE) 2018/858, con velocità massima di progetto superiore a 70 km/h. Riguarda l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i sistemi DDAW, le relative prove di convalida effettuate dai costruttori e la valutazione della documentazione tecnica da parte delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici. Non si applica, per effetto dell’esenzione funzionale, ai veicoli con velocità massima di progetto pari o inferiore a 70 km/h. Si applica dal 6 luglio 2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2021/1341 – sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente
Il regolamento completa il quadro dell’omologazione UE introdotto dal regolamento (UE) 2019/2144, fissando regole tecniche e procedure di prova per i sistemi DDAW (Driver Drowsiness and Attention Warning). La ratio emerge chiaramente dai considerando: la stanchezza del conducente incide in modo significativo sulla sicurezza stradale, i sistemi DDAW sono particolarmente utili nei percorsi extraurbani e occorre una disciplina che sia tecnicamente rigorosa ma tecnologicamente neutra.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N, come definite dal regolamento (UE) 2018/858, purché abbiano una velocità massima di progetto superiore a 70 km/h. Restano quindi fuori dall’obbligo i veicoli con velocità massima di progetto pari o inferiore a tale soglia, espressamente richiamati anche nei considerando come esclusi perché meno idonei a sfruttare efficacemente il sistema DDAW.
Requisiti tecnici generali del sistema
L’allegato I, parte 1, descrive le caratteristiche minime del sistema. Il DDAW deve monitorare il livello di stanchezza del conducente e avvertirlo tramite l’interfaccia uomo-macchina del veicolo, riducendo al minimo gli errori nelle condizioni di guida reali. In modalità normale il sistema non deve usare informazioni biometriche, compreso il riconoscimento facciale, e deve trattare solo i dati necessari al funzionamento in un sistema a circuito chiuso. Il trattamento dei dati personali deve essere conforme alla normativa UE in materia di protezione dei dati.
Attivazione, disattivazione e condizioni di funzionamento
Il sistema non può essere disattivato manualmente dal conducente, salvo la possibilità di disattivare gli avvisi HMI; gli avvisi devono poter essere riattivati con un numero di azioni non superiore a quello necessario per disattivarli. Il sistema si disattiva automaticamente in situazioni predefinite dal costruttore e si riattiva quando tali condizioni cessano. Inoltre deve tornare alla modalità normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo, con la possibilità per il costruttore di subordinare la riattivazione ad alcune condizioni aggiuntive, come l’apertura della portiera del conducente o lo spegnimento del veicolo per un massimo di 15 minuti.
Il sistema deve attivarsi automaticamente oltre i 70 km/h e, una volta attivo, funzionare normalmente tra 65 km/h e 130 km/h o fino alla velocità massima consentita del veicolo se inferiore. Non deve disattivarsi automaticamente oltre 130 km/h. Dal momento in cui si verificano le condizioni di attivazione, devono trascorrere meno di 5 minuti prima che inizi il monitoraggio attivo della stanchezza. Se il sistema prevede una fase di apprendimento, questa si considera terminata se durante tale fase viene emesso un avviso.
Condizioni ambientali e logica di rilevazione
Il DDAW deve funzionare efficacemente sia di giorno sia di notte e in assenza di condizioni meteorologiche che ne limitino il funzionamento. Deve operare almeno su strade a più corsie separate, con o senza mezzeria, quando le strisce di delimitazione della corsia sono visibili su entrambi i lati.
Quanto alla rilevazione della stanchezza, il sistema deve avvisare il conducente quando il livello raggiunge o supera 8 sulla scala KSS, pur potendo intervenire già a livello 7 equivalente. Il sistema può utilizzare una strategia informativa preliminare tramite HMI prima dell’avviso vero e proprio. Per riconoscere gli indicatori di guida in condizioni di stanchezza deve analizzare altri sistemi del veicolo, ad esempio la riduzione delle microcorrezioni dello sterzo e l’aumento della variabilità laterale nella corsia. Il regolamento ammette anche metriche alternative, purché accurate e robuste.
Interfaccia uomo-macchina e avviso di avaria
Gli avvisi visivi, acustici e di altro tipo devono essere immediati al manifestarsi del comportamento di attivazione e possono intensificarsi fino all’attenzione del conducente. L’avviso visivo deve essere facilmente leggibile di giorno e di notte, distinguibile da altri segnali, statico o lampeggiante; sono fornite raccomandazioni sulle simbologie ISO e sui contrasti cromatici, mentre sono sconsigliate alcune combinazioni di colori (ad esempio rosso/verde, giallo/blu, giallo/rosso, rosso/violetto).
L’avviso acustico deve essere chiaramente riconoscibile, in genere compreso tra 200 e 8.000 Hz e tra 50 e 90 dB; se è vocale, il lessico deve essere coerente con il messaggio visivo. In caso di avaria che impedisca al sistema di soddisfare i requisiti, deve essere visualizzato un segnale fisso di avviso di avaria; le avarie rilevabili elettricamente devono essere segnalate senza ritardi, quelle non elettriche devono comunque attivare il segnale, e le avarie non rilevate in condizioni statiche devono essere memorizzate e ripresentate a ogni avviamento finché persistono.
Controlli tecnici periodici
Ai fini dei controlli tecnici periodici deve essere possibile verificare il corretto stato operativo del sistema attraverso l’osservazione del segnale di avaria e, se tecnicamente possibile, anche la funzionalità e l’integrità del software mediante interfaccia elettronica del veicolo. I costruttori devono rendere disponibili le informazioni tecniche necessarie per l’uso dell’interfaccia elettronica secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/621.
Prove di convalida del costruttore
L’allegato I, parte 2, disciplina in modo dettagliato la convalida effettuata dal costruttore. Le prove devono essere svolte con partecipanti umani, o con dati comportamentali raccolti su partecipanti umani. Se si utilizzano prove su strada reale, è richiesto un backup di sicurezza; se il conducente diventa troppo stanco, deve intervenire e il partecipante non può più continuare a guidare nella prova. Se la prova è svolta in simulatore, il costruttore deve descriverne i limiti rispetto alla prova su strada reale.
Il campione minimo è di almeno 10 partecipanti, tutti appartenenti al gruppo demografico target del veicolo e nessuno coinvolto nello sviluppo del sistema. Ogni partecipante deve generare almeno un evento vero positivo o un falso negativo e non è consentito escludere i risultati dei partecipanti che soddisfano tale requisito. Le prove devono coprire condizioni diurne e notturne e registrare almeno un evento vero positivo in ciascuna condizione, salvo i sistemi non influenzati dalla luce.
Misurazione della stanchezza e uso della KSS
La misurazione primaria della stanchezza è la Karolinska Sleepiness Scale (KSS). I partecipanti devono essere formati prima dell’uso della scala, con metodologia uniforme e descritta nel fascicolo documentale. Le misurazioni devono avvenire approssimativamente ogni 5 minuti e la prova deve considerare gli eventi veri positivi e falsi negativi secondo regole analitiche molto precise. Il regolamento ammette misurazioni alternative o complementari, come EEG, PERCLOS o analisi video del sonno, a condizione che siano validate, documentate e equivalenti alla soglia KSS rilevante.
Criteri di accettazione statistica
Il sistema è considerato efficace se soddisfa uno dei due criteri di base: sensibilità media superiore al 40 % oppure limite inferiore dell’intervallo di confidenza al 90 % dei risultati di sensibilità superiore al 20 %. Per prove con intervalli di tempo superiori a 15 minuti, i requisiti sono più severi; per prove su strada aperta, invece, sono attenuati di pari misura. Se il sistema prevede una fase di apprendimento, i risultati di tale fase o dei primi 30 minuti successivi all’attivazione non devono essere considerati nel calcolo dell’efficacia.
Documentazione tecnica e controllo da parte dei servizi tecnici
Il costruttore deve fornire un fascicolo documentale completo che descriva la funzionalità del sistema, le metriche primarie e secondarie, il comportamento di attivazione, la soglia di stanchezza, le modalità di attivazione e riattivazione, le caratteristiche dell’HMI, i protocolli di prova e i risultati della convalida. Il fascicolo deve anche dimostrare l’equivalenza tra eventuali misurazioni alternative/complementari e la KSS.
Il servizio tecnico deve verificare che il costruttore abbia dimostrato la conformità ai requisiti tecnici e di convalida, riesaminare il verbale di prova, controllare la coerenza tra dati ed esiti dichiarati e può riesaminare i dati grezzi o ripetere parte delle prove. Nel certificato di omologazione deve essere indicato il codice del protocollo di prova utilizzato, così da consentire eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144 ed entrata in applicazione
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 viene modificato per inserire il requisito E2 relativo all’«Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente» con rinvio al presente regolamento delegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 6 luglio 2022.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N con velocità massima di progetto superiore a 70 km/h (art. 1). I requisiti riguardano l’omologazione dei veicoli con sistemi DDAW e le relative verifiche da parte dei costruttori, delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.
Requisiti tecnici del sistema DDAW
L’allegato I, parte 1, stabilisce i requisiti tecnici generali e specifici: monitoraggio della stanchezza del conducente, avviso tramite interfaccia uomo-macchina, riduzione degli errori in condizioni reali, assenza di uso di biometria e riconoscimento facciale in modalità normale, trattamento dei dati personali conforme al diritto UE, gestione del sistema e condizioni di attivazione/disattivazione, funzionamento oltre 70 km/h e nei range di velocità 65-130 km/h o fino alla velocità massima del veicolo se inferiore.
Soglia di stanchezza e scala di riferimento KSS
Il sistema deve avvisare quando il livello di stanchezza raggiunge o supera 8 sulla Karolinska Sleepiness Scale (KSS); è ammesso l’avviso già a livello 7 equivalente. L’appendice della parte 1 riporta la scala da 1 a 9, con descrizioni dei livelli di vigilanza/sonnolenza.
Interfaccia uomo-macchina e avvisi
Sono disciplinati i requisiti per gli avvisi visivi, acustici e di altro tipo: posizionamento leggibile, riconoscibilità, possibile intensificazione, requisiti cromatici e raccomandazioni ISO. Sono previste regole specifiche per l’avviso di avaria del sistema, inclusa la visualizzazione di un segnale fisso, la gestione di guasti elettrici e non elettrici e la memorizzazione delle avarie non rilevate in condizioni statiche.
Controlli tecnici periodici e accesso alle informazioni tecniche
Per i controlli tecnici periodici deve essere possibile verificare lo stato operativo e la funzionalità/integrità software del sistema tramite interfaccia elettronica del veicolo, se tecnicamente possibile. I costruttori devono mettere a disposizione le informazioni tecniche necessarie ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621.
Prove di convalida effettuate dal costruttore
L’allegato I, parte 2, impone prove di convalida con partecipanti umani o dati comportamentali derivati da essi. Sono previsti requisiti su backup di sicurezza, uso di simulatori, dimensione del campione minimo (almeno 10 partecipanti), condizioni diurne e notturne, formazione sulla KSS, frequenza delle misurazioni, gestione di eventi veri positivi/falsi negativi e uso di misurazioni alternative o complementari.
Criteri di accettazione statistica
Il sistema è ritenuto efficace se la sensibilità media supera il 40 % oppure se il limite inferiore dell’intervallo di confidenza al 90 % dei risultati di sensibilità supera il 20 % (parte 2, punto 8.1). Sono previste correzioni del 5 % e del 2,5 % per prove con intervalli superiori a 15 minuti e riduzioni equivalenti per prove su strada aperta. Se il sistema prevede una fase di apprendimento, i risultati di tale fase o dei primi 30 minuti dopo l’attivazione non si considerano nei criteri di accettazione.
Documentazione tecnica e verifica da parte dei servizi tecnici
L’allegato I, parte 3, richiede un fascicolo documentale che descriva funzionalità del sistema, input e metriche, soglia di stanchezza, logiche di attivazione/riattivazione, HMI, protocolli di prova e risultati della convalida. Il servizio tecnico deve verificare il rispetto dei requisiti tecnici e di convalida, esaminare i verbali di prova, poter riesaminare dati grezzi e ripetere parti delle prove, e deve indicare nel certificato di omologazione il codice del protocollo di prova utilizzato.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2144
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 è modificato per inserire la riga relativa al requisito E2 «Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente», con rinvio al regolamento delegato (UE) 2021/1341 (art. 5 e allegato II).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 luglio 2022 (art. 6).
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