Regolamento (UE) 2021/668
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/668 della Commissione del 23 aprile 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La principale novità è la soppressione del riferimento ai soli semi di chia "preconfezionati", con conseguente possibilità di commercializzazione anche non preconfezionata. L’atto aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e conferma le condizioni di impiego e la denominazione da riportare in ეტichetta.
Modifica delle condizioni d’uso autorizzate dei semi di chia (Salvia hispanica) come nuovo alimento, con estensione alla commercializzazione anche in forma non preconfezionata e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione europea semi di chia (Salvia hispanica) come nuovo alimento, nonché ai prodotti alimentari che li contengono. Incide sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con efficacia in tutti gli Stati membri e direttamente applicabile. La modifica riguarda le condizioni di impiego e l’etichettatura dei semi di chia, includendo espressamente la possibilità di commercializzarli anche sfusi o alla rinfusa, oltre che preconfezionati.
Modifica delle condizioni d’uso dei semi di chia (Salvia hispanica)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/668 della Commissione interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati per aggiornare la disciplina dei semi di chia (Salvia hispanica) già autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica prende le mosse da una richiesta di mercato relativa alla possibilità di commercializzare i semi di chia anche in forma sfusa o alla rinfusa, e si fonda sul quadro scientifico disponibile, in particolare sul parere EFSA del 14 marzo 2019.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’inserimento dei semi di chia nell’elenco era già avvenuto tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, dopo precedenti autorizzazioni adottate nell’era del regolamento (CE) n. 258/97 e ulteriori ampliamenti d’uso. Nel 2020 è stata presentata una domanda volta a eliminare il termine "preconfezionati" dalla categoria dei semi di chia, così da consentire la vendita anche non preconfezionata.
Valutazione della sicurezza
La Commissione evidenzia che l’EFSA, nel parere del 14 marzo 2019, ha concluso che l’uso dei semi di chia nei prodotti alimentari che non richiedono un trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C è sicuro senza specifiche limitazioni o precauzioni sui livelli d’uso. Alla luce di tale valutazione, la Commissione ritiene che la modifica proposta non comporti effetti sulla salute umana e che non sia necessaria una nuova valutazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
Effetti sulla disciplina applicabile
L’articolo 1 modifica la voce relativa ai semi di chia nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati e rinvia all’allegato per le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura. Il cambiamento sostanziale consiste nella soppressione della sola forma "preconfezionata", consentendo agli operatori di commercializzare i semi di chia sia preconfezionati sia sfusi/alla rinfusa.
Categorie alimentari e livelli massimi
L’allegato sostituisce la precedente voce e conferma/precisa le categorie alimentari autorizzate con i relativi livelli massimi. Tra queste figurano:
- prodotti di panetteria: 5 % (semi di chia interi o macinati);
- prodotti da forno: 10 % di semi di chia interi;
- cereali da prima colazione: 10 % di semi di chia interi;
- pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi: 5 % di semi di chia interi.
La tabella include inoltre ulteriori categorie già ricomprese nel regime autorizzatorio, tra cui frutta, noci e miscele di semi, dolciumi (compresi cioccolato e prodotti di cioccolato, escluse le gomme da masticare), prodotti lattiero-caseari e sostitutivi, ghiacci alimentari, prodotti ortofrutticoli, bevande analcoliche e budini che non richiedono trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C.
Etichettatura
Il regolamento mantiene un requisito specifico di etichettatura: la denominazione del nuovo alimento da indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "Semi di chia (Salvia hispanica)". Il testo fornito non introduce ulteriori indicazioni etichettarie oltre a questa denominazione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, produce effetti uniformi nell’ordinamento UE e aggiorna in via immediata la disciplina dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati.
Disposizioni principali
Modifica dell’iscrizione nell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica della voce relativa ai semi di chia (Salvia hispanica) nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica è effettuata come specificato nell’allegato.
Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura
La voce aggiornata comprende le condizioni d’uso e i requisiti specifici di etichettatura riportati nell’allegato. La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "Semi di chia (Salvia hispanica)".
Estensione alla vendita non preconfezionata
La modifica elimina il riferimento ai soli "semi di chia preconfezionati", consentendo la commercializzazione anche in forma non preconfezionata, ossia sfusi o alla rinfusa, senza che ciò sia ritenuto idoneo a incidere sulla sicurezza alimentare.
Categorie alimentari autorizzate e livelli massimi
L’allegato sostituisce la voce esistente con l’elenco delle categorie alimentari autorizzate e dei livelli massimi: prodotti di panetteria (5 %; semi interi o macinati), prodotti da forno (10 % di semi interi), cereali da prima colazione (10 % di semi interi), pasti pronti sterilizzati a base di cereali/pseudocereali/legumi secchi (5 % di semi interi), oltre alle ulteriori categorie già elencate nella tabella, tra cui frutta, noci e miscele di semi, dolciumi, prodotti lattiero-caseari e sostitutivi, ghiacci alimentari, prodotti ortofrutticoli, bevande analcoliche e budini che non richiedono trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C.
Base scientifica e assenza di nuova valutazione di sicurezza
Nei considerando la Commissione richiama il parere EFSA del 14 marzo 2019, secondo cui l’uso dei semi di chia in prodotti alimentari che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C è sicuro senza specifiche limitazioni e precauzioni sui livelli d’uso. La Commissione ritiene pertanto non necessaria una ulteriore valutazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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