Regolamento (UE) 2021/763
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modelli, istruzioni, formati e scadenze armonizzati per la segnalazione alle autorità e per l’informativa al pubblico sul MREL e sulla TLAC. Il testo integra il quadro CRR/BRRD modificato dai pacchetti del 2019, con l’obiettivo di assicurare comparabilità, qualità dei dati e coerenza con gli standard internazionali del Comitato di Basilea. Disciplina inoltre la standardizzazione delle informazioni sul rango dei creditori nelle procedure di insolvenza e la gestione dei dati relativi a strumenti emessi sotto il diritto di paesi terzi.
Norme tecniche uniformi per la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e sul requisito TLAC per banche e imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti e soggetti dell’Unione tenuti a trasmettere segnalazioni o a pubblicare informazioni sul MREL e sulla TLAC ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE, inclusi: gruppi o entità soggetti a risoluzione, soggetti non soggetti a risoluzione ma assoggettati a MREL interno, e filiazioni significative di G-SII non UE assoggettate a TLAC interna. Si applica anche alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione per la raccolta, lo scambio e la pubblicazione delle informazioni, con rilevanza per gli Stati membri e ai fini del SEE. Sono previste esclusioni/deroghe operative, tra cui l’esenzione da alcune informazioni sulle altre passività bail-in se i fondi propri e passività ammissibili raggiungono almeno il 150 % del requisito, nonché l’applicazione differita di taluni obblighi di segnalazione e informativa e regole specifiche per strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763: segnalazione e informativa su MREL e TLAC
Il regolamento istituisce un quadro uniforme di norme tecniche di attuazione per la segnalazione a fini di vigilanza e per l’informativa al pubblico in materia di MREL e TLAC, in raccordo con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con la direttiva 2014/59/UE, come modificati nel 2019. La Commissione evidenzia l’esigenza di un approccio comune per TLAC e MREL, di piena coerenza con gli standard del Comitato di Basilea e di riduzione degli oneri di compliance, garantendo al contempo qualità e comparabilità dei dati.
Finalità e contesto normativo
Il testo nasce dall’esigenza di armonizzare gli obblighi di segnalazione e pubblicazione relativi alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti bancari. La TLAC, introdotta nel CRR per i G-SII, e il MREL, disciplinato dalla BRRD, sono trattati come componenti di un medesimo quadro prudenziale e di risoluzione. Il regolamento si colloca inoltre nel solco delle modifiche del 2019 che hanno rafforzato il regime di risoluzione e introdotto nuovi obblighi di disclosure.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si applicano ai soggetti tenuti a segnalare o pubblicare informazioni sul MREL e/o sulla TLAC, sia su base individuale sia consolidata. Rientrano nel perimetro: i gruppi o le entità soggetti a risoluzione, i soggetti non soggetti a risoluzione soggetti a MREL interno e le filiazioni significative di G-SII non UE soggette a TLAC interna. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono destinatarie delle segnalazioni e, per alcune informazioni, sono tenute anche a pubblicarle in forma standardizzata. Restano ferme le regole speciali per strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi e le ipotesi di esenzione dall’invio di alcune informazioni quando il livello di fondi propri e passività ammissibili raggiunge almeno il 150 % del requisito di riferimento.
Segnalazioni a fini di vigilanza: periodicità, contenuto e termini
Il titolo I disciplina le segnalazioni periodiche alle autorità. Le date di riferimento sono trimestrali, semestrali o annuali a seconda del modello; la disciplina ordina i termini di invio e contiene una deroga specifica per i dati riferiti al 30 giugno 2021, da inviare entro il 30 settembre 2021. Se la scadenza cade in giorno non lavorativo, l’invio slitta al primo giorno lavorativo successivo. È ammesso l’invio iniziale di dati non revisionati, con obbligo di trasmettere senza ritardo i dati rivisti e ogni altra rettifica.
I modelli di segnalazione coprono quattro aree: metriche principali, composizione e scadenza, rango in insolvenza, e informazioni specifiche per contratto. Per i gruppi/entità soggetti a risoluzione sono richieste, tra l’altro, TREA, TEM, importi di fondi propri e passività ammissibili, percentuali rispetto ai requisiti, deduzioni e informazioni sulle passività disciplinate dal diritto di paesi terzi. I soggetti non soggetti a risoluzione comunicano inoltre dati sul MREL interno e, se pertinenti, sulla TLAC interna.
Struttura dei modelli di segnalazione
Il modello M 01.00 sintetizza le principali metriche MREL/TLAC, distinguendo fra colonna MREL e colonna TLAC. Vi confluiscono i dati relativi all’importo complessivo dell’esposizione al rischio, alla misura dell’esposizione complessiva, ai fondi propri e passività ammissibili, alle eventuali deroghe di subordinazione del CRR e alla quota di passività non subordinate ammesse. Il modello M 02.00 dettaglia la composizione degli elementi ammissibili, distinguendo tra capitale, passività subordinate e non subordinate, strumenti grandfathered, deduzioni e investimenti in strumenti di passività ammissibili di altri enti.
Il modello M 03.00 riguarda il MREL interno e la TLAC interna: vi sono indicate le informazioni sul livello di applicazione, sui fondi propri ammissibili, sulle passività ammissibili e, se del caso, sulle garanzie consentite dall’autorità di risoluzione della filiazione. Il modello M 04.00 è dedicato alla struttura di finanziamento delle passività ammissibili MREL e ne classifica le componenti per tipologia e durata residua. I modelli M 05.00 e M 06.00 riportano il rango degli strumenti nella gerarchia dei creditori, rispettivamente per soggetti non soggetti a risoluzione e per entità soggette a risoluzione. Il modello M 07.00, infine, elenca in modo granularmente contrattuale gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, con dati su emittente, contratto, legge applicabile, riconoscimento contrattuale del bail-in, tipo di strumento, importo, rango, scadenza e call.
Regole di compilazione e qualità del dato
Il regolamento detta regole puntuali sulle convenzioni di segno, sulla numerazione dei riferimenti, sulla struttura del DPM e sulle regole di convalida. I dati monetari devono essere espressi, per la segnalazione prudenziale, in migliaia con precisione minima equivalente, mentre nell’informativa al pubblico in milioni; le percentuali devono essere riportate con almeno quattro decimali. Gli enti devono essere identificati tramite LEI e i set di dati devono essere corredati dai metadati essenziali. Sono inoltre previsti criteri per l’omissione di elementi non rilevanti o riservati ai sensi dell’articolo 432 CRR.
Rango in insolvenza e informazioni standardizzate delle autorità di risoluzione
Un elemento centrale del provvedimento è la standardizzazione del rango nella graduatoria dei creditori. Le autorità di risoluzione devono raccogliere e aggiornare, in formato uniforme, le informazioni sulle gerarchie nazionali di insolvenza e pubblicarle per gli enti interessati. I modelli di segnalazione e di pubblicazione ripartiscono gli importi per rango, distinguendo tra creditori interni al gruppo soggetto a risoluzione e soggetti terzi, e tra importi dovuti all’entità soggetta a risoluzione e altri importi. In questo modo il regolamento collega il regime di ammissibilità degli strumenti MREL/TLAC alla posizione effettiva degli strumenti nella gerarchia concorsuale nazionale.
Informativa al pubblico: contenuto, modelli e frequenza
Il titolo II disciplina l’informativa pubblica. La frequenza varia per modello: alcune tabelle sono trimestrali, altre semestrali o annuali. L’informativa va pubblicata in coincidenza con il bilancio o con la relazione finanziaria periodica, in modo ragionevole rispetto ai documenti contabili.
Il modello EU KM2 fornisce le metriche principali MREL e, per i G-SII, anche TLAC. Il modello EU TLAC1 dettaglia la composizione degli strumenti computabili, distinguendo capitale e passività ammissibili, strumenti subordinati, grandfathering e rettifiche. Il modello EU ILAC copre il MREL interno e, per le filiazioni significative di G-SII non UE, anche la TLAC interna, con indicazione del requisito applicabile, del livello di applicazione, dei fondi propri, delle passività ammissibili, delle garanzie consentite e dei rapporti percentuali. I modelli EU TLAC2 e EU TLAC3 trattano il rango nella graduatoria dei creditori, con versioni alternative che riflettono un perimetro più ampio o più limitato di passività rilevanti.
Informazioni qualitative, omissioni e strumenti di paesi terzi
Le istruzioni dell’allegato VI richiedono che le differenze significative tra dati contabili e dati regolamentari siano spiegate nella descrizione accompagnatoria. Le omissioni consentite dal CRR possono tradursi in celle vuote, ma devono essere chiaramente segnalate con il motivo. Per i contratti disciplinati dal diritto di un paese terzo, l’informativa deve indicare il paese terzo, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione, il tipo di strumento, il suo rango e le eventuali date di call o scadenza. Questa parte del regolamento è particolarmente rilevante per la verifica dell’ammissibilità delle passività ai fini MREL/TLAC quando il diritto applicabile non è quello di uno Stato membro.
Entrata in vigore e decorrenza degli obblighi
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il titolo I si applica dal 28 giugno 2021; il titolo II si applica dal 1 giugno 2021 per l’informativa CRR su TLAC e dalla data di applicazione degli obblighi di informativa previsti dalla direttiva (UE) 2019/879 per l’informativa BRRD sul MREL. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Date di riferimento e termini di invio
L’articolo 1 fissa le date di riferimento per le segnalazioni trimestrali, semestrali e annuali (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre; 30 giugno e 31 dicembre; 31 dicembre). L’articolo 2 stabilisce le date di invio: in via ordinaria 19 maggio, 18 agosto, 18 novembre e 18 febbraio per il trimestrale, 18 agosto e 18 febbraio per il semestrale, 18 febbraio per l’annuale; per i dati riferiti al 30 giugno 2021 il termine è il 30 settembre 2021. Se la scadenza cade in sabato, domenica o festività nazionale, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Segnalazioni su base individuale e consolidata
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 distinguono tra entità soggette a risoluzione e soggetti non soggetti a risoluzione, nonché tra base individuale e consolidata. Sono previsti modelli trimestrali per metriche principali, composizione dei fondi propri e passività ammissibili, struttura di finanziamento delle passività ammissibili, ripartizione per rango in insolvenza e strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo. Per i soggetti soggetti a TLAC (articoli 92 bis e 92 ter CRR) vi sono campi aggiuntivi e colonne dedicate alla TLAC o TLAC interna; per gli altri enti si applicano le colonne MREL o MREL interno.
Trasmissione di dati non revisionati e rettifiche
L’articolo 2, paragrafi 3 e 4, consente la trasmissione di dati non sottoposti a revisione contabile, imponendo l’invio senza indebito ritardo dei dati revisionati se differiscono dai precedenti, nonché di ogni altra rettifica.
Formato elettronico, identificazione e metadati
L’articolo 7 prescrive che i dati siano trasmessi nei formati e nella configurazione definiti dalle autorità competenti e di risoluzione, secondo il data point model e le regole di convalida dell’allegato III. Sono richieste precise convenzioni di numerazione, esclusione di dati non richiesti o non applicabili, arrotondamenti minimi per dati monetari, percentuali e numeri interi, uso del LEI per identificare gli enti, e l’allegazione di data/periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI del segnalante e ambito del consolidamento.
Standardizzazione del rango in insolvenza
L’articolo 8 impone alle autorità di risoluzione di raccogliere, aggiornare e pubblicare in formato standardizzato le informazioni sul rango delle voci nella graduatoria nazionale di insolvenza, al fine di renderle disponibili agli enti soggetti alla loro giurisdizione. L’allegato IV contiene il modello standard di presentazione della graduatoria nazionale.
Frequenza dell’informativa al pubblico
L’articolo 9 disciplina la frequenza dell’informativa pubblica: alcune informazioni sono trimestrali, altre semestrali o annuali a seconda del modello. L’informativa annuale va pubblicata contestualmente al bilancio o il prima possibile; quella semestrale/trimestrale alla data della relativa relazione finanziaria o appena possibile. È inoltre richiesto che il lasso temporale rispetto ai bilanci sia ragionevole e comunque entro i termini fissati dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.
Modello EU KM2: metriche principali MREL/TLAC
L’articolo 10 impone ai G-SII o a enti soggetti a risoluzione che vi appartengono la pubblicazione del modello EU KM2 per le metriche principali MREL e TLAC; per gli altri enti soggetti a risoluzione il medesimo modello è usato per l’informativa MREL. L’allegato V e l’allegato VI definiscono le voci, inclusi TREA, TEM, fondi propri e passività ammissibili, rapporti percentuali, eventuali deroghe di subordinazione e, per i G-SII, l’indicazione della quota di debito non subordinato ammesso e della quota eventualmente riconosciuta con deroga.
Modello EU TLAC1: composizione delle passività ammissibili
L’articolo 11 disciplina il modello EU TLAC1 sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili. Per i G-SII il modello copre sia la componente TLAC sia l’informativa MREL; per gli altri enti soggetti a risoluzione copre la sola informativa MREL. Sono previste voci su CET1, AT1, T2, passività ammissibili, passività subordinate, strumenti emessi direttamente o da filiazioni, strumenti pre-27 giugno 2019 soggetti a clausola grandfathering, deduzioni e investimenti in altri strumenti di passività ammissibili.
Modello EU ILAC: MREL interno e TLAC interna
L’articolo 12 disciplina l’informativa per i soggetti non soggetti a risoluzione, distinguendo tra filiazioni significative di G-SII non UE e altri soggetti. Per i primi si pubblicano anche le informazioni richieste per la TLAC interna (articolo 92 ter CRR), mentre per gli altri si pubblicano le sole informazioni MREL interno. Il modello richiede dati su fondi propri, passività ammissibili, eventuali garanzie consentite, TREA, TEM, requisiti e percentuali corrispondenti.
Modelli EU TLAC2 e EU TLAC3: rango dei creditori
Gli articoli 13 e 14 disciplinano l’informativa sul rango nella graduatoria dei creditori, rispettivamente per soggetti non soggetti a risoluzione e per entità soggette a risoluzione. Sono previste due varianti per ciascun modello: una ampia (a) e una più limitata (b), con facoltà di scelta per taluni soggetti. I modelli ripartiscono gli importi per rango di insolvenza, tipo di creditore, durata residua e titoli perpetui, includendo o escludendo le passività escluse a seconda del caso.
Caratteristiche principali degli strumenti
L’articolo 15 rinvia all’atto di esecuzione di cui all’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per l’informativa sulle caratteristiche principali dei fondi propri e delle passività ammissibili da parte dei G-SII, delle loro entità soggette a risoluzione e delle filiazioni significative di G-SII non UE non soggette a risoluzione.
Regole generali sull’informativa
L’articolo 16 consente di lasciare vuote le righe o colonne quando un’informazione può essere omessa ai sensi dell’articolo 432 CRR, imponendo però di indicare chiaramente omissione e motivo. Le descrizioni qualitative devono essere sufficientemente chiare ed esaustive; i dati monetari vanno espressi con precisione minima in milioni e i dati percentuali con quattro decimali. Devono inoltre essere indicati data e periodo di riferimento, valuta, nome e se del caso LEI del soggetto, principio contabile e ambito del consolidamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Il titolo I si applica dal 28 giugno 2021. Il titolo II si applica dal 1 giugno 2021 per l’informativa di cui agli articoli 437 bis e 447, lettera h), CRR, e dalla data di applicazione degli obblighi di informativa ex articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/879 per l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 apr 2021Regolamento (UE) 2021/667
- Regolamento · 23 apr 2021Regolamento (UE) 2021/668
- Regolamento · 23 apr 2021Regolamento (UE) 2021/669
- Regolamento · 23 apr 2021Regolamento (UE) 2021/670
- Regolamento · 23 apr 2021Regolamento (UE) 2021/686
- Regolamento · 23 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1341
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →