Ordinanza n. 303/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale di rimozione di una pedana esterna e ripristino dello stato dei luoghi, unitamente agli atti presupposti relativi alla dichiarazione di inefficacia della CILA e all’irricevibilità della SCIA edilizia in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare e motivi aggiunti, il provvedimento comunale che gli intimava di rimuovere entro quindici giorni una pedana esterna e di ripristinare lo stato dei luoghi, adottato in asserita esecuzione di una precedente sentenza del TAR. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento comunale relativo alla sanatoria della pedana e al ripristino della quota prevista dalla CILA, nonché il successivo ordine di rimozione adottato ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure concernenti l’illegittimo richiamo della precedente sentenza quale fondamento dell’obbligo di demolizione, poiché quella pronuncia non aveva ordinato la demolizione della pedana né deciso su un’ordinanza di demolizione; l’erronea motivazione della dichiarazione di inefficacia della CILA, fondata sul contrasto con un provvedimento di concessione, questione riconducibile al rapporto concessorio; l’irricevibilità della SCIA edilizia in sanatoria senza previa adozione del preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990; nonché l’illegittimità derivata o motivazionale del successivo provvedimento di demolizione, che richiamava il provvedimento già impugnato con il ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi di fondatezza delle censure ai fini cautelari. In particolare, ha rilevato che il provvedimento principale non poteva essere giustificato come esecuzione della precedente sentenza, la quale non aveva disposto la demolizione della pedana; che la dichiarazione di inefficacia della CILA risultava motivata con riferimento a un contrasto attinente al rapporto concessorio; che non risultava adottato il preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 prima della dichiarazione di irricevibilità della SCIA in sanatoria; e che il successivo ordine di demolizione, richiamando il provvedimento principale, risentiva della medesima criticità. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica per il 20 gennaio 2027 e compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce adempimento procedimentale rilevante prima dell’adozione di un provvedimento negativo; la sua mancata adozione è stata considerata elemento di fondatezza della censura contro l’irricevibilità della SCIA in sanatoria.
art. 35 d.P.R. 380/2001
Il Comune ha adottato l’ordine di rimozione e ripristino richiamando tale disposizione; l’efficacia dell’ordine è stata sospesa in via cautelare per le criticità relative al suo fondamento motivazionale e al rinvio al precedente provvedimento.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo adottato in asserita esecuzione di una sentenza non può imporre demolizioni o altri obblighi non contenuti nel comando giudiziale, né può fondarsi su un’interpretazione estensiva del giudicato.
- La dichiarazione di inefficacia di un titolo edilizio non può essere motivata esclusivamente mediante il richiamo al contrasto con un provvedimento concessorio quando tale contrasto attiene al distinto rapporto concessorio e non dimostra, di per sé, l’illegittimità o l’inefficacia del titolo edilizio.
- Prima dell’adozione di un provvedimento negativo nei confronti di una SCIA edilizia in sanatoria deve essere rispettato, ove applicabile, l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto è giustificata dalla combinazione di sufficienti elementi di fondatezza delle censure e dalla necessità di conservare integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
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