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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15450/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, accogliendo l'appello della Millennium, aveva ritenuto il credito azionato dall'ente di natura risarcitoria o al più precontrattuale e non contrattuale, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. e ritenendo applicabile l'art. 2560 c.c. con la conseguente non opponibilità del titolo esecutivo alla società conferitaria (perché il debito non risultava dalle scritture contabili). Il Comune deduce che la Corte d'appello ha erroneamente riesaminato e riclassificato la natura del rapporto, in contrasto con la sentenza del Tribunale di Sassari n. 582/2004, che aveva qualificato il rapporto come contrattuale, e denuncia violazione di norme processuali e civili (artt.615 c.p.c., 2909, 2558 e 2560 c.c., art.16 r.d. 2440/1923, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello ha illegittimamente riformulato la natura del credito nonostante la sentenza di Tribunale di Sassari n. 582/2004 avesse già qualificato il rapporto come contrattuale. La Corte di Cassazione ha richiamato l'art. 16 r.d. n. 2440/1923 (secondo cui i processi verbali di aggiudicazione definitiva equivalgono al contratto) e il principio per cui il giudice dell'opposizione ex art.615 c.p.c. non può integrare o rivedere un titolo giudiziale univoco e certo. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione perché decida secondo i principi enunciati; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che la Corte d'appello provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La questione di merito relativa all'eventuale opponibilità o meno del titolo alla società conferitaria (anche in relazione alle scritture contabili) dovrà essere valutata dal giudice di rinvio sulla base della riconosciuta natura contrattuale del credito e della circostanza temporale del conferimento dell'azienda.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato del giudice dell'opposizione rispetto al contenuto di un titolo giudiziale già formato

  • art. 2909 c.c.

    Norma richiamata in doglianza connessa alla materia dell'esecuzione e opponibilità dei titoli (citata dal ricorso)

  • art. 2558 c.c.

    Norma relativa agli effetti del conferimento d'azienda e alla responsabilità per i debiti; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità in caso di credito di natura contrattuale derivante dall'appalto

  • art. 2560 c.c.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per negare l'opponibilità del titolo alla società conferitaria quando il debito non risulti dalle scritture contabili; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile la valutazione svolta dall'appello alla luce del carattere contrattuale accertato dal titolo giudiziale

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    "I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto"

    La Corte ha richiamato questa norma per affermare che, nell'appalto del 1991 (ante Codice dei contratti), l'aggiudicazione definitiva doveva considerarsi equivalente al contratto e quindi la responsabilità configurata in sentenza è di natura contrattuale

  • art. 11, comma 7, d.lgs. n. 163/2006

    "L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta"

    Citata dalla Corte d'appello a sostegno della tesi che l'aggiudicazione non genera automaticamente un contratto; la Cassazione ha osservato però che quella disposizione è parte della disciplina successiva al periodo storico della fattispecie ed è quindi non pertinente al caso concreto

  • art. 111 c.p.c.

    Norma processuale citata dal ricorrente a supporto delle conseguenze del formato titolo giudiziale; la Corte ha comunque richiamato il principio di vincolo del giudice dell'opposizione alle risultanze di un titolo giudiziale

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'effetto espansivo del provvedimento di cassazione sul resto della sentenza impugnata (assorbimento del secondo motivo)

Massime di principio

  • Se il titolo esecutivo giudiziale contiene un accertamento univoco sulla natura del rapporto (es. contrattuale), il giudice dell'opposizione ex art.615 c.p.c. non può rivedere o riclassificare quella natura: è vincolato alle risultanze del titolo.
  • In caso di conferimento d'azienda occorre valutare la natura del debito (contrattuale vs extracontrattuale): la responsabilità della società conferitaria può dipendere da questa qualificazione e dal momento in cui il titolo si è formato rispetto al conferimento.
  • Per appalti anteriori al Codice dei contratti, può trovare applicazione la disciplina previgente (es. art.16 r.d. n.2440/1923) che riconosce all'aggiudicazione definitiva efficacia contrattuale; non sempre sono applicabili regole introdotte successivamente.
  • La derubricazione di un credito da contrattuale a extracontrattuale, e viceversa, non può essere effettuata in sede di opposizione all'esecuzione quando il giudizio che ha formato il titolo ha già deciso la questione: eventuali censure andavano proposte nella 'sedes materiae'.
  • Se il giudice d'appello nega l'opponibilità del titolo alla società conferitaria per assenza di iscrizione del debito nelle scritture contabili (art.2560 c.c.), tale valutazione può essere rilevante ma va preceduta dall'accertamento della natura del credito e dal rispetto dei limiti imposti dal titolo giudiziale.
  • Nelle fattispecie simili valutare sempre: (a) contenuto del titolo giudiziale definitivo; (b) data del conferimento dell'azienda rispetto alla formazione del titolo; (c) se il credito risulta nelle scritture contabili trasferite; (d) la normativa applicabile al tempo dell'appalto.

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