Cassazione Penale, Sentenza n. 10874/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di Marchese riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 712 c.p. (ricettazione/contravvenzione) ma dichiarando il reato estinto per prescrizione. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che Marchese fosse pienamente consapevole della provenienza delittuosa della merce (magliette e altri capi contraffatti), atteso che sulle magliette era riportata l'indicazione 'copia non conforme all'originale', e quindi sussisterebbe il dolo della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto convincente e logica la motivazione della Corte d'appello secondo cui Marchese aveva esibito una fattura di acquisto e le modalità dell'acquisto indicavano che egli riteneva i beni commercializzabili e non provenienti da illecito, escludendo così il dolo necessario per la ricettazione. Per tale motivo la ricostruzione di merito non è stata rimessa in discussione in sede di legittimità. La Corte ha altresì osservato che la qualità di parte pubblica del ricorrente esonera dalla condanna alle spese processuali. La sentenza impugnata inoltre aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La condotta è stata riqualificata ai sensi di tale norma (riguardante la ricettazione/contravvenzione): il discrimine tra le fattispecie rileva sull'elemento psicologico (dolo). La Corte d'appello ha ritenuto assente il dolo in presenza di fattura regolare e modalità d'acquisto coerenti con la buona fede.
principio del divieto di riesame del fatto in Cassazione
La Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione del valore probatorio delle risultanze di merito purché la motivazione della Corte territoriale sia logica e persuasiva; di conseguenza non è ammissibile il ricorso che, in sostanza, chieda la riconsiderazione delle valutazioni probatorie già svolte.
prescrizione (estinzione del reato)
La Corte d'appello aveva dichiarato il reato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione; la Cassazione non ha censurato tale statuizione sostanziale.
Massime di principio
- La mera presenza di indicazioni di contraffazione sui prodotti non è automaticamente sufficiente a provare il dolo della ricettazione: va valutato il complesso delle modalità d'acquisto e ogni elemento che possa dimostrare la buona fede (es. fattura regolare).
- Quando la Corte territoriale motiva in modo logico e persuasivo la propria valutazione sull'elemento psicologico, la Cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità.
- La riqualificazione della fattispecie penale si concentra spesso sull'elemento psicologico; la differenza tra reato e contravvenzione può dipendere dalla dimostrazione del dolo specifico.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la statuizione di estinzione non viene rimessa in discussione in Cassazione se la decisione di merito è adeguatamente motivata.
- Gli appelli della pubblica accusa che si fondano essenzialmente su una diversa interpretazione delle prove rischiano di essere dichiarati inammissibili se richiedono un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
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