Cassazione Civile, Ordinanza n. 05875/2026 del 15/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2012, emesso per euro 1.895,00 nei confronti del proprietario di un immobile accatastato in categoria D/1 con rendita attribuita. Il giudice di appello aveva annullato l'atto ritenendo che, nonostante l'accatastamento, l'immobile fosse in stato di inagibilità noto al Comune e che, in base ai principi di collaborazione e buona fede, il mancato adempimento formale del contribuente consistente nella variazione catastale non potesse impedire il riconoscimento della riduzione d'imposta. Il Comune ricorrente denuncia in cassazione violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'iscrizione catastale e la mancata denuncia di variazione sarebbero presupposti ostativi al beneficio e sufficienti per l'assoggettamento al tributo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la censura era inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non si era confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione del rapporto tra dato catastale e beneficio fiscale senza dimostrare il contrasto tra la decisione e le norme invocate o la giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito, poiché la riduzione IMU per immobile inagibile deve essere riconosciuta quando il Comune abbia una conoscenza qualificata e documentabile dello stato di inagibilità, anche se tale conoscenza derivi da atti formati per finalità extratributarie e anche in assenza di specifica richiesta o variazione catastale del contribuente. La decisione di appello è stata quindi confermata. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre agli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e le norme o la giurisprudenza richiamate.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una censura specifica e intelligibile; non basta l'indicazione apodittica delle norme asseritamente violate.
art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011
In tema di IMU, la riduzione d'imposta per immobile inagibile è riconoscibile quando ne risultino i presupposti sostanziali, non essendo decisivo il solo dato formale catastale.
art. 2, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Norma evocata dal ricorrente a sostegno della tesi che il dato catastale e gli adempimenti dichiarativi condizionino il beneficio fiscale.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011
La riduzione IMU per inagibilità va riconosciuta anche senza richiesta del contribuente quando il Comune abbia conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall'attività amministrativa dello stato dell'immobile.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Il rapporto tra fisco e contribuente deve essere improntato a collaborazione e buona fede; tale principio guida l'interpretazione delle norme tributarie.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
Non può essere richiesto al contribuente di provare fatti già documentalmente noti al Comune.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta accelerata consente di applicare la disciplina sanzionatoria per abuso del processo nei casi di ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata applicata la condanna a somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza della definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IMU, il beneficio o la riduzione per immobile inagibile non dipendono in modo assoluto dal solo dato catastale o da un adempimento formale del contribuente, quando l'ente impositore abbia una conoscenza qualificata e documentabile dello stato reale del bene.
- Il contribuente non può essere gravato dell'onere di dimostrare fatti già noti e documentati presso il Comune, specie quando la conoscenza dell'ente derivi da atti amministrativi formati per finalità diverse da quelle tributarie.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a una mera contrapposizione di tesi senza specifica dimostrazione del denunciato errore di diritto.
- Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può comportare la condanna aggravata ex art. 96, quarto comma, c.p.c. quando il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato, configurando una forma di abuso del processo.
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