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Ordinanza

Ordinanza n. 10612/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego della FIP all'accesso alle sentenze di primo e secondo grado degli organi federali, emesse in procedimenti a carico, tra gli altri, del ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del 25 febbraio 2026 con cui gli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro hanno respinto l'istanza di accesso presentata il 4 febbraio 2026. L'istanza era diretta a conoscere ed estrarre copia della documentazione indicata, in particolare delle sentenze di primo e secondo grado emesse dagli organi federali della FIP nei procedimenti a carico, tra gli altri, di una persona fisica menzionata nel provvedimento. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto alla copia integrale della documentazione e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego né l'esistenza del diritto di accesso. Ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Ha disposto che la FIP comunichi al ricorrente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, gli indirizzi dei soggetti interessati. Ha assegnato al ricorrente, a pena di improcedibilità, 10 giorni dalla conoscenza degli indirizzi PEC per notificare loro il ricorso e ulteriori 10 giorni per depositare presso la Segreteria la prova dell'adempimento. È stata fissata per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 10 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per disciplinare le modalità e i termini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente a oggetto il diniego di accesso a documenti contenenti riferimenti a procedimenti riguardanti persone determinate, il giudice deve verificare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati prima di decidere nel merito.
  • Quando dispone l'integrazione del contraddittorio, il giudice può ordinare all'amministrazione detentrice dei documenti di comunicare al ricorrente gli indirizzi dei controinteressati e assegnare a quest'ultimo un termine perentorio per la notificazione del ricorso e per il deposito della relativa prova.
  • La mancata esecuzione, entro i termini stabiliti, dell'ordine di integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • La tutela dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, può giustificare l'oscuramento delle generalità e degli altri elementi idonei a identificare le persone menzionate nel provvedimento giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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