Sentenza del 08/07/2016 n. 14005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di parte dell'imposta applicata alla liquidazione della propria posizione nella previdenza integrativa aziendale PIA, poi confluita in FONDENEL. Sosteneva che, essendo stato iscritto al fondo prima del 28 aprile 1993, la quota corrispondente al rendimento dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista per i contratti di assicurazione sulla vita, anziché alla tassazione separata applicata dall'Ufficio. Contestava inoltre che la Commissione Tributaria Regionale avesse considerato provato il rendimento soltanto per 41.599,67 euro, trascurando altra documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, relativo all'insufficiente motivazione sulla valutazione della documentazione riguardante il rendimento, e ha rigettato gli altri motivi del contribuente. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando il principio secondo cui, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre la quota effettivamente riconducibile al rendimento è soggetta alla ritenuta del 12,50%. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini tutte le prove documentali e determini l'eventuale ulteriore rendimento agevolabile, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Ritenuta del 12,50% sui rendimenti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.
La norma è applicabile alla componente di rendimento finanziario effettivamente maturata nell'ambito della previdenza complementare, distinta dalla sorte capitale.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
Disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza complementare; nel caso esaminato non comporta l'applicazione della tassazione separata alla quota qualificabile come rendimento.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
La disposizione dell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del TUIR deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.
La disposizione limita l'applicazione della disciplina più gravosa ai soggetti iscritti ai fondi complementari dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, 17 e 42, comma 4, nella versione applicabile ratione temporis
La tassazione separata riguarda la sorte capitale, ossia l'attribuzione patrimoniale collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, non il rendimento finanziario autonomamente individuato.
Codice civile, art. 2697
Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresa la misura del rendimento cui applicare l'aliquota agevolata.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
La non contestazione opera solo se la controparte non abbia effettivamente contestato il fatto; la valutazione delle prove deve essere motivata e non può ignorare documenti rilevanti senza spiegazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La motivazione è viziata quando il giudice esamina solo una parte della documentazione decisiva senza spiegare perché gli altri documenti siano irrilevanti o inattendibili.
Massime di principio
- Nella liquidazione di una previdenza complementare occorre distinguere tra sorte capitale, normalmente soggetta a tassazione separata, e rendimento finanziario effettivo, che può beneficiare della ritenuta del 12,50% secondo la disciplina applicabile agli iscritti anteriori al 28 aprile 1993.
- L'aliquota agevolata non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: il contribuente deve dimostrare con documentazione idonea quale parte costituisca effettivamente rendimento.
- Il giudice deve esaminare e motivare adeguatamente sulla documentazione prodotta; non può limitarsi a considerare un solo rendiconto ignorando documenti analoghi senza spiegare le ragioni della loro esclusione.
- La mancata contestazione può determinare una preclusione processuale solo quando la controparte non abbia realmente contestato il fatto; una contestazione sulla carenza di prova impedisce di invocare automaticamente il giudicato interno.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove; tuttavia è censurabile la motivazione che ometta l'esame di documenti potenzialmente decisivi o non spieghi la loro irrilevanza.
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