Sentenza del 08/07/2016 n. 1281 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Liquidazione ordinaria - Responsabilità del liquidatore che non ha pagato le imposte con le attività della liquidazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità del liquidatore è stata ritenuta sussistente, poiché la presenza di attività nel patrimonio sociale e la loro destinazione a finalità diverse dal pagamento delle imposte integrano i presupposti dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Il liquidatore è quindi responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per le imposte non pagate nei limiti delle attività distratte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità personale del liquidatore ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il liquidatore non avrebbe utilizzato le attività esistenti nel patrimonio della società per pagare le imposte dovute, destinandole invece a finalità diverse. Tale responsabilità è configurata come un'autonoma obbligazione legale, distinta da quella della società, e richiede la prova dell'esistenza di attività patrimoniali durante la liquidazione e della loro distrazione o utilizzazione per scopi diversi dal pagamento dei debiti tributari.
Norme richiamate
Art. 36, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità del liquidatore è un'autonoma obbligazione legale che insorge quando ricorrono elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.
La norma fonda una responsabilità personale e autonoma del liquidatore, subordinata alla prova dell'esistenza di attività sociali e della loro distrazione o impiego per finalità diverse dal pagamento delle imposte.
Massime di principio
- Il liquidatore deve rispettare l'ordine di priorità dei pagamenti e non può distribuire o utilizzare le attività sociali per finalità diverse dal pagamento dei debiti tributari, quando questi risultino dovuti.
- La responsabilità non deriva automaticamente dalla sola carica di liquidatore: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di attività patrimoniali e il loro mancato impiego per il pagamento delle imposte.
- La responsabilità del liquidatore è autonoma rispetto a quella della società e può essere fatta valere personalmente nei suoi confronti.
- In caso di contestazione, il liquidatore dovrebbe documentare la consistenza patrimoniale della società, i pagamenti effettuati e le ragioni per cui le attività non sono state destinate ai debiti tributari.
- La responsabilità opera nei limiti delle attività che siano state effettivamente distratte o utilizzate per scopi diversi dal pagamento delle imposte.
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