Sentenza del 08/07/2016 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Concentrazione della riscossione ex art. 29, comma 1, lett.a), d.l. 31.05.2010, n. 78 - Necessità, in caso di rideterminazione degli importi dovuti in base all'avviso di accertamento, di notificare un nuovo atto con l'intimazione ad adempiere - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'iscrizione a ruolo di importi fiscali e sanzionatori rideterminati rispetto a quelli indicati nell'avviso di accertamento. Il contribuente ha contestato l'assenza di una nuova notificazione contenente i nuovi importi, l'intimazione ad adempiere e l'avvertimento sui termini per il pagamento e per il successivo affidamento della riscossione all'agente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, quando gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento vengono rideterminati, deve essere notificato un nuovo atto avente valore di titolo esecutivo. Tale atto deve indicare le nuove somme, intimare il pagamento entro sessanta giorni e avvertire che, decorsi ulteriori trenta giorni dal termine di pagamento, la riscossione sarà affidata all'agente della riscossione. In mancanza di questa preventiva intimazione, l'iscrizione a ruolo è illegittima, poiché al contribuente non sono stati concessi i termini complessivi previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010
La disposizione prevede la concentrazione della riscossione nell'avviso di accertamento e l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso.
Nel caso di rideterminazione degli importi dovuti, l'Amministrazione non può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza notificare un nuovo atto esecutivo recante le somme aggiornate, l'intimazione al pagamento entro sessanta giorni e l'avvertimento relativo all'affidamento della riscossione dopo ulteriori trenta giorni.
Massime di principio
- Quando, dopo l'avviso di accertamento, gli importi fiscali o le sanzioni vengono modificati, il contribuente deve ricevere un nuovo atto con l'indicazione delle somme aggiornate e una nuova intimazione al pagamento.
- L'iscrizione a ruolo o l'affidamento della riscossione non può precedere la concessione dei termini di pagamento previsti dalla legge: sessanta giorni dalla notifica del nuovo atto, oltre ai successivi trenta giorni prima dell'affidamento all'agente della riscossione.
- La mancata notifica del nuovo atto, quando vi sia stata una rideterminazione delle somme, costituisce un vizio della procedura e può rendere illegittima l'iscrizione a ruolo.
- La semplice conoscenza informale delle somme o la precedente notifica dell'avviso originario non sostituisce la nuova intimazione quando cambiano gli importi dovuti.
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