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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Società cancellata dal Registro delle imprese - Credito erariale non soddisfatto - Il credito può essere fatto valere nei confronti dei soci nei limiti di quanto hanno ottenuto dalla liquidazione e/o, delle somme o altri beni loro assegnati dagli amministratori nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di riscuotere nei confronti dei soci un credito tributario della società estinta dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese. La responsabilità dei soci non è illimitata: essa è circoscritta alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione e alle somme o agli altri beni sociali eventualmente assegnati dagli amministratori nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione. Tali percezioni o assegnazioni costituiscono elementi costitutivi della pretesa e devono essere provati dall'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La cancellazione della società dal Registro delle imprese costituisce il presupposto per proporre l'azione di riscossione del credito nei confronti dei soci. Tuttavia, il socio può essere chiamato a rispondere solo entro il limite del valore di quanto abbia concretamente ricevuto dalla liquidazione o abbia ricevuto dagli amministratori nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione. La reale percezione delle somme o dei beni deve essere dimostrata dal creditore erariale; in mancanza di tale prova, la pretesa non può essere validamente estesa al socio.

Norme richiamate

  • Art. 36, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il credito può essere fatto valere nei confronti dei soci nei limiti di quanto hanno ottenuto dalla liquidazione e/o delle somme o altri beni loro assegnati dagli amministratori nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione.

    La norma limita la responsabilità patrimoniale dei soci al valore dei beni o delle somme che abbiano effettivamente ricevuto. L'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'assegnazione o la percezione sia il relativo ammontare.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese non comporta automaticamente la responsabilità dei soci per tutti i debiti tributari sociali, ma consente di rivolgere nei loro confronti l'azione di riscossione entro i limiti previsti dalla legge.
  • Il socio risponde soltanto nei limiti di quanto abbia concretamente ricevuto dalla liquidazione o abbia ottenuto dagli amministratori nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione.
  • L'onere della prova della concreta percezione di somme o beni e del loro valore grava sull'Amministrazione finanziaria; non è sufficiente presumere che il socio abbia ricevuto beni solo perché rivestiva tale qualifica.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare la pretesa chiedendo che siano dimostrati sia l'effettivo trasferimento patrimoniale a suo favore sia l'importo esatto entro cui dovrebbe operare la responsabilità.

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