Regolamento (UE) 2019/2201
Regolamento Delegato (UE) 2019/2201 della Commissione del 1o ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina il meccanismo di chiusura in tempo reale di zone di pesca nello Skagerrak quando i campioni di catture mostrano una quota rilevante di novellame di gamberetto boreale. Definisce livello limite, modalità di campionamento, notifiche, durata e delimitazione della chiusura, nonché le condizioni di esenzione per taluni attrezzi selettivi Nordmøre. Prevede inoltre obblighi di monitoraggio specifico e di informazione verso Commissione, Stati membri e altri soggetti interessati.
Stabilisce le modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) nello Skagerrak per proteggere il novellame.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nello Skagerrak, in particolare alla pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm, nonché alle navi e alle autorità di controllo degli Stati membri costieri interessati. Rilevano anche i pescherecci che utilizzano griglie Nordmøre selettive in funzione della taglia, che possono essere autorizzati a operare in zone soggette a chiusura in tempo reale alle condizioni previste. L’ambito territoriale comprende le acque dello Skagerrak, con coordinamento possibile con Stati costieri limitrofi e, ove pertinente, paesi terzi interessati. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2020 ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento delegato (UE) 2019/2201: chiusure in tempo reale per la pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak
Il regolamento completa il regolamento (UE) 2019/1241 introducendo un meccanismo operativo di chiusura in tempo reale delle zone di pesca nello Skagerrak quando i controlli mostrano una presenza significativa di novellame di Pandalus borealis. La disciplina nasce nel contesto delle misure tecniche della politica comune della pesca e mira a ridurre le catture di novellame e le catture indesiderate, coerentemente con gli obiettivi di conservazione degli stock e degli ecosistemi marini.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che abilita l’adozione di atti delegati per integrare le misure tecniche, inclusi fermi in tempo reale e cambiamenti della zona di pesca. Nei considerando si evidenzia che il nuovo quadro del 2019 non conteneva misure transitorie e che occorreva coordinare il nuovo regolamento con il precedente regolamento (UE) n. 724/2010, il quale disciplinava già le chiusure in tempo reale nel Mare del Nord e nello Skagerrak. La Commissione fonda l’intervento anche sulle valutazioni scientifiche del CSTEP e sulla raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi interesse diretto nella gestione della pesca nell’area.
Ambito territoriale e soggetti coinvolti
Il regolamento riguarda lo Skagerrak, definito mediante specifici riferimenti geografici ai fari di Hanstholm, Lindesnes, Skagen e Tistlarna. I principali destinatari sono gli Stati membri costieri interessati, le loro autorità di controllo, le navi che esercitano pesca del gamberetto boreale con reti a strascico di almeno 32 mm, nonché i pescherecci che intendano beneficiare delle esenzioni basate sulle griglie Nordmøre. Il testo prevede anche cooperazione con Stati costieri limitrofi e notifica a soggetti terzi interessati, inclusa la direzione norvegese della Pesca.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 chiarisce che il novellame di gamberetto boreale è costituito dagli esemplari con lunghezza di carapace inferiore a 14,8 mm. La griglia Nordmøre è descritta come un dispositivo di selettività inserito in una rete da traino, inclinato e dotato di finestra di fuga, idoneo a far passare gamberetti o scampi e a deviare i pesci verso l’uscita. Sono inoltre definite la nozione di "cala" e quella di "piano di impiego congiunto", collegata al sistema di controllo e ispezione previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Soglia di attivazione e controlli
La chiusura in tempo reale scatta quando il novellame di gamberetto boreale raggiunge il 20% in peso rispetto al volume complessivo delle catture della specie in una cala. Il controllo si fonda su ispezioni in mare svolte dalle autorità competenti sui pescherecci che operano con reti a strascico di maglia almeno pari a 32 mm. Le zone e i periodi a rischio sono individuati dallo Stato membro costiero, o dallo Stato membro che partecipa a un’operazione congiunta nell’ambito di un piano di impiego congiunto.
Il campionamento deve seguire la metodologia dell’allegato I, con prelievo, misura e verbalizzazione immediata dei risultati secondo l’allegato II. La misura minima del campione è pari a 2 kg o 1 litro di Pandalus borealis. Se in una cala la quantità di gamberetto boreale è inferiore a 100 kg, quella cala non può essere usata come base per raccomandare una chiusura.
Procedura di notifica e decisione di chiusura
Se i campioni di almeno due cale effettuate nell’arco di 96 ore mostrano il raggiungimento del livello limite, il verbale deve essere compilato immediatamente e trasmesso al punto di contatto dello Stato membro costiero, che valuta l’istituzione della chiusura. In caso di superamento del 40% del volume complessivo delle catture della specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura anche sulla base di un solo campione.
Lo Stato membro costiero può quindi vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico di maglia almeno pari a 32 mm in una zona delimitata. La delimitazione deve tener conto delle traiettorie di cala, delle curve di profondità, della composizione delle catture e dell’attività di pesca, e non può superare 50 miglia nautiche quadrate.
Durata della chiusura e cooperazione transfrontaliera
La chiusura entra in vigore il giorno della decisione alle ore 24.00 UTC e dura 14 giorni, cessando automaticamente alla stessa ora allo scadere del termine. Gli Stati membri costieri possono cooperare con Stati limitrofi usando i risultati del campionamento provenienti da entrambi i lati della frontiera. Se la zona di divieto riguarda territori o acque di più Stati, lo Stato interessato deve informare senza indugio gli altri Stati membri costieri e i paesi terzi interessati, che possono considerare l’adozione di misure analoghe nelle proprie acque.
Obblighi di pubblicazione e informazione
Una volta adottata la chiusura, lo Stato membro costiero deve pubblicare immediatamente sul proprio sito web una notifica con mappa, coordinate e verbali di campionamento. Deve inoltre informare, per quanto possibile, le navi vicine e inviare una notifica elettronica alla direzione norvegese della Pesca, alla Commissione e ai centri di controllo della pesca degli Stati membri e dei paesi terzi interessati. Gli Stati membri devono assicurare che i rispettivi centri di controllo informino le navi battenti la loro bandiera. Su richiesta della Commissione, lo Stato interessato trasmette i verbali dettagliati e le motivazioni della chiusura.
Esenzioni per attrezzi selettivi Nordmøre e programmi di monitoraggio
Il regolamento prevede una deroga importante per i pescherecci a strascico che utilizzano attrezzi selettivi Nordmøre conformi all’allegato III. Sono esentati dal divieto, purché rispettino anche le condizioni dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 724/2010:
- reti a strascico per gamberetto boreale con maglia di almeno 32 mm, griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 19 mm e senza dispositivo di trattenimento del pesce;
- reti a strascico per scampo con maglia superiore a 70 mm, griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 35 mm e senza dispositivo di trattenimento del pesce.
Gli Stati membri di bandiera devono istituire programmi di monitoraggio specifici per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. I risultati vanno trasmessi alla Commissione entro sei mesi dall’inizio del programma e successivamente ogni dodici mesi. Se i risultati mostrano il raggiungimento o il superamento del limite, la nave deve uscire dalla zona di divieto per il resto della chiusura e l’esenzione per quegli attrezzi decade.
Materiali allegati
L’allegato I dettaglia la metodologia di campionamento, imponendo, ove possibile, la collaborazione del comandante e dell’equipaggio e prevedendo che il campione rispecchi la composizione delle catture. L’allegato II contiene il modello di verbale di campionamento con dati sull’ispezione, sul peschereccio, sulle misure di selezione, sull’operazione di pesca e sulle catture. L’allegato III descrive le caratteristiche tecniche della griglia selettiva autorizzabile nelle chiusure in tempo reale, con specifiche sulle maglie, sulla distanza tra le sbarre e sul varco di fuga verso il fondo marino.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca nello Skagerrak ai fini della protezione del novellame di gamberetto boreale (Pandalus borealis). Il regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2019/1241, adottato per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce lo Skagerrak, la nozione di "cala", il "piano di impiego congiunto", il "novellame di gamberetto boreale" come esemplari con lunghezza di carapace inferiore a 14,8 mm, e la "griglia Nordmøre" come dispositivo selettivo inserito nella rete da traino che consente il passaggio dei gamberetti o degli scampi e riduce le catture accessorie di pesci.
Livello limite che fa scattare la chiusura
L’articolo 3 fissa il livello limite di cattura al 20% in peso di novellame di gamberetto boreale rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie in una cala. Il superamento di tale soglia costituisce la base per l’eventuale chiusura in tempo reale.
Ispezioni, campionamento e verbali
L’articolo 4 attribuisce alle ispezioni in mare delle autorità competenti la funzione di fonte di informazione per il monitoraggio del livello limite. Le ispezioni riguardano i pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico di maglia almeno pari a 32 mm; lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro partecipante a un’operazione congiunta individua zone e periodi a rischio. Il campionamento segue la procedura dell’allegato I e i risultati sono registrati nel verbale di campionamento dell’allegato II, compilato subito dopo la misurazione. Se la quantità di gamberetto boreale in una cala è inferiore a 100 kg, la cala non può fondare una raccomandazione di chiusura.
Notifica del superamento del livello limite
L’articolo 5 prevede che, se i campioni di almeno due cale effettuate in un arco di 96 ore indicano il raggiungimento del livello limite, il verbale sia compilato immediatamente e trasmesso al punto di contatto dello Stato membro costiero, che valuta l’istituzione della chiusura. Se il novellame supera il 40% del volume complessivo delle catture di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare la chiusura anche sulla base di un solo campione.
Chiusura della zona di divieto ed esenzioni
L’articolo 6 consente allo Stato membro costiero di vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico di maglia almeno pari a 32 mm in una zona delimitata. In deroga, i pescherecci che utilizzano la griglia Nordmøre selettiva descritta nell’allegato III possono essere autorizzati a continuare l’attività, previa notifica preventiva al centro di controllo della pesca. Le navi esentate sono sottoposte a un programma di monitoraggio specifico; i risultati sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dall’avvio del programma e poi ogni dodici mesi. Se l’ispezione evidenzia il raggiungimento del livello limite, la nave deve uscire dalla zona per il resto del periodo di chiusura; può rientrare solo dopo adeguamento dell’attrezzo e con autorizzazione, con verifica immediata della cala successiva.
Criteri per delimitare la zona di divieto
L’articolo 7 stabilisce che la delimitazione geografica della zona di divieto deve tener conto, in particolare, delle traiettorie di cala che hanno condotto alla decisione di chiusura, delle curve di profondità, della composizione delle catture e dell’attività di pesca. La zona non può superare 50 miglia nautiche quadrate.
Durata ed efficacia temporale della chiusura
L’articolo 8 prevede che la chiusura entri in vigore il giorno della decisione alle ore 24.00 UTC e che l’adozione della decisione sia programmata in modo da consentire un tempo sufficiente per informare le navi vicine. La chiusura dura 14 giorni e cessa automaticamente alle ore 24.00 UTC allo scadere di tale periodo.
Cooperazione con Stati costieri limitrofi
L’articolo 9 consente agli Stati membri costieri di cooperare con Stati costieri limitrofi utilizzando i risultati del campionamento di entrambi i lati della frontiera. Se la zona da vietare interessa territori o acque soggette alla sovranità o giurisdizione di due o più Stati membri costieri, lo Stato interessato informa senza indugio gli Stati limitrofi e i paesi terzi dei risultati e della decisione; gli altri Stati possono valutare una chiusura nelle proprie acque. È inoltre possibile invitare Stati costieri limitrofi a prelevare campioni per conto dello Stato interessato.
Obblighi di informazione e pubblicità
L’articolo 10 impone, una volta decisa la chiusura, la pubblicazione immediata sul sito web nazionale di una notifica con mappa, coordinate e verbali di campionamento, oltre all’informazione, per quanto possibile, delle navi vicine. Deve essere inviata anche una notifica elettronica alla direzione norvegese della Pesca, alla Commissione e ai centri di controllo della pesca degli Stati membri e dei paesi terzi interessati. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che i rispettivi centri di controllo informino le navi battenti la loro bandiera. La Commissione può chiedere i verbali dettagliati e le motivazioni della chiusura.
Attrezzi esentati e monitoraggio delle esenzioni
L’articolo 11, fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 724/2010, esenta dal divieto i pescherecci a strascico che usano due tipi di attrezzi: reti con maglia di almeno 32 mm per la pesca del gamberetto boreale, dotate di griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 19 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce; reti con maglia superiore a 70 mm per la pesca dello scampo, dotate di griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 35 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce. Gli Stati membri di bandiera devono predisporre un programma di monitoraggio specifico; se i risultati mostrano il raggiungimento o il superamento del livello limite, la nave esce dalla zona per il resto della chiusura e l’esenzione decade per gli attrezzi interessati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 stabilisce l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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