Regolamento (UE) 2019/1783
Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1o ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le modalità applicative della disciplina UE sull’ecodesign dei trasformatori, adeguando il regolamento (UE) n. 548/2014 ai progressi tecnologici e all’esperienza applicativa. Introduce nuove definizioni, rafforza le regole contro l’elusione delle prove, modifica i requisiti minimi di efficienza per fase 2 e disciplina in modo più preciso le deroghe per sostituzioni e nuove installazioni quando i costi di trasporto o di installazione siano sproporzionati. Prevede inoltre obblighi documentali e di notifica verso le autorità di vigilanza del mercato e aggiorna i metodi di misurazione, calcolo e verifica della conformità.
Modifica del regolamento (UE) n. 548/2014 sui requisiti di progettazione ecocompatibile per trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, con aggiornamento di definizioni, deroghe, requisiti minimi di efficienza e regole di verifica.
Ambito di applicazione
Si applica ai trasformatori con potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali, ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio. Riguarda in particolare trasformatori di potenza medi e grandi, nonché specifiche categorie di trasformatori montati su palo, con esclusioni per una serie di applicazioni specialistiche elencate nell’articolo 1, paragrafo 2 (tra cui trasformatori di misura, per corrente continua, per forni, offshore, ferroviari, di messa a terra, di trazione, di prova, per saldatrici, antideflagranti, in immersione, di interfaccia MT/MT fino a 5 MVA e per sicurezza nucleare). Si applica ai trasformatori acquistati dopo l’11 giugno 2014; le nuove regole di fase 2 decorrono, per le principali tabelle, dal 1o luglio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e prevede un meccanismo di notifica per eventuali tensioni di soglia nazionali diverse dalle tensioni normali di rete.
Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione: modifica del regolamento (UE) n. 548/2014 sui trasformatori di potenza
Il regolamento aggiorna la disciplina europea di ecodesign applicabile ai trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, intervenendo sul regolamento (UE) n. 548/2014 alla luce del riesame previsto dall’articolo 7 e dei progressi tecnologici emersi. La Commissione sottolinea che il consumo di energia in fase d’uso resta l’aspetto ambientale prevalente e che i trasformatori conformi ai requisiti di efficienza risultano tecnicamente realizzabili; il nuovo testo mira quindi a consolidare e affinare i requisiti minimi, le deroghe e le procedure di controllo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai trasformatori con potenza nominale minima di 1 kVA impiegati nelle reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz o in applicazioni industriali. L’ambito comprende l’immissione sul mercato e la messa in servizio, e riguarda anche i trasformatori acquistati dopo l’11 giugno 2014. Restano escluse numerose categorie specialistiche, tra cui trasformatori di misura, per corrente continua, per forni, offshore, ferroviari, di messa a terra, di trazione, di prova, per saldatrici, antideflagranti, in immersione, di interfaccia MT/MT fino a 5 MVA e trasformatori progettati per la sicurezza nucleare. È inoltre esclusa, salvo alcune disposizioni specifiche dell’allegato I, la categoria dei trasformatori di potenza medi trifase con potenza nominale inferiore a 5 kVA.
Definizioni e qualificazioni tecniche
Il regolamento riformula le definizioni di trasformatore di potenza medio e grande, di trasformatore medio montato su palo e introduce ulteriori nozioni operative utili alla conformità e alla vigilanza: valori dichiarati, trasformatore a doppia tensione, prova in presenza di testimoni, prova di accettazione in fabbrica (FAT), modello equivalente e identificativo del modello. Queste definizioni hanno rilievo diretto per la documentazione tecnica, per le prove di verifica e per l’individuazione dei modelli sottoposti a controlli o commercializzati come equivalenti.
Requisiti di ecodesign, fase 1 e fase 2
I requisiti di progettazione ecocompatibile sono quelli contenuti nell’allegato I e si applicano alle date ivi indicate. Il testo conferma la struttura in fasi già prevista dal regolamento originario, ma aggiorna i valori tecnici e i casi di applicazione. Per i grandi trasformatori di potenza, i requisiti minimi di efficienza delle tabelle I.7, I.8 e I.9 sono fissati in relazione alla fase 1 (1o luglio 2015) e alla fase 2 (1o luglio 2021), con valori di PEI differenziati per potenza nominale e tipo di trasformatore.
Deroghe per costi sproporzionati e sostituzioni uno a uno
Una parte rilevante della modifica riguarda le situazioni in cui il rispetto dei requisiti di fase 2 risulti economicamente o tecnicamente problematico. Per i trasformatori medi, quando la sostituzione uno a uno di un esistente comporta costi di installazione sproporzionati, il sostitutivo può essere conforme solo alla fase 1. I costi sono considerati sproporzionati se superano il valore attuale netto delle perdite elettriche aggiuntive evitate nel ciclo di vita, calcolato con tassi di sconto sociali comunemente accettati. In tali casi il fabbricante, importatore o mandatario deve indicare nella documentazione tecnica i dati del committente, il sito di installazione e la motivazione tecnico-economica della deroga, informando anche l’autorità nazionale di vigilanza del mercato.
Per i grandi trasformatori di potenza la disciplina è più articolata: se la sostituzione in un sito esistente o l’installazione in un nuovo sito comportano costi sproporzionati per trasporto e/o installazione, o se l’operazione non è tecnicamente fattibile, si può applicare solo la fase 1. Se persino tale soluzione è sproporzionata o non esistono soluzioni tecnicamente fattibili, non si applicano requisiti minimi alla sostituzione. Anche qui sono richieste specifiche informazioni documentali e la notifica alle autorità competenti.
Trasformatori montati su palo e combinazioni di tensione
Il regolamento introduce tabelle e fattori di correzione dedicati ai trasformatori medi montati su palo e alle combinazioni speciali di tensione degli avvolgimenti, nonché ai trasformatori a doppia tensione. Per le sostituzioni uno a uno di trasformatori montati su palo esistenti con potenza nominale tra 25 kVA e 400 kVA, i limiti di perdita applicabili sono quelli della tabella I.6 e non quelli delle tabelle generali I.1 e I.2; per i valori intermedi è prevista interpolazione o estrapolazione lineare. Per i nuovi trasformatori montati su palo continuano ad applicarsi, in linea generale, le tabelle I.1 e I.2 con i fattori di correzione pertinenti.
Metodi di misurazione, calcolo del PEI e verifica della conformità
L’allegato II sostituito stabilisce che le misurazioni devono essere effettuate con una procedura affidabile, accurata e riproducibile, conforme allo stato dell’arte e ai metodi riconosciuti, inclusi quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Il calcolo dell’indice di efficienza di picco (PEI) per i trasformatori medi e grandi si basa sul rapporto tra potenza apparente trasferita al netto delle perdite e potenza apparente trasferita, con riferimento alle variabili P0, Pc0, Pck, Pk, Sr e kPEI.
La documentazione tecnica deve contenere i risultati dei calcoli e, se le informazioni derivano da altri modelli o da estrapolazioni, anche i dettagli del metodo usato e la valutazione interna di accuratezza. L’allegato III aggiorna le procedure di verifica, consente alle autorità nazionali di usare proprie apparecchiature di prova e, se previste FAT, di avvalersi della prova in presenza di testimoni. Se la verifica non dà esito positivo, il modello e i modelli equivalenti sono considerati non conformi; le autorità devono inoltre comunicare le informazioni pertinenti alle altre autorità degli Stati membri e alla Commissione entro un mese.
Divieto di elusione e prodotti che alterano automaticamente le prestazioni
Viene introdotto un espresso divieto di immettere sul mercato prodotti progettati per rilevare le condizioni di prova e modificare automaticamente le proprie prestazioni durante le prove per ottenere parametri dichiarati più favorevoli. La stessa logica è ripresa nell’allegato III, dove tali modelli sono qualificati non conformi. La norma mira a impedire strategie di elusione delle verifiche e a proteggere l’effettività dei requisiti di ecodesign.
Riesame futuro e profili aperti
La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 1o luglio 2023 e riferire al forum consultivo, valutando se introdurre requisiti più severi nella fase 3 e se rivedere le deroghe per costi di installazione sproporzionati. Il riesame dovrà considerare anche la possibilità di usare il PEI per i trasformatori medi, l’adozione di un approccio tecnologicamente neutro per i trasformatori elettronici, a secco e immersi in liquido, l’opportunità di fissare requisiti per i trasformatori piccoli e l’eventuale intervento su impatti ambientali ulteriori, come il rumore e l’efficienza dei materiali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le modifiche tecniche agli allegati incidono in modo rilevante sulla conformità dei trasformatori immessi sul mercato e sulla documentazione che fabbricanti, importatori e mandatari devono predisporre per dimostrare il rispetto della disciplina.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Il regolamento stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con potenza nominale minima di 1 kVA, utilizzati nelle reti a 50 Hz o per applicazioni industriali. Si applica ai trasformatori acquistati dopo l’11 giugno 2014. Restano escluse numerose categorie specialistiche elencate dall’articolo 1, paragrafo 2.
Definizioni aggiornate
Sono ridefinite le nozioni di trasformatore di potenza medio e grande, di trasformatore di potenza medio montato su palo, e sono introdotte nuove definizioni, tra cui: valori dichiarati, trasformatore a doppia tensione, prova in presenza di testimoni, prova di accettazione in fabbrica (FAT), modello equivalente e identificativo del modello.
Entrata in applicazione dei requisiti e notifiche sulle tensioni di rete
I requisiti di progettazione ecocompatibile dell’allegato I si applicano dalle date ivi indicate. Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione nazionali divergono dalla tensione normale nell’Unione, gli Stati membri devono darne comunicazione alla Commissione per consentire una notifica pubblica utile alla corretta interpretazione delle tabelle tecniche dell’allegato I.
Valutazione di conformità e documentazione tecnica
La conformità si valuta mediante il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere copia delle informazioni di prodotto, i dettagli e i risultati dei calcoli richiesti, eventuali dimostrazioni basate su modelli equivalenti e un elenco dei modelli equivalenti con i rispettivi identificativi.
Riesame da parte della Commissione
La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo, con eventuale proposta di revisione, entro il 1o luglio 2023. Il riesame riguarda, tra l’altro, l’efficacia costi della fase 2, l’adeguatezza delle deroghe per costi di installazione sproporzionati, la possibilità di usare il PEI per le perdite dei trasformatori medi, i requisiti per trasformatori elettronici, a secco e immersi in liquido, l’opportunità di introdurre requisiti per trasformatori piccoli e altri impatti ambientali come rumore ed efficienza dei materiali.
Divieto di elusione delle prove
Fabbricante, importatore e mandatario non possono immettere sul mercato prodotti progettati per rilevare le condizioni di prova e alterare automaticamente le prestazioni durante la prova al fine di ottenere valori dichiarati più favorevoli. I modelli progettati in tal senso sono considerati non conformi.
Deroghe e regole speciali per trasformatori medi
Per le sostituzioni uno a uno di trasformatori medi esistenti, se l’installazione del sostitutivo conforme alla fase 2 comporta costi sproporzionati, è ammesso in via eccezionale un trasformatore conforme solo alla fase 1. I costi sono sproporzionati quando superano il valore attuale netto delle perdite evitate nel ciclo di vita, calcolato con tassi di sconto sociali comunemente accettati. La documentazione tecnica deve indicare dati del committente, sito di installazione e motivazione tecnico-economica; va inoltre informata l’autorità nazionale di vigilanza del mercato. Per i trasformatori montati su palo, la regola è analoga, con applicazione di tabelle specifiche e obbligo documentale e di notifica. Per le nuove installazioni montate su palo, si applicano in linea di principio le tabelle I.1 e I.2 con i fattori di correzione pertinenti.
Requisiti minimi per grandi trasformatori di potenza
I grandi trasformatori devono rispettare i requisiti minimi di efficienza di cui alle tabelle I.7, I.8 e I.9. Sono previste eccezioni quando il trasporto o l’installazione comportino costi sproporzionati o siano tecnicamente impossibili: in tali casi, dal 1o luglio 2021, si può applicare solo la fase 1; se anche questa risulta sproporzionata o impraticabile, non si applicano requisiti minimi. Per le nuove installazioni in nuovi siti vale la stessa logica. La documentazione tecnica deve riportare dati del committente, luogo di installazione, motivazione della deroga e, se applicabile, elementi della procedura di gara; deve essere informata l’autorità di vigilanza.
Tabelle tecniche, fattori di correzione e PEI
L’allegato I aggiorna le tabelle sulle perdite massime e introduce fattori di correzione per combinazioni speciali di tensioni degli avvolgimenti e per trasformatori a doppia tensione. Per i grandi trasformatori sono fissati valori minimi dell’indice di efficienza di picco (PEI) per fase 1 e fase 2, con interpolazione lineare tra i valori tabellari. L’allegato II ridefinisce il metodo di misurazione e la formula di calcolo del PEI, specificando i significati di P0, Pc0, Pck, Pk, Sr e kPEI.
Informazioni di prodotto e targhetta
Per i trasformatori medi e grandi alcune informazioni devono figurare anche sulla targhetta dei dati di funzionamento. Sono inoltre aggiunte specifiche motivazioni per cui alcuni trasformatori sono considerati esonerati dalle disposizioni del regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.
Verifica della conformità e non conformità
L’allegato III è aggiornato per disciplinare l’uso delle tolleranze e la prova in presenza di testimoni, consentendo alle autorità nazionali di usare anche le proprie apparecchiature di prova. Se sono previste FAT sui parametri dell’allegato I, le autorità possono decidere di usare la prova in presenza di testimoni per acquisire risultati utilizzabili nella verifica. In mancanza dei risultati richiesti, il modello e i modelli equivalenti sono considerati non conformi; le autorità devono informare le altre autorità degli Stati membri e la Commissione entro un mese dalla decisione.
Aggiornamento dell’allegato IV
Viene modificata la voce relativa ai trasformatori di potenza medi con anima di acciaio amorfo, con indicazione dei parametri tecnici applicabili.
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