Regolamento (UE) 2019/1662
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento mantiene un dazio antidumping definitivo sulle assi da stiro cinesi, all’esito di un riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che, in assenza delle misure, il dumping sarebbe proseguito o si sarebbe reiterato e che si sarebbe prodotto un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sono inoltre confermate aliquote differenziate per alcuni esportatori, con un’aliquota residua del 42,3 % per tutte le altre società.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di assi da stiro, con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, nonché dei componenti essenziali (gambe, piano e portaferro), classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 e nei corrispondenti codici TARIC indicati. Il regolamento riguarda esclusivamente il prodotto originario della RPC; le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori elencati, previa presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta. Si applicano le normali norme doganali salvo disposizioni contrarie; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1662: dazio antidumping definitivo sulle assi da stiro originarie della RPC
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sulle assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base di dati disponibili in ragione della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, ha ritenuto che la cessazione delle misure avrebbe comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Procedura e antecedenti delle misure
Le misure antidumping sulle assi da stiro erano già state oggetto di una lunga sequenza di interventi: istituzione iniziale nel 2007, successive modifiche e reistituzioni per alcuni esportatori, estensione nel 2013 per altri cinque anni e abrogazione delle misure relative all’Ucraina. Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato a seguito di una domanda presentata il 20 aprile 2018 da tre produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione, sulla base del rischio che la scadenza delle misure determinasse dumping e pregiudizio.
Ambito dell’inchiesta e partecipazione delle parti
L’inchiesta ha riguardato il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 per il dumping e il periodo 1° gennaio 2014 - fine del periodo dell’inchiesta per l’analisi del pregiudizio. La Commissione ha informato le parti interessate, ha previsto la possibilità di osservazioni scritte e audizioni e ha valutato il campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori cinesi. Nessun importatore indipendente e nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato; anche il governo della RPC non ha risposto ai questionari. Di conseguenza, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Metodologia del valore normale e distorsioni significative in Cina
Uno snodo centrale del regolamento è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, relativo alle distorsioni significative nell’economia della RPC. La Commissione ha ritenuto, sulla base della relazione sulle distorsioni significative nell’economia cinese e degli altri elementi del fascicolo, che i prezzi e i costi interni cinesi non fossero utilizzabili per la determinazione del valore normale, perché influenzati da interventi pubblici sostanziali nei settori chiave, inclusi acciaio, chimica, lavoro, finanza e allocazione delle risorse. È stato quindi costruito il valore normale sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni utilizzando la Turchia come paese rappresentativo appropriato.
Determinazione del dumping
Per la costruzione del valore normale, la Commissione ha utilizzato dati su materie prime, manodopera e spese generali tratti da fonti pubbliche e da dati di società turche comparabili. Il valore normale è stato confrontato con il prezzo all’esportazione nell’Unione ricavato dai dati doganali disponibili. Ne è risultato un margine di dumping compreso tra il 43 % e il 67 %. La Commissione ha quindi concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio
La Commissione ha rilevato una capacità produttiva cinese molto elevata, potenzialmente pari ad almeno il 100 % del consumo dell’UE, e facilmente espandibile. Ha inoltre osservato che il mercato dell’UE rimane attraente per i produttori cinesi e che i prezzi di esportazione praticati in altri mercati importanti sono simili o inferiori a quelli applicati nell’UE. Quanto al pregiudizio, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo esaminato, ma è rimasta in una situazione di fragilità: la redditività è scesa dal 6,3 % al 3,6 %, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono peggiorati e la pressione sui prezzi è aumentata anche per effetto degli hard discounter e delle importazioni cinesi a prezzi inferiori. La Commissione ha quindi concluso che, senza misure, vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del pregiudizio.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia favorevole all’industria dell’Unione, consentendole di consolidare il recupero e valorizzare gli investimenti effettuati. Non sono emersi elementi probatori di un’incidenza significativa sulle importazioni indipendenti o sui consumatori finali; inoltre, il mercato resta comunque rifornito da importazioni da paesi terzi non soggetti a dazi antidumping, con una quota pari a circa il 33 %.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e stabilisce le aliquote per i singoli esportatori elencati, oltre all’aliquota residuale per tutte le altre società. Per l’applicazione delle aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale conforme a un testo obbligatorio. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e conferma la diretta applicabilità del regolamento negli Stati membri.
Disposizioni principali
Mantenimento del dazio antidumping definitivo
È istituito/mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della RPC, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (regolamento (UE) 2016/1036).
Aliquote individuali e dazio per le altre società
Sono previste aliquote individuali per specifiche società esportatrici: Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd (34,9 %), Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd (39,6 %), Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd (35,8 %), Guangdong Wireking Household Supplies Co. Ltd (18,1 %), Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (26,5 %), Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd (22,7 %). Per tutte le altre società l’aliquota è del 42,3 %.
Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata dal responsabile della persona giuridica emittente, con specifiche attestazioni sull’origine e sul produttore della merce. In mancanza, si applica l’aliquota per "tutte le altre società".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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