Regolamento (UE) 2019/1746
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione del 1o ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di esecuzione relativo alle notifiche alla Commissione in materia di agricoltura, introducendo un sistema più esteso di raccolta e trasmissione di dati su prezzi, produzione e mercati. L’obiettivo è aumentare la trasparenza lungo la filiera agroalimentare e migliorare la comparabilità delle informazioni tra Stati membri. Vengono anche precisate le modalità tecniche di notifica, la possibilità di delega agli operatori e i nuovi allegati con elenchi dettagliati di prodotti, soglie e scadenze.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 rafforzando e ampliando le notifiche degli Stati membri alla Commissione su prezzi, produzione e dati di mercato nel settore agricolo e alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, e in taluni casi anche ai paesi terzi e agli operatori economici, nell’ambito delle notifiche alla Commissione previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati in sua attuazione. Incide sui sistemi informatici di notifica, sui dati relativi a prezzi, produzione e informazioni di mercato e sulle informazioni richieste da accordi internazionali, con particolare attenzione alla filiera agricola e alimentare. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2021; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 sulle notifiche di informazioni e documenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione interviene sul sistema di notifiche previsto per l’attuazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la trasparenza del mercato agricolo e alimentare lungo l’intera filiera. La riforma risponde alle sollecitazioni istituzionali europee sulla necessità di ridurre l’asimmetria informativa e migliorare la disponibilità di dati aggiornati e comparabili per operatori e autorità pubbliche.
Finalità e contesto
I considerando richiamano la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali, le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2016 e la dichiarazione congiunta del 22 marzo 2019 collegata alla direttiva (UE) 2019/633. Viene inoltre valorizzato il lavoro della task force per i mercati agricoli, che aveva raccomandato di rafforzare la trasparenza, anche mediante un sistema di comunicazione dei prezzi più ampio e con diffusione aggregata dei dati.
Modifiche al sistema di notifica
La modifica più rilevante consiste nell’ampliamento dell’accesso al sistema informatico della Commissione, che può essere messo a disposizione anche di operatori e paesi terzi, se del caso. Viene poi introdotta una disciplina espressa della "notifica negativa": se il dato richiesto non viene trasmesso entro il termine, si presume, a seconda della natura dell’informazione, un valore pari a zero oppure la situazione "nulla da segnalare".
Obblighi di aggiornamento e integrazione delle informazioni
Il nuovo testo impone agli Stati membri, e ove applicabile a paesi terzi e operatori, di notificare ogni nuova informazione rilevante che modifichi in modo sostanziale quanto già comunicato. È inoltre ammessa la trasmissione di informazioni supplementari rispetto a quelle elencate negli allegati I, II e III, mediante un modulo disponibile nel sistema della Commissione, qualora tali dati siano ritenuti pertinenti dai soggetti interessati.
Prezzi: fonte, metodologia, delega e tempistiche
Per ogni notifica di prezzi e quantitativi, gli Stati membri devono indicare la fonte e la metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi, inclusi i mercati rappresentativi e i coefficienti di ponderazione. È prevista la possibilità di delegare agli operatori la trasmissione diretta dei dati al sistema della Commissione, con informazione preventiva alla Commissione sull’identità dei soggetti delegati. In via generale, i prezzi devono essere comunicati nella moneta ufficiale nazionale e al netto dell’IVA; le notifiche settimanali devono pervenire entro le ore 12.00 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), mentre quelle non settimanali seguono le scadenze specifiche degli allegati.
Contenuto degli allegati: settori interessati e logica delle notifiche
Gli allegati sostituiti delineano un sistema molto dettagliato di raccolta dati. L’allegato I riguarda le notifiche settimanali dei prezzi per cereali, riso, semi oleosi, olio d’oliva, ortofrutta e banane, carni, latte e prodotti lattiero-caseari, uova, pollame e latte in polvere arricchito. L’allegato II disciplina notifiche non settimanali su prezzi biologici, zucchero, fibre di lino, olio d’oliva biologico e olive da tavola, vino, latte, formaggi, prodotti ortofrutticoli biologici, banane verdi, carni biologiche e pollame biologico, con scadenze mensili, annuali o stagionali a seconda del prodotto.
Dati su produzione e mercati
L’allegato III prevede notifiche di informazioni sulla produzione e sui mercati per riso, zucchero, piante tessili, luppolo, olio d’oliva, tabacco, prodotti del settore vitivinicolo, latte, uova, alcole etilico, carni e latte in polvere arricchito. In particolare, per lo zucchero sono richieste informazioni articolate su superfici coltivate, produzione e uso, isoglucosio, scorte e accordi interprofessionali; per il vino sono richiesti stime di produzione, risultati definitivi delle dichiarazioni, giacenze e bilancio di campagna; per il latte e le uova sono previste notifiche mensili e annuali su quantità, tenori e capacità produttive.
Soglie, definizioni e criteri di rilevanza
Gli allegati fissano soglie di rilevanza per individuare gli Stati membri tenuti alla notifica, spesso correlate a percentuali della produzione o dell’uso dell’Unione (ad esempio 2 %, 4 %, 5 %) oppure a soglie quantitative assolute (ad esempio 1 000 ettari o 20 000 tonnellate). In più casi sono fornite definizioni operative e criteri tecnici di misurazione, come nel caso del prezzo dell’olio d’oliva, delle categorie di carne, del latte consegnato ai primi acquirenti, delle tipologie di tabacco, delle varietà di riso o dei metodi di produzione delle uova.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. Per gli operatori professionali e per le amministrazioni nazionali, ciò ha comportato l’adeguamento dei flussi di raccolta dati, dei sistemi informatici e delle procedure interne di notifica secondo le nuove scadenze e i nuovi contenuti previsti dagli allegati.
Disposizioni principali
Estensione del sistema informatico di notifica
All’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1185 è precisato che, per le notifiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati su tale base, il sistema informatico della Commissione è messo a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.
Notifica negativa in caso di mancata trasmissione
Il nuovo articolo 5 stabilisce che, salvo diversa previsione, se Stati membri, paesi terzi o operatori non notificano entro il termine prescritto le informazioni o i documenti richiesti, si considera notificato, per le informazioni quantitative, il valore zero e, per le informazioni qualitative, la dicitura "nulla da segnalare".
Nuovo ambito del capo II e aggiornamento delle notifiche
Il capo II è ridenominato per includere notifiche e coordinamento su prezzi, produzione, informazioni di mercato e informazioni richieste da accordi internazionali. L’articolo 7, paragrafo 2, impone di comunicare ogni nuova informazione rilevante che modifichi in modo sostanziale quanto già notificato. Il nuovo articolo 8 consente inoltre la trasmissione di informazioni supplementari ritenute pertinenti dagli Stati membri, dai paesi terzi e dagli operatori tramite modulo della Commissione.
Definizione dei prezzi, fonti e metodologia
L’articolo 9 richiede che, per ciascuna notifica di prezzi e quantitativi, gli Stati membri indichino la fonte e la metodologia usata per determinare i prezzi comunicati, compresi i mercati rappresentativi e i coefficienti di ponderazione. È inoltre prevista la possibilità di delegare agli operatori la trasmissione diretta dei prezzi e quantitativi al sistema informatico della Commissione, con obbligo per lo Stato membro di informare la Commissione dell’identità degli operatori delegati.
Modalità generali di comunicazione dei prezzi
Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano la forma delle notifiche: i prezzi vanno comunicati nella moneta ufficiale nazionale e al netto dell’IVA, salvo diverse previsioni degli allegati. Le notifiche settimanali dei prezzi dell’allegato I devono essere inviate entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del mercoledì, con riferimento alla settimana precedente. Le informazioni non settimanali sui prezzi dell’allegato II e quelle su produzione e mercati dell’allegato III vanno trasmesse entro i termini previsti nei rispettivi allegati.
Nuovi allegati I, II e III
Gli allegati sono integralmente sostituiti e dettagliano, per numerosi settori agricoli, i contenuti delle notifiche, gli Stati membri interessati, le soglie di rilevanza, le basi di calcolo, le modalità di rilevazione e le scadenze. Tra i settori figurano cereali, riso, semi oleosi, olio d’oliva, ortofrutta e banane, carni, latte e lattiero-caseari, uova, pollame, zucchero, vino, tabacco, luppolo, piante tessili e alcole etilico.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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