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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1782

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1o ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le specifiche di progettazione ecocompatibile per gli alimentatori esterni, sostituendo il regolamento (CE) n. 278/2009. Introduce nuovi limiti di consumo a vuoto e di rendimento medio in modo attivo, estende l’ambito di applicazione ad alcune categorie di alimentatori, incluse quelle a tensioni multiple di uscita, e impone obblighi di informazione e documentazione tecnica. Prevede inoltre una procedura di verifica per la sorveglianza del mercato e un riesame da parte della Commissione entro il 14 novembre 2022.

Specifiche di progettazione ecocompatibile per gli alimentatori esterni, con requisiti di efficienza energetica, informazione, verifica di conformità e abrogazione del precedente regolamento UE n. 278/2009.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio degli alimentatori esterni destinati a apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio elencati nell’allegato I, con potenza di uscita nominale non superiore a 250 W. Sono esclusi, tra gli altri, i convertitori di tensione, gli alimentatori non interrompibili, i caricabatterie senza funzione di alimentazione, i convertitori per dispositivi di illuminazione, gli alimentatori esterni per dispositivi medici, gli iniettori attivi PoE, le docking station per apparecchi autonomi e, fino a determinate condizioni, gli alimentatori immessi sul mercato come pezzi di ricambio. Si applica dal 1° aprile 2020, mentre il regolamento abrogato resta applicabile fino al 31 marzo 2020 per il regime previgente.

Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni

Il regolamento aggiorna il quadro europeo di ecodesign per gli alimentatori esterni, adottato in attuazione della direttiva 2009/125/CE. La Commissione interviene a seguito del riesame del regolamento (CE) n. 278/2009, richiamando l’esigenza di adeguare i requisiti al progresso tecnologico, di ampliare l’ambito di applicazione ad alcune categorie di prodotti e di favorire ulteriori risparmi energetici nel mercato interno.

Ambito di applicazione e esclusioni

Il regolamento disciplina gli alimentatori esterni immessi sul mercato o messi in servizio, purché destinati a apparecchi elettrici ed elettronici domestici e da ufficio elencati nell’allegato I e con potenza di uscita nominale non superiore a 250 W. L’articolo 1, paragrafo 2, esclude espressamente:

  • i convertitori di tensione;
  • gli alimentatori non interrompibili;
  • i caricabatterie senza funzione di alimentazione;
  • i convertitori di dispositivi di illuminazione;
  • gli alimentatori esterni per dispositivi medici;
  • gli iniettori attivi per alimentazione tramite Ethernet (PoE);
  • le docking station per apparecchi autonomi;
  • gli alimentatori esterni immessi sul mercato prima del 1° aprile 2025 come soli pezzi di ricambio per sostituire un alimentatore identico immesso sul mercato prima del 1° aprile 2020, a condizione che il pezzo di ricambio, o il suo imballaggio, riporti chiaramente la dicitura «alimentatore esterno da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per» e indichi il prodotto o i prodotti di carico principale cui è destinato.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce in modo puntuale le principali categorie tecniche. In particolare, l’“alimentatore esterno” è un dispositivo che converte la corrente alternata di rete in una o più uscite a tensione inferiore, è separato fisicamente dal carico principale, vi è collegato tramite connessioni elettriche amovibili o fisse, ha potenza di uscita nominale non superiore a 250 W ed è destinato agli apparecchi dell’allegato I. Sono inoltre definite le nozioni di alimentatore esterno a bassa tensione, alimentatore esterno a tensioni multiple di uscita, potenza di uscita nominale, condizione a vuoto, modo attivo, efficienza in modo attivo, rendimento medio in modo attivo e modello equivalente.

Requisiti di efficienza energetica

L’allegato II stabilisce i requisiti sostanziali di ecodesign applicabili dal 1° aprile 2020. Per la condizione a vuoto, la potenza assorbita non può superare valori differenziati in funzione della tipologia di alimentatore e della potenza di uscita nominale. Per il rendimento medio in modo attivo, il regolamento prescrive soglie minime, anch’esse differenziate per categoria e fascia di potenza:

  • per alcune categorie di alimentatori CA/CA e CA/CC valgono limiti specifici quando PO è pari o inferiore a 1 W, compreso tra 1 W e 49 W, o superiore a 49 W;
  • per gli alimentatori a bassa tensione si applicano valori più stringenti;
  • per gli alimentatori a tensioni multiple di uscita sono previsti parametri autonomi.

Il regolamento indica le formule o i coefficienti di rendimento applicabili nelle diverse fasce di PO e impone che le misurazioni e i calcoli siano eseguiti secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure secondo metodi affidabili, accurati e riproducibili conformi allo stato dell’arte.

Informazioni obbligatorie, targhetta e documentazione tecnica

Sempre dal 1° aprile 2020, l’allegato II richiede una serie di informazioni obbligatorie. La targhetta dati deve indicare almeno:

  • potenza di uscita;
  • tensione di uscita;
  • corrente di uscita.

I manuali destinati agli utilizzatori finali e i siti web ad accesso libero dei fabbricanti, importatori o mandatari devono riportare, nell’ordine previsto, il nome o marchio del fabbricante, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e l’indirizzo, l’identificativo del modello, i dati di ingresso, i dati di uscita, il rendimento medio in modo attivo, il rendimento al 10 % di carico e la potenza assorbita nella condizione a vuoto. Il rendimento al 10 % di carico non è richiesto per gli alimentatori con potenza di uscita nominale pari o inferiore a 10 W.

Ai fini della valutazione di conformità, la documentazione tecnica deve contenere parametri dettagliati e misurazioni specifiche. Per gli alimentatori con potenza superiore a 10 W sono richiesti, tra l’altro, valori RMS della corrente e tensione di uscita, della tensione e potenza di ingresso, distorsione armonica totale, fattore di potenza reale, potenza assorbita, rendimento in modo attivo e rendimento medio in modo attivo. Per quelli pari o inferiori a 10 W il set informativo è adattato, pur mantenendo la struttura essenziale della prova.

L’articolo 4 precisa inoltre che, se i dati tecnici sono ricavati da un altro modello equivalente o tramite calcoli per estrapolazione, la documentazione deve contenere i dettagli dei calcoli, il controllo di accuratezza svolto dal fabbricante e, se del caso, la dichiarazione di identità tra modelli di fabbricanti diversi, con elenco di tutti i modelli equivalenti e relativi identificativi.

Valutazione di conformità e controllo di mercato

L’articolo 4 rinvia alle procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva 2009/125/CE: sistema di controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV oppure sistema di gestione di cui all’allegato V. L’articolo 5 stabilisce che, nelle verifiche di sorveglianza del mercato, gli Stati membri applicano la procedura di verifica dell’allegato III.

La procedura di controllo prevede la verifica di una singola unità del modello e, in caso di scostamento rispetto alle tolleranze previste, l’eventuale prova di tre unità supplementari. Il modello è considerato non conforme anche quando le informazioni tecniche dichiarate risultano più favorevoli rispetto alle misurazioni, o quando la documentazione e le informazioni sul prodotto non corrispondono ai requisiti dell’allegato II. Le tolleranze di verifica sono limitate e non possono essere utilizzate dai fabbricanti per dichiarare valori tecnici più vantaggiosi.

Parametri di riferimento e riesame

L’articolo 6 richiama i parametri di riferimento dell’allegato IV, che individuano la migliore tecnologia disponibile al momento dell’entrata in vigore del regolamento. In particolare, i valori di riferimento più efficienti sono indicati per la potenza assorbita nella condizione a vuoto e per il rendimento medio in modo attivo, differenziati in base a soglie di potenza di uscita nominale.

L’articolo 7 impone alla Commissione di riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e di presentare i risultati al forum consultivo entro il 14 novembre 2022, eventualmente accompagnati da una proposta di revisione. Il riesame deve valutare, in particolare:

  • la fattibilità di una specifica minima di efficienza energetica al 10 % del carico;
  • l’eventuale inclusione di caricabatterie senza fili, iniettori attivi PoE e alimentatori esterni usati con apparecchi domestici e da ufficio non compresi nell’allegato I;
  • misure a sostegno degli obiettivi dell’economia circolare, inclusa l’interoperabilità.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 con decorrenza dal 1° aprile 2020. L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° aprile 2020. Il testo precisa infine che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni. L’ambito riguarda i dispositivi con potenza di uscita nominale non superiore a 250 W destinati agli apparecchi domestici e da ufficio elencati nell’allegato I. Sono previste esclusioni puntuali e una disciplina specifica per alcuni pezzi di ricambio, con obbligo di etichettatura dedicata.

Definizioni chiave

Fornisce le definizioni di alimentatore esterno, alimentatore esterno a bassa tensione, alimentatore esterno a tensioni multiple di uscita, convertitore di tensione, alimentatore non interrompibile, caricabatterie, convertitore di dispositivi di illuminazione, iniettore attivo PoE, docking station per apparecchi autonomi, alimentazione da rete, apparecchiatura di tecnologia dell’informazione, ambiente domestico, potenza di uscita nominale, condizione a vuoto, modo attivo, efficienza in modo attivo, rendimento medio in modo attivo, modello equivalente e identificativo del modello.

Specifiche di efficienza energetica

Dal 1° aprile 2020 stabilisce limiti massimi di potenza assorbita nella condizione a vuoto e valori minimi di rendimento medio in modo attivo, differenziati per tipologia di alimentatore e fascia di potenza di uscita nominale (PO). I limiti variano per alimentatori CA/CA, CA/CC, a bassa tensione e a tensioni multiple di uscita, con soglie specifiche per PO fino a 1 W, tra 1 W e 49 W e oltre 49 W.

Obblighi informativi e documentazione tecnica

Impone, dal 1° aprile 2020, l’indicazione in targhetta dei dati essenziali del prodotto, inclusi potenza di uscita, tensione di uscita e corrente di uscita. Richiede inoltre che manuali per l’utente finale e siti web ad accesso libero dei fabbricanti, importatori o mandatari contengano dati dettagliati su fabbricante, identificativo del modello, tensione e frequenza di ingresso, tensione/corrente/potenza di uscita, rendimento medio in modo attivo, rendimento al 10 % di carico e potenza assorbita a vuoto. Per la valutazione di conformità, la documentazione tecnica deve contenere ulteriori parametri misurati e calcolati, differenziati per alimentatori sopra o sotto 10 W.

Valutazione di conformità e sorveglianza del mercato

Prevede che la conformità sia valutata mediante il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. Gli Stati membri devono applicare, ai fini della sorveglianza del mercato, la procedura di verifica dell’allegato III, basata su una prima unità e, se necessario, su tre unità supplementari, con tolleranze di verifica limitate e regole specifiche per la dichiarazione di non conformità anche per i modelli equivalenti.

Parametri di riferimento e riesame

L’allegato IV indica i parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili al momento dell’adozione, in particolare per il consumo a vuoto e il rendimento medio in modo attivo. La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo entro il 14 novembre 2022, valutando tra l’altro l’eventuale introduzione di una specifica di efficienza energetica minima al 10 % del carico, l’inclusione di caricabatterie wireless, iniettori PoE e altri alimentatori oggi esclusi, nonché misure a sostegno dell’economia circolare e dell’interoperabilità.

Abrogazione e decorrenza

Abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 con effetto dal 1° aprile 2020. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° aprile 2020, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprogettazione ecocompatibileefficienza energeticamercato internocontrolli e sorveglianza del mercatonormazione tecnica

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