Regolamento (UE) 2019/1781
Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce il quadro UE sulla progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, introducendo anche per la prima volta requisiti specifici per i variatori di velocità. Fissa livelli minimi di efficienza energetica scaglionati nel tempo, obblighi informativi di prodotto, metodi di misura e verifica, nonché misure anti-elusione. Abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 dal 1o luglio 2021 e modifica anche il regolamento (CE) n. 641/2009 sui circolatori per rafforzare le esenzioni per pezzi di ricambio.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per motori elettrici e variatori di velocità, con obblighi informativi, criteri di conformità e abrogazione del precedente regolamento sui motori elettrici.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio, nell’Unione europea e ai fini SEE, di motori elettrici e variatori di velocità, anche quando integrati in altri prodotti, purché rientrino nelle caratteristiche tecniche definite dall’articolo 2. Per i motori, il campo riguarda in particolare motori a induzione senza spazzole con 2, 4, 6 o 8 poli, tensione nominale superiore a 50 V e fino a 1 000 V, potenza da 0,12 kW a 1 000 kW, funzionamento in continuo e avviamento diretto; per i VSD riguarda variatori trifase di ingresso, per motori da 0,12 kW a 1 000 kW, con tensione superiore a 100 V e fino a 1 000 V CA e una sola tensione di uscita CA. Sono previste numerose esclusioni, tra cui motori completamente integrati non collaudabili separatamente, motori con VSD integrato non collaudabile separatamente, motori con freno integrato non separabile, motori per condizioni estreme o usi specifici, motori immersi in liquido, motori per impianti nucleari, motori e VSD per atmosfere esplosive/miniere, apparecchiature senza fili o a batteria, apparecchi portatili/condotti a mano, motori con commutatori meccanici, TENV, motori sostitutivi immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 per prodotti immessi prima del 1o luglio 2022, motori a velocità multiple e motori per veicoli elettrici. Per i VSD sono esclusi anche i variatori rigenerativi e quelli a corrente di ingresso sinusoidale. Alcune esenzioni riguardano solo le specifiche di efficienza, ma non gli obblighi informativi.
Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione: motori elettrici e variatori di velocità
Il regolamento aggiorna il quadro UE di ecodesign per i motori elettrici e introduce requisiti armonizzati anche per i variatori di velocità, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo i consumi di energia in fase d’uso. Il testo si colloca nell’attuazione della direttiva 2009/125/CE e nel piano di lavoro 2016-2019 sulla progettazione ecocompatibile, richiamando il potenziale di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di motori elettrici e VSD, anche se integrati in altri prodotti, purché rientrino nelle specifiche tecniche dell’articolo 2. Per i motori, il perimetro include motori a induzione senza spazzole, con 2, 4, 6 o 8 poli, tensione nominale superiore a 50 V e fino a 1 000 V, potenza da 0,12 kW a 1 000 kW, funzionamento in continuo e avviamento diretto. Per i VSD, sono disciplinati i variatori trifase di ingresso, destinati a motori tra 0,12 kW e 1 000 kW, con tensione superiore a 100 V e fino a 1 000 V CA e una sola tensione di uscita CA.
Sono previste numerose esclusioni. Per i motori restano fuori, tra gli altri, i prodotti completamente integrati non collaudabili separatamente, i motori con VSD integrato non collaudabile separatamente, i motori con freno integrato non separabile, quelli destinati a condizioni estreme o a impieghi speciali, i motori immersi in liquido, i motori per sicurezza nucleare, quelli per atmosfere esplosive/miniere, i motori in apparecchiature senza fili o a batteria, portatili o condotte a mano, i motori con commutatori meccanici, i TENV, i motori sostitutivi immessi prima del 1o luglio 2029 per prodotti immessi prima del 1o luglio 2022, i motori a velocità multiple e quelli per veicoli elettrici. Per i VSD sono esclusi i variatori integrati non collaudabili separatamente, i variatori per sicurezza nucleare, i variatori rigenerativi e quelli a corrente di ingresso sinusoidale.
Logica del regolamento e riferimenti di contesto
I considerando chiariscono che il quadro mira a sfruttare tecnologie esistenti, non brevettate e convenienti sotto il profilo dei costi, armonizzando i requisiti nell’Unione e favorendo il corretto funzionamento del mercato interno. È richiamata anche la dimensione dell’economia circolare: il regolamento introduce esenzioni temporanee per i motori di ricambio, così da evitare la rottamazione prematura di prodotti riparabili e contenere i costi per l’utilizzatore finale.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce le nozioni centrali: motore elettrico, variatore di velocità (VSD), efficienza energetica, funzionamento in continuo, motore con commutatori meccanici, apparecchiature senza fili o a batteria, motori TENV, variatori rigenerativi e a corrente di ingresso sinusoidale, motore autofrenante, motore Ex eb e altri motori protetti dalle esplosioni. Sono inoltre definiti il modello equivalente, l’identificativo di modello, il collaudo in presenza di testimoni e la prova di accettazione in fabbrica.
Specifiche di efficienza per i motori
L’allegato I, sezione 1, introduce requisiti minimi progressivi espressi nelle classi IE. Dal 1o luglio 2021:
- i motori trifase da 0,75 kW a 1 000 kW, 2/4/6/8 poli, non Ex eb, devono raggiungere almeno IE3;
- i motori trifase da 0,12 kW a meno di 0,75 kW, 2/4/6/8 poli, non Ex eb, devono raggiungere almeno IE2.
Dal 1o luglio 2023:
- i motori Ex eb da 0,12 kW a 1 000 kW e i motori monofase da almeno 0,12 kW devono raggiungere almeno IE2;
- i motori trifase da 75 kW a 200 kW, con 2/4/6 poli, non autofrenanti né Ex/protetti dalle esplosioni, devono raggiungere almeno IE4.
Le tabelle dell’allegato fissano le efficienze minime per IE2, IE3 e IE4 in funzione della potenza e del numero di poli. Per potenze intermedie si applicano formule di interpolazione; tra 0,55 kW e 0,75 kW è prevista interpolazione lineare.
Obblighi informativi per i motori
L’allegato I, sezione 2, impone un set articolato di informazioni di prodotto, da rendere visibili nella scheda tecnica o nel manuale, nella documentazione tecnica, sul sito web del fabbricante/importatore/mandatario e nella scheda tecnica dei prodotti in cui il motore è incorporato. Dal 1o luglio 2021 devono essere indicati, tra l’altro, l’efficienza nominale al 100 %, 75 % e 50 % del carico, la classe IE, i dati identificativi del fabbricante, il modello, i poli, la potenza nominale o l’intervallo, frequenza, tensione, velocità, tipo di fase e condizioni di esercizio progettate, oltre alla ragione dell’eventuale esenzione.
Dal 1o luglio 2022 devono essere pubblicate anche le perdite di potenza in specifici punti di funzionamento. Le informazioni 1 e 2, insieme all’anno di fabbricazione, devono comparire indelebilmente sulla targhetta o accanto ad essa; se lo spazio non consente tutte le informazioni del punto 1, è sufficiente l’efficienza nominale al carico nominale massimo e alla tensione nominale.
Per i motori progettati su richiesta del cliente con caratteristiche meccaniche ed elettriche particolari, le informazioni non devono necessariamente essere pubblicate su siti web a libero accesso se sono già incluse nelle offerte commerciali. Per i motori esentati come pezzi di ricambio, il motore o il suo imballaggio e la documentazione devono riportare la dicitura «motore da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per» e il prodotto o i prodotti destinatari.
Specifiche di efficienza per i variatori di velocità
L’allegato I, sezione 3, stabilisce che dal 1o luglio 2021 i VSD destinati a motori tra 0,12 kW e 1 000 kW non possono superare le perdite di potenza massime corrispondenti alla classe IE2. La tabella 6 collega la potenza apparente del VSD alla perdita di riferimento e al fattore di spostamento del carico di prova; se la potenza del variatore cade tra due valori tabellari, si applicano il valore più elevato di perdita e il fattore più basso di cos phi.
Obblighi informativi per i variatori di velocità
L’allegato I, sezione 4, impone dal 1o luglio 2021 informazioni visibili su scheda tecnica/manuale, documentazione tecnica, sito web e scheda tecnica dei prodotti incorporanti il VSD. Devono essere riportati, tra l’altro, le perdite di potenza espresse come percentuale della potenza apparente nominale, le perdite in stand-by, la classe IE2, i dati del fabbricante, l’identificativo del modello, la potenza apparente, la potenza nominale indicativa del motore, la corrente nominale, la temperatura massima di esercizio, la frequenza e la tensione di alimentazione, nonché la ragione dell’eventuale esenzione.
Anche per i VSD con progettazione elettrica particolare fabbricati su richiesta, la pubblicazione su siti web a libero accesso non è necessaria se i dati sono nelle offerte commerciali. Le informazioni 1 e 2 e l’anno di fabbricazione devono figurare in modo indelebile sulla targhetta o accanto ad essa; se lo spazio non basta, è sufficiente l’efficienza nominale a (90:100).
Valutazione di conformità, documentazione tecnica e sorveglianza del mercato
L’articolo 5 prevede che la conformità sia valutata tramite il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione della direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica dei motori e dei VSD deve includere copia delle informazioni di prodotto richieste e i dettagli dei calcoli dell’allegato II. Se i dati derivano da altri modelli o da estrapolazioni, devono essere documentati i calcoli, la verifica dell’esattezza e l’elenco dei modelli equivalenti.
L’articolo 6 rinvia alla procedura di verifica dell’allegato III. Le autorità nazionali applicano le tolleranze di verifica ivi previste e, per i motori da 375 kW a 1 000 kW, possono effettuare il controllo presso i locali del fabbricante, mandatario o importatore o utilizzare il collaudo in presenza di testimoni, eventualmente con proprie apparecchiature.
Metodi di misura e calcolo
L’allegato II richiede l’uso di norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale o di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Per i motori, le perdite totali sono determinate con misurazione diretta per i monofase e con somma delle perdite residue per i trifase, a 25 °C. Per i motori a 60 Hz devono essere calcolati valori equivalenti di potenza e tensione per l’esercizio a 50 Hz.
Per i VSD, le perdite sono determinate a 100 % della coppia nominale che produce corrente e a 90 % della frequenza nominale dello statore del motore, con metodo entrata-uscita o calorimetrico. È ammessa anche la determinazione per singole perdite, con dati dei componenti forniti dal fabbricante e, in assenza, misurazione diretta; è possibile combinare perdite calcolate e misurate.
Elusione, aggiornamenti software e divieto di alterazione delle prestazioni
L’articolo 7 contiene una disciplina anti-elusione. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere la prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test per ottenere risultati più favorevoli. Inoltre, aggiornamenti software o firmware non possono peggiorare il consumo di energia o altri parametri dichiarati, se misurati con la stessa norma originaria, salvo consenso espresso dell’utilizzatore finale; il rifiuto dell’aggiornamento non deve comportare un peggioramento delle prestazioni. In ogni caso, gli aggiornamenti non devono rendere il prodotto non conforme.
Tolleranze di verifica e presunzione di non conformità
L’allegato III stabilisce che le tolleranze di verifica si applicano solo alle verifiche delle autorità e non possono essere usate dai fabbricanti per dichiarare valori più favorevoli. Se un modello è progettato per riconoscere la prova e modificare le prestazioni, esso e i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
La procedura prevede, in linea generale, la prova di una singola unità. Se i valori dichiarati o i valori pubblicati non soddisfano i requisiti, il modello è non conforme. Se il risultato della prova non rientra nelle tolleranze, per modelli prodotti in meno di cinque unità l’anno il modello è non conforme; per volumi pari o superiori a cinque unità l’anno, l’autorità testa tre unità supplementari e il modello è conforme solo se la media rientra nelle tolleranze. Le autorità informano Commissione e altri Stati membri delle decisioni di non conformità.
Per i motori da 375 kW a 1 000 kW, le autorità possono decidere la verifica presso i locali del fabbricante/importatore prima della messa in servizio e, se esistono prove di accettazione in fabbrica pertinenti, possono basarsi su collaudo in presenza di testimoni. In tali casi resta comunque una verifica limitata a una sola unità.
Le tolleranze della tabella 7 sono tassative: per i motori fino a 150 kW il valore determinato non può superare il valore calcolato sulla base dell’efficienza dichiarata di oltre il 15 %; per i motori oltre 150 kW e fino a 1 000 kW il margine è del 10 %; per i VSD la soglia è del 10 % rispetto al valore dichiarato.
Parametri di riferimento e riesame futuro
L’allegato IV identifica le migliori tecnologie disponibili al momento dell’adozione: per i motori, la classe IE4; per i VSD, perdite pari al 20 % delle perdite di riferimento della tabella 6. Il considerando precisa che con tecnologie al carburo di silicio le perdite dei semiconduttori potrebbero ridursi ulteriormente.
L’articolo 9 impone alla Commissione un riesame entro il 14 novembre 2023, per valutare, tra l’altro, requisiti aggiuntivi di efficienza delle risorse in chiave di economia circolare, il livello delle tolleranze, specifiche più rigorose, requisiti per motori oltre 1 000 V, specifiche per combinazioni motore-VSD e per VSD integrati, l’ampiezza delle esenzioni e l’inclusione di altri tipi di motore, compresi quelli a magneti permanenti.
Abrogazione e modifiche ad altri atti
L’articolo 10 abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 dal 1o luglio 2021. L’articolo 11 modifica il regolamento (CE) n. 641/2009 sui circolatori, prorogando il regime di esenzione per i circolatori sostitutivi destinati a prodotti immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015 e commercializzati come pezzi di ricambio; il circolatore o l’imballaggio devono indicare chiaramente il prodotto o i prodotti destinatari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica, in via generale, dal 1o luglio 2021. Il primo comma dell’articolo 7 e l’articolo 11 si applicano dal 14 novembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e prodotti disciplinati
L’articolo 1 stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di motori elettrici e variatori di velocità, anche integrati in altri prodotti. Il regolamento mira a incidere sul consumo di energia in fase d’uso, considerato l’aspetto ambientale significativo dei prodotti interessati.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 delimita i motori e i VSD soggetti al regolamento e individua numerose esclusioni. Per i motori, talune esenzioni riguardano anche le specifiche di efficienza dell’allegato I, mentre per i VSD alcune esclusioni riguardano le sole specifiche tecniche ma non gli obblighi di informazione. Per motori e VSD esentati per specifiche di efficienza restano in ogni caso, in varie ipotesi, gli obblighi informativi sul prodotto.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra gli altri, motore elettrico, variatore di velocità (VSD), efficienza energetica, funzionamento in continuo, motore TENV, variatore rigenerativo, variatore a corrente di ingresso sinusoidale, motore autofrenante, motori Ex eb e altri motori protetti dalle esplosioni, modello equivalente, identificativo del modello, collaudo in presenza di testimoni e prova di accettazione in fabbrica.
Requisiti di efficienza energetica dei motori
L’allegato I, sezione 1, prevede livelli minimi di efficienza IE2, IE3 e IE4 in funzione della potenza, del numero di poli e della data. Dal 1o luglio 2021 i motori trifase tra 0,75 kW e 1 000 kW non Ex eb devono raggiungere almeno IE3, mentre quelli tra 0,12 kW e 0,75 kW devono raggiungere almeno IE2. Dal 1o luglio 2023 i motori Ex eb e monofase con potenza da 0,12 kW a 1 000 kW devono raggiungere almeno IE2; inoltre i motori trifase da 75 kW a 200 kW, non autofrenanti né Ex/protetti dalle esplosioni, devono raggiungere almeno IE4.
Obblighi di informazione per i motori
L’allegato I, sezione 2, impone informazioni di prodotto visibili su scheda tecnica/manuale, documentazione tecnica, sito web accessibile e scheda tecnica del prodotto in cui il motore è incorporato. Dal 1o luglio 2021 devono essere indicati, tra l’altro, efficienza nominale a 100 %, 75 % e 50 % del carico, classe IE, dati identificativi del fabbricante e del modello, poli, potenza, frequenza, tensione, velocità, fase, condizioni di esercizio e ragioni dell’eventuale esenzione. Dal 1o luglio 2022 devono essere indicate anche le perdite di potenza in specifici punti di funzionamento. Sono previste modalità particolari per motori su misura e per motori esentati come pezzi di ricambio, con dicitura specifica.
Requisiti di efficienza energetica dei variatori di velocità
L’allegato I, sezione 3, prevede che, dal 1o luglio 2021, le perdite di potenza dei VSD per motori da 0,12 kW a 1 000 kW non superino le perdite massime corrispondenti alla classe IE2. La classe IE2 è definita come inferiore del 25 % rispetto al valore di riferimento della tabella 6, con criteri basati sulle perdite a 90 % della frequenza nominale dello statore e a 100 % della coppia nominale.
Obblighi di informazione per i variatori di velocità
L’allegato I, sezione 4, impone dal 1o luglio 2021 informazioni visibili su scheda tecnica/manuale, documentazione tecnica, siti web e scheda tecnica dei prodotti integranti il VSD. Devono essere comunicati, tra l’altro, perdite di potenza e perdite in stand-by, classe IE2, dati del fabbricante e del modello, potenza apparente, potenza nominale indicativa del motore, corrente nominale, temperatura massima di esercizio, frequenza e tensione di alimentazione, nonché l’eventuale motivo di esenzione.
Valutazione di conformità e documentazione tecnica
L’articolo 5 rinvia ai sistemi di controllo interno della progettazione o di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere le informazioni di prodotto richieste e i dettagli dei calcoli di cui all’allegato II; se si usano dati derivati da altri modelli o da estrapolazioni, devono essere documentati i calcoli, la verifica dell’accuratezza e l’elenco dei modelli equivalenti.
Sorveglianza del mercato e prova di conformità
L’articolo 6 rinvia alla procedura di verifica dell’allegato III. Le autorità nazionali applicano specifiche tolleranze e possono, per motori tra 375 kW e 1 000 kW, eseguire la verifica presso i locali del fabbricante/importatore o avvalersi del collaudo in presenza di testimoni, anche usando proprie attrezzature di prova.
Elusione, software e firmware
L’articolo 7 vieta prodotti progettati per riconoscere la prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test. Inoltre, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale, aggiornamenti software o firmware non possono peggiorare il consumo di energia o altri parametri dichiarati, né rendere il prodotto non conforme alle specifiche applicabili.
Parametri di riferimento e riesame
L’articolo 8 e l’allegato IV indicano i benchmark delle migliori tecnologie disponibili: per i motori, il livello IE4; per i VSD, perdite pari al 20 % delle perdite di riferimento della tabella 6. L’articolo 9 impone alla Commissione un riesame entro il 14 novembre 2023, anche per valutare ulteriori requisiti di efficienza delle risorse, soglie più rigorose, motori ad alta tensione, combinazioni motore-VSD e ampliamento dell’ambito, inclusi i motori a magneti permanenti.
Abrogazione del regolamento 640/2009
L’articolo 10 abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 con decorrenza dal 1o luglio 2021, segnando il passaggio al nuovo regime per i motori elettrici.
Modifiche al regolamento 641/2009 sui circolatori
L’articolo 11 modifica il regolamento (CE) n. 641/2009 estendendo le esenzioni per i circolatori di ricambio destinati a prodotti immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015 e specificamente commercializzati come tali. Il circolatore di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il prodotto o i prodotti cui è destinato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione generale dal 1o luglio 2021. L’articolo 7, primo comma, e l’articolo 11 si applicano dal 14 novembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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