Sentenza del 12/09/2016 n. 4699 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Credito d'imposta per la ricerca scientifica - Emendabilità della dichiarazione dei redditi - Errore formale - Sanabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato o utilizzato non correttamente nel quadro RU del modello Unico il credito d’imposta per la ricerca scientifica, che era stato quindi considerato indebitamente compensato. L’Amministrazione aveva proceduto al recupero mediante iscrizione a ruolo e notificazione della cartella. La questione riguardava la possibilità di contestare l’imposta anche impugnando la cartella, nonostante fosse scaduto il termine ordinario per correggere la dichiarazione previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998.
La decisione
È stato riconosciuto che il contribuente può contestare la debenza del tributo anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento. Le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, emendabili anche in sede processuale quando l’errore formale commesso determina l’applicazione di un’imposta maggiore rispetto a quella effettivamente prevista dalla legge. Pertanto, la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione non impedisce di far valere l’errore e il diritto al credito, purché ne siano dimostrati i presupposti sostanziali.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
iscrizione a ruolo delle imposte dovute sulla base dei controlli automatizzati delle dichiarazioni
La procedura di controllo automatizzato può determinare il recupero delle somme risultanti dalla dichiarazione, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio l’effettiva debenza dell’imposta quando il risultato deriva da un errore dichiarativo.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
termine per la rettifica della dichiarazione
La scadenza del termine amministrativo per correggere la dichiarazione non preclude, in linea generale, la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa quando l’errore comporta il pagamento di un tributo maggiore di quello legalmente dovuto.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
Il principio di capacità contributiva impedisce che un errore formale nella dichiarazione produca un prelievo superiore a quello previsto dalla legge, se il contribuente dimostra l’esistenza sostanziale del credito o dell’agevolazione.
Massime di principio
- Un errore formale nella compilazione della dichiarazione, come l’errata indicazione di un credito nel quadro previsto, non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale se il contribuente dimostra di possederne sostanzialmente i requisiti.
- La dichiarazione dei redditi può essere contestata o corretta anche durante il giudizio contro la cartella, soprattutto quando l’errore determina un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta per legge.
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non rende necessariamente intangibile l’errore: occorre distinguere tra decadenza dalla procedura amministrativa di correzione e possibilità di far valere in giudizio l’inesistenza del debito tributario.
- Il contribuente deve comunque fornire prova documentale sia dell’errore dichiarativo sia dei requisiti sostanziali del credito d’imposta; la sola affermazione dell’errore non è sufficiente.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis non può trasformare un dato formalmente errato in un’imposta definitivamente dovuta quando il contribuente dimostra che il tributo richiesto è superiore a quello previsto dalla normativa.
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