Sentenza del 09/03/2017 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Imposta di registro - Inesistenza della notifica - Sussiste - Proposizione ricorso - Sanatoria nullità notificazione - Non sussiste - Potere di accertamento - Scadenza del termine di decadenza - Appello accolto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che l'Agente della riscossione l'avesse notificata presso un indirizzo non corrispondente al suo domicilio fiscale attuale. La notifica era stata effettuata in un luogo in cui il contribuente non risiedeva più da oltre quattro anni, in violazione dell'obbligo di fare riferimento al domicilio fiscale risultante dall'anagrafe. È stata inoltre contestata l'efficacia sanante della proposizione del ricorso, poiché, al momento della conoscenza dell'atto, erano già scaduti i termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento.
La decisione
L'appello è stato accolto. È stata riconosciuta l'inesistenza della notifica della cartella, poiché eseguita in un luogo diverso dall'attuale domicilio fiscale del contribuente. La proposizione del ricorso non ha sanato il vizio della notificazione: secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, la sanatoria non opera quando, nel frattempo, siano scaduti i termini decadenziali entro i quali l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di accertamento. Ne consegue l'invalidità della pretesa fatta valere mediante la cartella.
Norme richiamate
Art. 58, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte
La notifica degli atti tributari deve essere effettuata facendo riferimento al domicilio fiscale attuale del contribuente, determinato sulla base dell'iscrizione anagrafica.
Art. 60, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e impone il rispetto delle regole relative al corretto indirizzo e domicilio fiscale del destinatario.
Art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Regola la notificazione della cartella di pagamento, che deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa tributaria e nel rispetto del corretto domicilio del contribuente.
Art. 156 c.p.c.
Prevede, in generale, la sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto; tuttavia, tale sanatoria non consente di superare la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
Corte costituzionale n. 360/2006
Richiamata quale precedente in materia di effetti dei vizi della notificazione degli atti tributari.
Cassazione n. 26542/2008
Richiamata in tema di validità della notificazione e conseguenze dei relativi vizi.
Cassazione, ordinanza n. 13510/2009
Richiamata per i principi relativi alla notificazione degli atti tributari.
Cassazione, sentenza n. 27473/2016
Afferma che la proposizione del ricorso non sana il vizio della notificazione quando, al momento della conoscenza dell'atto, siano già scaduti i termini di decadenza per l'esercizio dell'attività di accertamento.
Massime di principio
- La cartella di pagamento deve essere notificata presso il domicilio fiscale attuale del contribuente, verificato secondo i dati anagrafici e le regole tributarie applicabili; l'utilizzo di un indirizzo risalente può determinare un vizio grave della notificazione.
- La ricezione effettiva dell'atto o la proposizione del ricorso può normalmente sanare alcuni vizi formali della notificazione, ma non quando la sanatoria interviene dopo la scadenza del termine decadenziale entro cui l'Amministrazione doveva esercitare il proprio potere.
- In caso di contestazione è essenziale verificare sia la correttezza dell'indirizzo utilizzato sia le date: cambio di residenza, data della notifica, scadenza della decadenza e data di effettiva conoscenza dell'atto.
- Se l'atto è stato notificato a un indirizzo non più riferibile al domicilio fiscale e il termine di accertamento è ormai scaduto, il contribuente può avere una valida difesa per ottenere l'annullamento della cartella o della pretesa tributaria.
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