Sentenza del 21/12/2015 n. 2792 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento- Accertamento sintetico - " Redditometro " - Art. 38, d.p.r. n. 600/73 - Disponibilità finanziarie - Onere delle prova del contribuente - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un accertamento sintetico per l'anno 2007, con cui il reddito dichiarato di 14.664,00 euro era stato rideterminato in 74.772,89 euro sulla base del redditometro, considerando due autovetture, un motociclo, un'abitazione di proprietà e un mutuo ipotecario. Ha contestato l'illegittimità del metodo, l'asserita inversione dell'onere della prova, la mancata sussistenza dello scostamento per due periodi d'imposta, la carenza di motivazione e il calcolo delle spese relative alle autovetture. Ha inoltre dimostrato che una vettura era stata concessa in comodato gratuito alla società, che i costi dell'altra erano inferiori a quelli stimati dall'Ufficio e che disponeva di risparmi pregressi per circa 42.745,87 euro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole al contribuente. Ha ritenuto provato che le spese della vettura concessa in comodato erano sostenute dalla società, ha valorizzato la mancata contestazione dell'Ufficio rispetto alla diversa quantificazione dei costi dell'altra autovettura e ha riconosciuto la disponibilità delle risorse finanziarie pregresse. In particolare, ha affermato che il contribuente deve provare la disponibilità delle somme, senza dover dimostrare anche le modalità con cui esse siano state utilizzate. Ha inoltre applicato la disciplina dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 vigente prima delle modifiche del D.L. n. 78/2010, secondo cui l'incongruità doveva risultare per due o più periodi d'imposta. L'Ufficio è stato condannato al pagamento di 800,00 euro oltre IVA e contributo previdenziale.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
La determinazione induttiva del reddito può essere effettuata in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi d'imposta.
Per gli accertamenti soggetti alla disciplina precedente al D.L. n. 78/2010, l'accertamento sintetico richiedeva uno scostamento rilevante e persistente per almeno due periodi d'imposta. Il contribuente poteva superare la presunzione dimostrando la disponibilità di risorse finanziarie idonee a giustificare le spese considerate.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel redditometro l'Amministrazione deve fondare l'accertamento sugli elementi presuntivi previsti dalla legge, mentre il contribuente può fornire prova contraria. In questo caso è stata ritenuta sufficiente la prova dell'esistenza e della disponibilità dei risparmi, senza necessità di documentare ogni successivo impiego.
Art. 115 del codice di procedura civile
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La mancata contestazione specifica da parte dell'Ufficio della ricostruzione dei costi dell'autovettura ha consentito al giudice di considerarla provata.
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
È stato richiamato dal contribuente per contestare la base normativa e l'efficacia degli strumenti applicati dall'Amministrazione, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base dell'insufficiente persistenza dello scostamento e della prova contraria fornita.
Art. 3 D.Lgs. n. 472/1997
È stato invocato in relazione alle sanzioni, ma la decisione favorevole al contribuente è dipesa soprattutto dall'annullamento o dalla conferma dell'illegittimità della pretesa redditometrica.
Massime di principio
- Negli accertamenti redditometrici il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando che le spese o gli incrementi patrimoniali erano finanziati con risparmi, prestiti, disponibilità pregresse o risorse di terzi.
- La prova richiesta può riguardare l'effettiva disponibilità delle somme e la loro idoneità a giustificare il livello di spesa; non è necessariamente indispensabile ricostruire analiticamente ogni singolo utilizzo delle somme.
- Per gli accertamenti disciplinati dalla normativa anteriore al D.L. n. 78/2010, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto doveva risultare per almeno due periodi d'imposta, non per un solo anno.
- La documentazione relativa al comodato o all'uso da parte di terzi deve essere accompagnata da elementi oggettivi, come fatture e pagamenti sostenuti dal soggetto utilizzatore, anche quando il contratto non sia registrato.
- Le contestazioni dell'Amministrazione devono essere specifiche: se una ricostruzione tecnica o un importo non vengono contestati puntualmente, il giudice può valorizzare tale mancata contestazione.
- La disciplina applicabile va individuata in base alla data e al regime normativo dell'accertamento, poiché le regole del redditometro sono cambiate con il D.L. n. 78/2010.
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