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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16374/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/11/2024 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare. Il ricorrente contestava la permanenza delle esigenze cautelari dopo la condanna in primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 in relazione all'art.416-bis.1 c.p.), evidenziando che: a) era passato un lungo periodo (circa due anni) dalla cessazione della sua condotta; b) non vi erano elementi nuovi rispetto al giudizio cautelare precedente; c) il diverso trattamento riservato a un altro correo e la possibilità di collocazione domiciliare in area diversa avrebbero dovuto attenuare le esigenze cautelari e rendere proporzionata una misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale di Lecce che aveva confermato la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando che il giudice d'appello cautelare non è tenuto a riesaminare integralmente le condizioni legittimanti la misura ma solo a valutare la presenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro. È stato richiamato il principio della "doppia presunzione" di cui all'art.275 comma 3 c.p.p., che il ricorrente non ha superato con elementi di novità. Il tempo trascorso dalla condotta, il diverso trattamento di altro correo e la proposta di domicilio distante sono stati ritenuti insufficienti a modificare la valutazione cautelare, anche perché il domicilio indicato è apparso inidoneo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    art.275 comma 3 cod.proc.pen.

    Ricondotta la "doppia presunzione" di attualità delle esigenze cautelari: il tempo trascorso non è di per sé idoneo a superare la presunzione; grava sul difensore l'onere di indicare elementi di novità idonei a contrastarla.

  • art. 275 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art.275 comma 1 bis cod.proc.pen.

    Imposta che, in sede di riesame contestuale alla pronuncia di condanna, l'esame delle esigenze cautelari deve tener conto dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti. Il giudice ha applicato correttamente tale criterio valutando la condanna e il ruolo del prevenuto.

  • art. 274 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    art.274 comma I, lett.b) e c)

    Riferimento alle esigenze cautelari rilevanti (in particolare pericolo di reiterazione e pericolo di inquinamento probatorio); il giudice ha valutato che restano attuali in rapporto al ruolo attribuito al ricorrente e alla continuita' dei collegamenti criminali.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art.73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Norma sul traffico di stupefacenti; i fatti contestati rientrano nella disciplina del testo unico sugli stupefacenti e hanno contribuito a fondare la gravità indiziaria.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art.74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Aggravanti e circostanze relative al traffico di stupefacenti richiamate nel capo di imputazione, utili per la valutazione della pericolosita' e della pena inflitta in primo grado.

  • art. 416-bis c.p. (richiamato come 416 bis.1 nel testo)

    Accusa di partecipazione a associazione di tipo mafioso o a struttura criminale assimilata; la qualificazione del ruolo di 'referente' territoriale ha inciso sulla valutazione della pericolosita' e sulla conferma della misura.

Massime di principio

  • In appello cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza della misura: l'impugnazione produce effetti devolutivi limitati alle novità che modificano il quadro cautelare.
  • La "doppia presunzione" di attualità delle esigenze cautelari (art.275 c.p.p.) richiede che il ricorrente produca elementi nuovi e specifici per superarla; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
  • La condanna definitiva o la pronuncia di primo grado che conferma il ruolo e la gravità indiziaria pesa fortemente nella valutazione delle esigenze cautelari post-sentenza.
  • Il diverso trattamento cautelare riservato ad altro coimputato ha rilievo limitato: la valutazione è personalizzata e non trasferibile automaticamente a terzi.
  • La proposta di collocazione domiciliare in area diversa può non essere efficace se il domicilio è temporaneo o ritenuto inidoneo a prevenire la reiterazione del reato.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare dopo la sentenza è strategico documentare elementi concreti e nuovi: cessazione duratura e verificabile di rapporti con l'organizzazione, prova di concreta radicazione in luogo sicuro e stabile, condizioni di salute gravi certificate, o elementi probatori che modifichino la valutazione della pericolosità.
  • Il giudice applicherà l'art.275 comma 1-bis valutando congiuntamente l'esito del procedimento, le modalita' del fatto e gli elementi sopravvenuti; occorre quindi articularsi su tutti questi profili per contestare la permanenza delle esigenze cautelari.

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