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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 11 del 11/01/2024

Provvedimento dell'11 gennaio 2024

Garante Privacy11

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un medico lasciava prescrizioni mediche, ricette del SSN e promemoria di ricetta elettronica in un contenitore metallico esterno allo studio, liberamente accessibile da terzi e privo di adeguate cautele. La condotta è stata ritenuta illecita perché idonea a comportare diffusione e accesso non autorizzato a dati relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 9 e 32 GDPR e dell’art. 2-septies, comma 8, Codice privacy. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni, possibilità di definizione agevolata e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Medico di base sanzionato per deposito incustodito di ricette e certificati sanitari accessibili al pubblico

Medico sanzionato per deposito incustodito di ricette e prescrizioni sanitarie

Il provvedimento riguarda un medico che aveva adottato, presso il proprio studio, una modalità di consegna delle prescrizioni mediche e dei certificati attraverso un contenitore metallico collocato all’esterno e accessibile al pubblico. L’istruttoria è stata avviata a seguito di segnalazione e si è conclusa con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla pubblicazione del provvedimento.

Fatto e origine del procedimento

Secondo la segnalazione trasmessa all’Autorità, presso lo studio medico era presente un contenitore per le prescrizioni recante l’indicazione "solo ricette mediche", dotato di chiave ma lasciato di fatto a libera accessibilità. Nel contenitore erano conservate numerose prescrizioni mediche, comprese ricette elettroniche promemoria e ricette del SSN, in parte non inserite in buste chiuse. Gli accertamenti, compiuti tra il 9 febbraio e il 4 aprile 2023, hanno documentato la presenza di 67 ricette e l’accesso di più persone al contenitore; tali circostanze sono state confermate anche da dichiarazioni di pazienti.

Difese del titolare del trattamento

Il medico ha sostenuto che la modalità fosse episodica e adottata solo per i pazienti che ne facevano richiesta, per agevolare il ritiro delle prescrizioni e ridurre gli accessi allo studio. Ha inoltre affermato che il contenitore si trovava in un’area delimitata e che l’accesso sarebbe stato riservato ai soli pazienti. Infine, ha dichiarato di avere già rimosso il contenitore oggetto di contestazione. Il Garante ha però rilevato che non sono stati prodotti scritti difensivi né chiesta audizione nel procedimento successivo alla notifica di avvio.

Valutazioni del Garante sul trattamento

L’Autorità ha ricordato che i dati relativi alla salute richiedono una protezione rafforzata, poiché il contesto del trattamento può comportare rischi significativi per i diritti e le libertà degli interessati. In ambito sanitario, il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, garantendo integrità e riservatezza dei dati. Il Garante ha evidenziato che le prescrizioni e i certificati possono essere lasciati per il ritiro da parte dei pazienti solo se collocati in busta chiusa, così da impedire la conoscibilità da parte di terzi.

Violazioni contestate e norme richiamate

Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, sul principio di integrità e riservatezza;
  • art. 32 GDPR, sugli obblighi di sicurezza del trattamento;
  • art. 9 GDPR, in relazione alla circolazione di dati relativi alla salute;
  • art. 2-septies, comma 8, Codice privacy, che vieta la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Il provvedimento richiama anche la nozione di diffusione di cui all’art. 2-ter, comma 4, lett. b), Codice privacy e precedenti indicazioni del Garante, secondo cui ricette e certificati possono essere lasciati in studio o in farmacia solo in busta chiusa.

Esito finale, sanzione e misure accessorie

Ritenute non idonee le giustificazioni del medico, il Garante ha escluso l’archiviazione e ha dichiarato l’illiceità del trattamento. In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 Codice privacy, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, determinata considerando:

  • il coinvolgimento di dati sanitari di un gran numero di assistiti;
  • la durata accertata di due mesi;
  • l’alto grado di responsabilità del titolare;
  • la mancata piena cooperazione nel procedimento.

È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il destinatario può proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge; è altresì richiamata la possibilità di definizione agevolata tramite pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni.

Punti principali

Fatto segnalato e accertamenti

La segnalazione riguardava un sistema di consegna delle prescrizioni mediche mediante un contenitore metallico collocato presso lo studio medico, nel quale erano custodite numerose ricette e promemoria accessibili al pubblico. Gli accertamenti, svolti tra il 9 febbraio e il 4 aprile 2023, hanno documentato la presenza di 67 ricette, in parte non inserite in buste chiuse, e l’accesso di diverse persone al contenitore, con riscontro anche nelle dichiarazioni di alcuni pazienti.

Difese del medico e valutazioni del Garante

Il medico ha sostenuto che si trattasse di una modalità occasionale, adottata per agevolare il ritiro delle prescrizioni e limitare gli accessi allo studio, affermando inoltre che l’accesso era consentito solo ai pazienti che avessero prestato consenso. Il Garante ha ritenuto tali argomentazioni inidonee a superare le contestazioni, osservando che il trattamento riguardava dati sulla salute e che la consegna di ricette e certificati poteva avvenire solo con adeguate garanzie, in particolare mediante busta chiusa, per evitare la conoscibilità da parte di soggetti indeterminati.

Norme violate e illiceità del trattamento

L’Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di integrità e riservatezza e dell’obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (artt. 5, par. 1, lett. f, e 32 GDPR), nonché del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 2-septies, comma 8, Codice privacy). Nel provvedimento sono richiamati anche i riferimenti all’art. 9 GDPR, alla nozione di diffusione di cui all’art. 2-ter, comma 4, lett. b, Codice e agli orientamenti precedenti del Garante sul rilascio di ricette e certificati in busta chiusa.

Sanzione e misure accessorie

Considerata la quantità di dati sanitari coinvolti, la durata della condotta, l’alto grado di responsabilità e la mancata piena cooperazione dell’interessato nel procedimento, il Garante ha determinato la sanzione pecuniaria in 20.000 euro ai sensi dell’art. 83 GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiedati sanitarimisure di sicurezzasanzioni gdprpubblica amministrazione

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