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Provvedimento

Deliberazione n. 17 del 11/01/2024

Provvedimento dell’11 gennaio 2024

Garante Privacy17

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione, sulla piattaforma Telegram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. L’Autorità aveva già ordinato l’adozione immediata di misure di blocco della diffusione e la conservazione, per soli fini probatori e per 12 mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 11 gennaio 2024 si limita a ratificare l’intervento urgente del dirigente competente.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento dell’11 gennaio 2024 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di un intervento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’Autorità interviene nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn e conferma le misure già disposte dal dirigente competente.

Presupposti normativi e competenza dell’Autorità

Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, viene richiamato l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito nella l. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare, in via d’urgenza, un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell’Autorità collegiale.

La segnalazione e l’intervento immediato

La persona interessata ha segnalato all’Ufficio del Garante una situazione rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis e ha chiesto un intervento nei confronti della piattaforma Telegram.org. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 3 del 2 gennaio 2024, trasmessa nello stesso giorno al gestore della piattaforma.

Misure urgenti ordinate a Telegram FZ-LLC

Con il provvedimento urgente sono state imposte due prescrizioni principali:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 3/2024 adottato il 2 gennaio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure di prevenzione e conservazione finalizzate a impedire la diffusione illecita del materiale segnalato e a preservarne l’utilizzabilità probatoria.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che consente al Garante di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. È richiamato anche il termine di 48 ore per la decisione del Garante. Inoltre, viene citato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare d’urgenza misure provvisorie in attesa della ratifica collegiale.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante riferendo di rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram.org. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 3 del 2 gennaio 2024.

Misure imposte a Telegram FZ-LLC

Con il provvedimento urgente è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con l’obbligo di adottare misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica finale del provvedimento d’urgenza

Il Garante, nella riunione dell’11 gennaio 2024, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento n. 3/2024 adottato d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC.

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