Deliberazione n. 20 del 11/01/2024
Provvedimento dell’11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video sessualmente espliciti potenzialmente diffusi senza consenso tramite Facebook e Instagram. Il provvedimento urgente aveva ingiunto alle piattaforme di adottare misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. La decisione dell'Autorità si limita alla ratifica del provvedimento adottato in via d'urgenza.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn.
Ratifica di provvedimento d'urgenza su segnalazione di revenge porn verso Facebook e Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell'11 gennaio 2024, un intervento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il caso riguarda una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, fotografico o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
L'Autorità richiama innanzitutto l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn, anche da parte dei minori ultraquattordicenni, e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e istruttoria urgente
La persona interessata ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 7 del 4 gennaio 2024, trasmessa lo stesso giorno al gestore delle piattaforme. Nel provvedimento si dà conto anche delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Misure urgenti ingiunte alle piattaforme
Il provvedimento d'urgenza ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Esito del procedimento
All'esito della riunione dell'11 gennaio 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza n. 7/2024 adottato il 4 gennaio 2024. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente la ratifica delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se acquisito, la conservazione a fini probatori.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d'urgenza, poi soggetto a ratifica.
Segnalazione dell'interessato e intervento urgente
La persona interessata ha presentato una segnalazione all'Ufficio del Garante, indicando una situazione riconducibile all'art. 144-bis e chiedendo l'intervento dell'Autorità sulle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 4 gennaio 2024 la determinazione n. 7 in via d'urgenza.
Misure ingiunte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Con il provvedimento urgente sono state ingiunte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited misure immediate volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione dell'11 gennaio 2024, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza n. 7/2024 adottato il 4 gennaio 2024 nei confronti delle due società.
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