Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 18 del 11/01/2024

Provvedimento dell’11 gennaio 2024

Garante Privacy18

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffusibile tramite Instagram senza consenso. Il provvedimento conferma l’ordine rivolto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire la diffusione del materiale e di conservare eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale rientrante nel c.d. revenge porn

Ratifica di un provvedimento urgente per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento riguarda la possibile diffusione, tramite la piattaforma Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn.

Contesto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.

La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram, indicando la presenza di materiale rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 4 del 3 gennaio 2024.

Con tale determinazione è stato disposto che Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited adottassero immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale e finalità probatorie

Il provvedimento urgente ha anche prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, preso atto della determinazione d’urgenza, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento n. 4/2024 adottato il 3 gennaio 2024. Il testo non indica ulteriori statuizioni, sanzioni pecuniarie o ordini diversi da quelli già impartiti in via urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite la piattaforma Instagram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 4 del 3 gennaio 2024. Con esso ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Il dirigente ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in composizione collegiale, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non reca ulteriori valutazioni di merito, né sanzioni o prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già adottate in via urgente.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoridiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.