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Provvedimento

Deliberazione n. 19 del 11/01/2024

Provvedimento dell’11 gennaio 2024

Garante Privacy19

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 3 gennaio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione e, se acquisito in chiaro dalle piattaforme, a conservarlo per finalità probatorie per dodici mesi, con accorgimenti idonei a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica di un intervento urgente e non contiene una sanzione economica.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 gennaio 2024, due misure urgenti adottate il 3 gennaio 2024 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Origine del procedimento

La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi tutelate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. L’Autorità ha quindi verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale prevista per il c.d. revenge porn, che impone una decisione in tempi molto rapidi.

Provvedimenti urgenti del 3 gennaio 2024

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 5 e 6 del 3 gennaio 2024. Con tali determinazioni ha:

  • ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Modalità della conservazione e tutela dell’identificabilità

La prescrizione di conservazione è accompagnata dall’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le società destinatarie devono inoltre comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità con cui danno esecuzione alla prescrizione. Il provvedimento è quindi orientato sia alla prevenzione della diffusione del contenuto sia alla preservazione delle prove eventualmente necessarie.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione dell’11 gennaio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 5/2024 e 6/2024. La decisione conferma l’operato del dirigente competente e rende stabili le misure impartite ai gestori delle piattaforme. Non risultano nel testo sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni oltre a quelle finalizzate al blocco della diffusione e alla conservazione probatoria del materiale.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito dell'intervento

La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il procedimento riguarda quindi la possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, secondo il meccanismo di tutela rapido previsto per il c.d. revenge porn.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza i provvedimenti nn. 5 e 6 del 3 gennaio 2024. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione dell'11 gennaio 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati il 3 gennaio 2024. La decisione conferma dunque l'efficacia degli ordini impartiti ai gestori delle piattaforme per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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