Deliberazione n. 16 del 11/01/2024
Provvedimento dell’11 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente su una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite Facebook, Instagram e Linkedin, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi. La decisione conferma quindi l’intervento tempestivo dell’Autorità in materia di contrasto al c.d. revenge porn.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company delle misure d’urgenza su segnalazione di revenge porn relativa a contenuti sessualmente espliciti.
Ratifica di misure urgenti su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 gennaio 2024, due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la segnalazione di casi di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure urgenti in attesa della ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e attivazione del procedimento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto d’urgenza il 29 dicembre 2023, adottando le determinazioni nn. 298 e 299.
Misure disposte nei confronti delle piattaforme
Con i provvedimenti urgenti è stato ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Le determinazioni urgenti sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 29 dicembre 2023. Esaminate anche le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, l’Autorità ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nella riunione dell’11 gennaio 2024, confermando così l’efficacia delle misure adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove necessario, la conservazione a fini probatori.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, rappresentando di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La segnalazione riguardava Facebook, Instagram e Linkedin.
Provvedimenti urgenti adottati il 29 dicembre 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 298 e 299 del 29 dicembre 2023. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Linkedin Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, solo a fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione dell’11 gennaio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 29 dicembre 2023. La ratifica conferma la validità degli interventi urgenti rivolti ai gestori delle piattaforme per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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