Cassazione Civile, Sentenza n. 39917/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che, pur avendo confermato il riconoscimento del diritto dello Stato sulla proprietà (sentenza di primo grado), aveva riformato la sentenza che quantificava il risarcimento per l'illegittima occupazione (sentenza n. 1847/2010), annullando la condanna risarcitoria perché aveva operato una "compensatio lucri cum damno" tra il danno per l'occupazione e il valore delle migliorie eseguite dall'occupante (CTU molto superiore all'indennità di occupazione). Il Ministero contestava la possibilità di compensare il danno con le migliorie quando su quelle opere pendeva e si era formato giudicato di rimozione/demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale del Ministero nei limiti esposti: ha affermato che l'indennità per miglioramenti ex art. 1150 c.c. si collega all'effettivo incremento di valore che resta al momento della restituzione al proprietario e che il giudicato formatosi sulla demolizione/rimozione delle opere deve incidere sulla spettanza e sul calcolo dell'indennità. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva operato la compensazione, rigettando contestualmente il ricorso incidentale di Pascucci, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuova decisione conforme al principio enunciato; ha inoltre disposto che la Corte di rinvio provveda sulle spese di cassazione e ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 1150 c.c.
L'indennità per riparazioni, miglioramenti e addizioni spetta solo in relazione all'incremento effettivo e attuale del patrimonio del proprietario al momento della restituzione; richiede inoltre che il possessore formuli espressa domanda nel momento processuale corretto, pena inammissibilità.
art. 936 c.c.
Le addizioni possono essere obbligate alla asportazione dal proprietario; la possibilità di demolizione/incameramento influisce sulla precarietà dell'aumento di valore e quindi sull'indennità.
art. 827 c.c.
Richiamato in relazione all'acquisizione dell'immobile al patrimonio disponibile dello Stato; contesto fattuale sul quale si è formato il giudicato di appartenenza allo Stato.
art. 153 c.p.c.
Norma sulla rimessione in termini per validi motivi; la Corte ha ritenuto che l'errore del difensore non giustifica la rimessione quando l'evento è imputabile al consulente/professionista.
art. 184-bis c.p.c.
Analogamente a art.153, non è applicabile la rimessione in termini per errori imputabili al difensore; la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità in tema.
art. 164 c.p.c.
La nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione della data dell'udienza è sanabile ex tunc; pertanto l'errore del difensore non aveva prodotto una decadenza irretrattabile dall'impugnazione.
art. 183 c.p.c.
Richiama la necessità di formulare tempestivamente domande istruttorie e istanze in udienza di trattazione: la mancata formale domanda di indennità ex art.1150 può comportare preclusione (art.183 comma 4, testo previgente applicabile ratione temporis).
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi incidentali per lamentare omissione di pronuncia; la Corte ha precisato che l'omesso esame di censure tecniche non sempre configura omissione di pronuncia su fatto decisivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico, risultante dagli atti, sia stato oggetto di discussione e avrebbe mutato l'esito; critiche alla CTU non costituiscono automaticamente tale vizio.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Riepiloga criteri di inammissibilità: alcuni motivi incidentali sono stati ritenuti inammissibili ai sensi di questa disposizione (difetto di specificità o di tempestività della domanda).
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal Ministero in doglianza principale; la Corte ha esaminato la corretta applicazione dei principi processuali connessi alla statuizione impugnata.
art. 2909 c.c.
Cita il criterio relativo ai diritti reali e alle loro vicende, evocato nel ricorso principale in combinato con altre norme sul risarcimento e sulla entità del credito.
art. 2043 c.c.
Richiamato in relazione al principio generale del risarcimento per fatto illecito (domanda risarcitoria dello Stato per illegittima occupazione).
art. 2056 c.c.
Richiamato rispetto ai criteri di quantificazione del danno e possibili deduzioni sulla misura dell'indennità.
art. 2059 c.c.
Richiama principi sulla liquidazione del danno non patrimoniale o sui criteri risarcitori collegati alla responsabilità civile, evocati nella censura principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente incidentale se dovuto.
Massime di principio
- Se esiste un giudicato che ordina la rimozione o demolizione delle opere realizzate dal possessore, tale giudicato incide sulla spettanza e sul calcolo dell'indennità per miglioramenti (art.1150 c.c.): non è possibile valorizzare pienamente le migliorie se esse sono destinate a essere rimosse.
- La domanda di indennità per riparazioni, miglioramenti e addizioni ex art.1150 c.c. deve essere proposta espressamente e tempestivamente nel processo (in genere nella prima udienza di trattazione), altrimenti è preclusa.
- L'errore o la negligenza del difensore (es. omissione di indicazione della data in un atto di impugnazione) non giustifica normalmente la rimessione in termini; eventuali responsabilità sul professionista sono questioni di rapporto contrattuale e non producono effetti restitutori processuali.
- Le critiche tecniche alle risultanze peritali (CTU) non costituiscono automaticamente motivo di cassazione per omesso esame di fatto decisivo: va dimostrato che l'omesso esame di quel fatto avrebbe mutato l'esito della controversia.
- La compensatio lucri cum damno non può essere applicata in modo da vanificare un diritto del proprietario riconosciuto con giudicato (es. ordine di rimozione) che rende precario l'aumento di valore; il giudice di merito deve verificare la reale persistenza dell'incremento patrimoniale prima di compensare.
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