Circolare n. 10 del 4/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 sui PIR: innalzamento dei limiti di investimento per i PIR ordinari, esclusione di alcuni vincoli per i PIR Alternativi (consentendo al titolare di detenere più PIR Alternativi) e rimodulazione del credito d'imposta per le minusvalenze sui PIR Alternativi (estensione al 2022, riduzione percentuale e allungamento del periodo di utilizzo). Restano confermate le condizioni di detenzione quinquennale e gli altri vincoli di composizione dei piani.
Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Art. 1, commi 26, 27 e 912, L. 30/12/2021, n.234 (Legge di bilancio 2022)
Punti principali
Premessa
La legge di bilancio 2022 modifica la disciplina dei PIR con l'obiettivo di incrementare l'afflusso di risparmio verso l'economia reale: aumento plafond PIR ordinari, eliminazione di specifici vincoli per PIR Alternativi e revisione del credito d'imposta per minusvalenze.
Tipologie di PIR
Vengono annotate le categorie: PIR 1.0 (2017-2018), PIR 2.0 (2019), PIR 3.0 (dal 2020) e PIR Alternativi (dal 19/05/2020). Attualmente è possibile costituire solo PIR 3.0 e PIR Alternativi.
Nuovi limiti per i PIR ordinari
Per i PIR ordinari (anche se costituiti prima del 2022) il plafond complessivo passa da 150.000 a 200.000 euro e il plafond annuo da 30.000 a 40.000 euro; le modifiche si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022.
Limiti per i PIR Alternativi
Restano invariati i limiti quantitativi: plafond complessivo di 1.500.000 euro e limite annuo di 300.000 euro, riferiti alla totalità dei PIR Alternativi detenuti dal medesimo titolare.
Deroga al principio di "unicità" per i PIR Alternativi
Il comma 27 esclude l'applicazione del vincolo che limitava a un solo PIR Alternativo per persona: ora è possibile detenere più PIR Alternativi (ma non la cointestazione). Il titolare è responsabile del rispetto del plafond complessivo e annuale e deve autocertificarlo ad ogni versamento; gli intermediari comunicheranno i dati nel Modello 770.
Credito d'imposta per minusvalenze (ambito temporale)
Il credito d'imposta già previsto per investimenti in strumenti qualificati effettuati nel 2021 è esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31/12/2022; permane il requisito della detenzione per almeno 5 anni degli strumenti finanziari.
Credito d'imposta: misura e utilizzo
Per investimenti 2021 il credito può arrivare fino al 20% delle somme investite (limite già chiarito dalla circolare 19/E); per investimenti 2022 il credito massimo è ridotto al 10% e deve essere utilizzato in 15 quote annuali di pari importo. Il credito sostituisce l'utilizzo diretto delle minusvalenze ma l'eventuale eccedenza può essere dedotta secondo le regole ordinarie.
Modalità di utilizzo e adempimenti
Il contribuente può utilizzare il credito in dichiarazione o in compensazione con F24; resta la possibilità di optare per l'utilizzo ordinario delle minusvalenze. Le Direzioni regionali vigilano sull'applicazione delle istruzioni.
Testo integrale
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