Cassazione Civile, Sentenza n. 20232/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul rango di un credito (prestito obbligazionario da €5.008.000) sottoscritto da Invitalia quale gestore del Fondo Patrimonio PMI. Nel concordato preventivo proposto da Antress il credito di Invitalia era stato ritenuto postergato (escluso da pagamento e voto) ai sensi dell'art. 26, comma 14, d.l. n. 34/2020; Invitalia ha contestato la postergazione sostenendo che il credito ha rango privilegiato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, e ha impugnato la formazione delle classi, la convenienza del piano per il singolo creditore, la fattibilità e altri profili procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso di Invitalia (ritenendoli fondati), ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano errato nell'interpretazione e nel coordinamento tra la norma speciale del "Decreto Rilancio" (art. 26 d.l. n. 34/2020) che prevede la postergazione e la disciplina generale sul privilegio per interventi di sostegno pubblico (art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998), stabilendo che la postergazione deve essere interpretata in modo restrittivo e coordinata con il d.m. 11.8.2020 e con i limiti imposti dalla Comunicazione della Commissione europea dell'8.5.2020; di conseguenza la collocazione di Invitalia in una classe postergata e l'esclusione dal voto/pagamento risultavano fondate su errore di diritto e devono essere riesaminate.
Norme richiamate
D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio), art. 26, comma 14
Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile
La Corte d'appello aveva dato prevalenza a questa disposizione ritenendola speciale e postergante rispetto al privilegio generale; la Cassazione ha invece interpretato la postergazione in modo restrittivo, ritenendo che essa operi principalmente nell'ipotesi di procedura concorsuale dopo lo svolgimento ordinario del programma e che non escluda il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 in caso di anticipata interruzione del programma (immediato rimborso)
D.Lgs. 31.03.1998 n. 123, art. 9, comma 5
Riconosce il privilegio per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese; la Cassazione ricorda che tale privilegio trova applicazione in caso di immediato rimborso correlato a un'anticipata interruzione dell'intervento e deve essere coordinato con le disposizioni del decreto delegato e del prospetto
Decreto Ministeriale 11.08.2020, art. 7, comma 1
"Il Prospetto disciplina gli impegni della Società Emittente e le fattispecie che comportano l'immediato rimborso degli Strumenti Finanziari. Resta fermo l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123"
Il decreto delegato chiarisce che il prospetto può definire i casi di immediato rimborso e ribadisce l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 123/1998; per la Cassazione questo supporta una lettura che preservi il privilegio in caso di interruzione anticipata
Comunicazione della Commissione Europea dell'08.05.2020 (punto 28)
La comunicazione pone limiti all'uso di strumenti subordinati nei sostegni pubblici durante la crisi Covid-19 (prevedendo che il rimborso subordinato deve essere limitato rispetto ai creditori ordinari), e induce a un'interpretazione prudente e coordinata delle norme nazionali che prevedono postergazione
Regolamento del Prestito (12.10.2021), artt. 5 e 11
Il regolamento interno del prestito contempla sia la postergazione (art. 5) sia l'applicazione del privilegio (art. 11) per i casi di immediato rimborso; la Cassazione interpreta queste clausole come complementari e operative in ambiti diversi (esecuzione regolare vs. anticipata interruzione)
Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari (12.10.2021), artt. 4, 6, 8
Gli atti contrattuali esecutivi della misura sono coerenti con la disciplina normativa e possono specificare condizioni e meccanismi (es. rimborso anticipato, monitoraggio); non derogano però ai principi di coordinamento tra decreto e norma generale sul privilegio
Codice Civile, art. 2467 (richiamato nel comma 14)
Richiamato dalla norma come riferimento per l'ordine di soddisfazione dei creditori; la postergazione prevista dal comma 14 colloca il credito del Fondo dopo i chirografari e prima dei crediti ex art.2467 solo in ipotesi concorsuali previste dal comma
Massime di principio
- La disposizione che prevede la postergazione dei crediti pubblici va interpretata in senso restrittivo e coordinata con la disciplina generale che riconosce il privilegio al finanziamento pubblico; non sempre la lex specialis esclude automaticamente il privilegio
- In caso di interruzione anticipata del programma di finanziamento (immediato rimborso) va verificato il contenuto del prospetto e del decreto delegato: spesso il privilegio previsto dal d.lgs. n. 123/1998 resta applicabile
- Occorre tener conto dei limiti europei sugli aiuti di Stato (Comunicazione CE 8.5.2020): la postergazione, come strumento di sostegno, non deve contraddire le condizioni e i limiti fissati a livello UE
- Nella valutazione della convenienza del concordato e nella formazione delle classi, il giudice deve basarsi sulla corretta qualificazione giuridica del credito (privilegiato vs postergato), perché la classificazione incide su voto, riparto e alternativa liquidatoria
- Gli atti esecutivi (regolamento del prestito, contratto di sottoscrizione, prospetto) devono essere letti insieme alla normativa primaria e al decreto ministeriale delegato: clausole apparentemente antinomiche possono avere ambiti applicativi diversi e complementari
- In caso di dubbio interpretativo il rimando è alla tutela dell'ordine giuridico sovranazionale e alla necessità di evitare soluzioni che espongano l'ordinamento a conflitti con le regole UE sugli aiuti
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