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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20232/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sul rango di un credito (prestito obbligazionario da €5.008.000) sottoscritto da Invitalia quale gestore del Fondo Patrimonio PMI. Nel concordato preventivo proposto da Antress il credito di Invitalia era stato ritenuto postergato (escluso da pagamento e voto) ai sensi dell'art. 26, comma 14, d.l. n. 34/2020; Invitalia ha contestato la postergazione sostenendo che il credito ha rango privilegiato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, e ha impugnato la formazione delle classi, la convenienza del piano per il singolo creditore, la fattibilità e altri profili procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso di Invitalia (ritenendoli fondati), ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano errato nell'interpretazione e nel coordinamento tra la norma speciale del "Decreto Rilancio" (art. 26 d.l. n. 34/2020) che prevede la postergazione e la disciplina generale sul privilegio per interventi di sostegno pubblico (art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998), stabilendo che la postergazione deve essere interpretata in modo restrittivo e coordinata con il d.m. 11.8.2020 e con i limiti imposti dalla Comunicazione della Commissione europea dell'8.5.2020; di conseguenza la collocazione di Invitalia in una classe postergata e l'esclusione dal voto/pagamento risultavano fondate su errore di diritto e devono essere riesaminate.

Norme richiamate

  • D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio), art. 26, comma 14

    Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile

    La Corte d'appello aveva dato prevalenza a questa disposizione ritenendola speciale e postergante rispetto al privilegio generale; la Cassazione ha invece interpretato la postergazione in modo restrittivo, ritenendo che essa operi principalmente nell'ipotesi di procedura concorsuale dopo lo svolgimento ordinario del programma e che non escluda il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 in caso di anticipata interruzione del programma (immediato rimborso)

  • D.Lgs. 31.03.1998 n. 123, art. 9, comma 5

    Riconosce il privilegio per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese; la Cassazione ricorda che tale privilegio trova applicazione in caso di immediato rimborso correlato a un'anticipata interruzione dell'intervento e deve essere coordinato con le disposizioni del decreto delegato e del prospetto

  • Decreto Ministeriale 11.08.2020, art. 7, comma 1

    "Il Prospetto disciplina gli impegni della Società Emittente e le fattispecie che comportano l'immediato rimborso degli Strumenti Finanziari. Resta fermo l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123"

    Il decreto delegato chiarisce che il prospetto può definire i casi di immediato rimborso e ribadisce l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 123/1998; per la Cassazione questo supporta una lettura che preservi il privilegio in caso di interruzione anticipata

  • Comunicazione della Commissione Europea dell'08.05.2020 (punto 28)

    La comunicazione pone limiti all'uso di strumenti subordinati nei sostegni pubblici durante la crisi Covid-19 (prevedendo che il rimborso subordinato deve essere limitato rispetto ai creditori ordinari), e induce a un'interpretazione prudente e coordinata delle norme nazionali che prevedono postergazione

  • Regolamento del Prestito (12.10.2021), artt. 5 e 11

    Il regolamento interno del prestito contempla sia la postergazione (art. 5) sia l'applicazione del privilegio (art. 11) per i casi di immediato rimborso; la Cassazione interpreta queste clausole come complementari e operative in ambiti diversi (esecuzione regolare vs. anticipata interruzione)

  • Contratto di Sottoscrizione degli Strumenti Finanziari (12.10.2021), artt. 4, 6, 8

    Gli atti contrattuali esecutivi della misura sono coerenti con la disciplina normativa e possono specificare condizioni e meccanismi (es. rimborso anticipato, monitoraggio); non derogano però ai principi di coordinamento tra decreto e norma generale sul privilegio

  • Codice Civile, art. 2467 (richiamato nel comma 14)

    Richiamato dalla norma come riferimento per l'ordine di soddisfazione dei creditori; la postergazione prevista dal comma 14 colloca il credito del Fondo dopo i chirografari e prima dei crediti ex art.2467 solo in ipotesi concorsuali previste dal comma

Massime di principio

  • La disposizione che prevede la postergazione dei crediti pubblici va interpretata in senso restrittivo e coordinata con la disciplina generale che riconosce il privilegio al finanziamento pubblico; non sempre la lex specialis esclude automaticamente il privilegio
  • In caso di interruzione anticipata del programma di finanziamento (immediato rimborso) va verificato il contenuto del prospetto e del decreto delegato: spesso il privilegio previsto dal d.lgs. n. 123/1998 resta applicabile
  • Occorre tener conto dei limiti europei sugli aiuti di Stato (Comunicazione CE 8.5.2020): la postergazione, come strumento di sostegno, non deve contraddire le condizioni e i limiti fissati a livello UE
  • Nella valutazione della convenienza del concordato e nella formazione delle classi, il giudice deve basarsi sulla corretta qualificazione giuridica del credito (privilegiato vs postergato), perché la classificazione incide su voto, riparto e alternativa liquidatoria
  • Gli atti esecutivi (regolamento del prestito, contratto di sottoscrizione, prospetto) devono essere letti insieme alla normativa primaria e al decreto ministeriale delegato: clausole apparentemente antinomiche possono avere ambiti applicativi diversi e complementari
  • In caso di dubbio interpretativo il rimando è alla tutela dell'ordine giuridico sovranazionale e alla necessità di evitare soluzioni che espongano l'ordinamento a conflitti con le regole UE sugli aiuti

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