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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24975/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di oltraggio: la ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le espressioni proferite non avessero carattere offensivo (si sarebbero tradotte in un mero sfogo) e che mancasse il requisito della presenza di più persone, necessario secondo la ricorrente per la configurazione del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per questioni non deducibili. Sul primo profilo ha ritenuto che la valutazione sulla offensività delle espressioni sia questione di fatto e, trovando la motivazione della Corte territoriale logica e non manifestamente illogica, non ha potuto riconsiderare i profili probatori invocati dalla ricorrente. Sul secondo profilo ha osservato che la mancanza di deduzione della questione della presenza di più persone in sede di appello la rende inammissibile in Cassazione, per effetto della natura devolutiva del giudizio (art. 609 c.p.p.). In ogni caso la sentenza di primo grado aveva ricostruito la vicenda come avvenuta in luogo pubblico e alla presenza di terze persone. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio della natura devolutiva del giudizio di legittimità: questioni non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondata la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in ordine ai criteri di valutazione della responsabilità e alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di legittimità ha ritenuto di non ravvisare assenza di colpa nella determinazione della somma.

Massime di principio

  • La valutazione della offensività di espressioni pronunciate è sostanzialmente valutazione di fatto; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Questioni nuove non prospettate in sede di appello non sono ammissibili in Cassazione per effetto della natura devolutiva del ricorso; vanno sollevate e sviluppate già in appello.
  • Per contrastare una condanna per oltraggio è cruciale dimostrare in sede di merito (primo grado e appello) il carattere non offensivo o il contesto attenuante; chiedere una riconsiderazione probatoria in Cassazione è assai difficoltoso.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre quindi valutare il rischio economico prima di proporre ricorso generico o aspecifico.
  • Quando la sentenza di merito ricostruisce la presenza di terzi e il luogo pubblico, la contestazione sulla mancanza del requisito della pluralità di persone perde rilievo se non è stata dedotta tempestivamente.

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