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Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 6432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava il rimborso dell'IVA chiesto dalla società per costi sostenuti in Italia (es. autonoleggio) per l'erogazione di servizi ai propri clienti. L'Agenzia impugnava la pronuncia favorevole alla contribuente per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633/1972 (art. 74-ter e altri), della direttiva comunitaria e del D.L. n. 69/2013 (art. 55), sostenendo che il regime speciale delle agenzie di viaggio esclude il diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA relativa ai costi sostenuti per servizi resi a diretto vantaggio dei viaggiatori anche quando l'agenzia sia stabilita fuori dall'Unione Europea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo: ha interpretato (confermandone la legittimità) l'art. 55 del D.L. n. 69/2013 quale interpretazione autentica del D.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter, nel senso che il regime speciale "base da base" preclude il rimborso/detraibilità dell'IVA relativa ai costi sostenuti da agenzie di viaggio e tour operator anche se stabiliti fuori dall'UE. La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per i successivi accertamenti, compresa la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre rimarcato che la limitazione è compatibile con i principi comunitari (art. 310 della Direttiva 2006/112/CE), con il principio di neutralità dell'IVA e con il principio di parità di trattamento fra operatori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter

    Regime speciale "base da base" per agenzie di viaggio: la base imponibile è il margine e l'IVA imputata sui costi sostenuti per servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile. Applicato dalla Corte anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55 (convertito L. 9 agosto 2013, n. 98)

    "Alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, art. 310, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui allo stesso articolo, comma 2, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria."

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che il divieto di rimborso si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE; la Corte ne riconosce la compatibilità con la normativa comunitaria e la funzione di evitare trattamenti fiscali più favorevoli per non residenti.

  • Direttiva 2006/112/CE (ex 77/388/Cee), art. 310 (ex art. 26 sesta direttiva)

    A livello comunitario stabilisce che l'IVA imputata all'agenzia da altri soggetti per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non è detraibile né rimborsabile in alcuno Stato membro; fondamento del regime speciale e della sua applicazione anche nei confronti di agenzie non UE.

  • Direttiva 86/560/Cee, art. 3, par. 2

    Principio che il rimborso IVA a non residenti non può essere concesso in condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti comunitari; usato per argomentare la parità di trattamento fiscale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 97 e 111 (richiamati)

    Richiamati in relazione ai profili di legittimità dell'intervento normativo interpretativo e al rispetto del giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in ordine a violazione di imparzialità e parità delle parti.

Massime di principio

  • Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio (D.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter) preclude la detrazione o il rimborso dell'IVA sui costi sostenuti per cessioni di beni e prestazioni rese a diretto vantaggio dei viaggiatori; tale regola trova applicazione anche quando l'agenzia/tour operator è stabilita fuori dall'Unione Europea.
  • L'intervento interpretativo nazionale (D.L. n. 69/2013, art. 55) che chiarisce l'applicabilità della limitazione alle agenzie non UE è compatibile con l'art. 310 della Direttiva 2006/112/CE se persegua la funzione prevista dalla disciplina comunitaria (ripartizione del gettito e neutralità del sistema).
  • Il principio di neutralità dell'IVA non obbliga allo stesso trattamento di detrazione/rimborso quando il legislatore comunitario ha previsto un regime speciale che limita tali diritti per ragioni di attribuzione del gettito e di semplificazione.
  • Il principio di parità di trattamento impone che i soggetti non residenti non ottengano condizioni di rimborso più favorevoli rispetto ai soggetti comunitari che operino nelle stesse condizioni; questo giustifica il divieto di rimborso per agenzie extra-UE.
  • In caso di rimborsi già effettuati prima dell'entrata in vigore dell'atto interpretativo, possono emergere profili intertemporali e di legittimo affidamento che il giudice di merito dovrà valutare caso per caso (possono rilevare recuperi già eseguiti e situazione soggettiva del contribuente).
  • Quando la normativa comunitaria è chiara sul divieto di detrazione/rimborso (art. 310), le norme interne contrarie o le pretese di rimborso non compatibili con tale quadro possono essere disapplicate.

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