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Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imu - Diritto di abitazione - Prova - Trascrizione del titolo costitutivo - Necessità - Scrittura privata con data certa - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2017 relativi a immobile destinato ad abitazione principale sia del ricorrente sia della figlia. Questioni principali: mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale in presenza di diritto di abitazione concesso alla figlia; rilevanza probatoria e necessità di trascrizione del titolo costitutivo del diritto di abitazione (scrittura privata non registrata) ai fini dell'agevolazione fiscale; questioni procedurali relative al previo contraddittorio, alla procedura di mediazione, alla legittimazione a rappresentare il Comune in giudizio e alla qualificazione catastale dell'immobile come unica abitazione principale nonostante più unità catastali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto non fondata l'eccezione sulla mancata rappresentanza formale del Comune e non rilevante l'ipotesi di silenzio dell'ente in sede di mediazione (il silenzio non equivale ad accoglimento). Ha però accolto i motivi che riguardano la prova del diritto di abitazione: per ottenere l'agevolazione fiscale è sufficiente produrre una scrittura privata munita di data certa anteriore alla richiesta dell'agevolazione; nel caso concreto la data certa è stata riconosciuta per la produzione del documento agli uffici comunali in occasione della richiesta di cambio di residenza della figlia. Essendo fondati tali motivi, sono stati annullati gli accertamenti IMU impugnati. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    La scrittura privata è idonea a costituire la prova del negozio che ha trasferito/attribuito il diritto di abitazione; per fini fiscali è sufficiente che la scrittura privata abbia data certa.

  • D.lgs. 546/1992 art. 11, comma 3

    Consente al Comune di stare in giudizio con il dirigente dell'ufficio tributi o il funzionario dello stesso ufficio; la CTR interpreta la norma nel senso che è rispettato il requisito anche quando l'ufficio tributi è collocato in una struttura dirigenziale più ampia e l'atto è firmato dalla dirigente del settore che comprende l'ufficio.

  • D.lgs. 546/1992 art. 10, comma 1

    Richiamato nella contestazione sulla legittimazione; in concreto la Commissione ha ritenuto non fondata l'eccezione di difetto di rappresentanza.

  • D.lgs. 546/1992 art. 17-bis

    Regola la mediazione fiscale; la Corte conferma che il silenzio dell'ente impositore dopo una proposta di mediazione non comporta accoglimento tacito della proposta e non configura inadempimento dell'ente.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla legittimazione processuale; l'eccezione non è stata accolta perché ritenuta infondata nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Ricordato dal ricorrente in ordine al potere del giudice di valutare l'assenza di contraddittorio e la produzione di prova documentale; la CTR ha comunque valutato e ammesso la prova della residenza effettiva.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 27/E/2016

    Utilizzata dal contribuente per giustificare la qualificazione fiscale dell'immobile come unica abitazione principale nonostante la divisione catastale in tre unità; la CTR ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni dall'accoglimento dei motivi probatori.

Massime di principio

  • Per ottenere agevolazioni fiscali connesse a diritti reali (es. esenzione IMU per abitazione principale) non sempre è necessaria la trascrizione del titolo: una scrittura privata con data certa anteriore alla richiesta dell'agevolazione può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza del titolo.
  • La trascrizione nei registri immobiliari è necessaria principalmente per opporre il diritto a terzi titolari di diritti incompatibili; non è un requisito imprescindibile per la prova del diritto nei rapporti con l'amministrazione finanziaria quando sussiste prova certa della data del titolo.
  • La produzione del documento agli uffici pubblici (per es. per il cambio di residenza) può conferire alla scrittura privata la 'data certa' utile a fini probatori.
  • Il silenzio dell'ente impositore in sede di mediazione non equivale ad accoglimento tacito della proposta: rende solo procedibile il ricorso al giudice tributario.
  • La legittimazione processuale del Comune a stare in giudizio è rispettata se l'atto è formato dal dirigente del settore che comprende l'ufficio tributi; formalismi di denominazione dell'ufficio non prevalgono se la struttura organizzativa concreta prova la competenza.
  • La prova della effettiva residenza (anche tramite verifiche della Polizia Municipale) è elemento rilevante e decisivo per il riconoscimento dell'agevolazione relativa all'abitazione principale, anche quando l'immobile è articolato in più unità catastali.

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