Sentenza del 06/03/2020 n. 719 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e sanzioni relativo al 2012 (importo complessivo Euro 54.906,27) emesso nei confronti del sig. M. basato sulla presunzione di distribuzione degli utili della società M.C. S.r.l. (di cui H.C. S.r.l. era socia al 95% e il sig. M. socio al 50% di H.C.). Il ricorrente censurava la mancata allegazione del PVC a base dell'accertamento societario, la carenza di prova di effettiva distribuzione di utili (assenza di flussi finanziari verso il socio) e la propria estraneità alla gestione societaria, nonché la non applicabilità della presunzione in presenza di una società interposta (H.C. S.r.l.).
La decisione
L'appello è stato accolto su due punti: 1) difetto di motivazione dell'avviso notificato al socio, in quanto, pur essendo l'accertamento definitivo nei confronti della società, il socio conserva la facoltà di contestarlo e l'avviso indirizzato al socio deve contenere gli atti fondanti l'accertamento societario (tra cui il PVC) per consentire una difesa adeguata; 2) la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili operante per le compagini a ristretta base sociale non risultava applicabile perché il rapporto diretto società-socio era interposto da una diversa società (H.C. S.r.l.), rendendo inaffidabile la presunzione di riparto. Conseguentemente l'appello del sig. M. è stato accolto e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese (Euro 2.500,00 più rimborso forfettario 15%, IVA e CPA).
Norme richiamate
Cass. n. 19013/2016
Principio secondo cui l'indipendenza dei procedimenti tra società e socio implica che la decisione sull'accertamento societario non fa giudicato nei confronti del socio: il socio può contestare sia la presunzione di distribuzione sia la validità dell'accertamento societario.
Cass. n. 17966/2013
Conferma che il socio, qualora impugni l'atto notificatogli senza partecipare al giudizio della società, conserva la facoltà di contestare l'accertamento societario in relazione alla determinazione del maggior reddito da partecipazione.
Cass. n. 15824/2016
Stabilisce che per società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario e sul vincolo di solidarietà/reciproco controllo; tuttavia tale presunzione riguarda il rapporto diretto società-socio e non opera automaticamente se interposto un diverso soggetto giuridico.
Massime di principio
- Il socio può impugnare autonomamente l'avviso a lui notificato anche se l'accertamento societario è divenuto definitivo; il procedimento è indipendente e il giudicato sul conto della società non vincola il giudizio sul socio.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento del socio su elementi derivati dall'accertamento societario, l'avviso notificato al socio deve contenere o allegare gli atti fondamentali (ad es. PVC) che hanno formato la base dell'accertamento societario, per garantire il diritto di difesa e la motivazione dell'atto.
- La presunzione di distribuzione degli utili si applica con maggiore attendibilità solo nelle società a ristretta base sociale con rapporto diretto società-socio; la presenza di società intermediarie non soggette a controllo può interrompere il nesso diretto e rendere inapplicabile la presunzione.
- In assenza di prove di flussi finanziari/trasferimenti di utili verso il socio, non può ritenersi automaticamente provata la distribuzione: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che colleghino gli utili contestati al socio beneficiario.
- Per la difesa del contribuente è utile verificare la catena di partecipazione societaria, richiedere copia integrale degli atti alla base dell'accertamento societario (PVC, verbali, documentazione contabile) e, se esiste una società interposta, dimostrare l'assenza di trasferimenti di risorse dal soggetto accertato al socio finale.
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