Sentenza del 06/03/2020 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento 2012 nella parte relativa al transfer pricing: l'Ufficio aveva rettificato i proventi attribuiti alla branch italiana per €25.741.376 (art.110, c.7 TUIR), ritenendo insufficiente l'allocazione riconosciuta alla filiale (20%) rispetto a quanto dovuto (35%) per i servizi prestati dalla filiale italiana rispetto al personale londinese. In precedenza le parti avevano transattivamente risolto un rilievo autonomo su interessi passivi (fondo di dotazione). L'Ufficio ha adottato il Profit Split Method (PSM), mentre la società aveva applicato il Transactional Net Margin Method (TNMM). L'Ufficio deduceva inoltre la rilevanza della disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai fini IRAP e la possibilità di retroattività della norma.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Motivazione principale: l'Amministrazione non ha fornito prova convincente che i corrispettivi fossero inferiori al valore normale né ha dimostrato che le attività della filiale italiana avessero lo stesso peso economico e i rischi assunti da quella londinese; il giudice ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la metodologia adottata dalla società (TNMM) e ha censurato l'adozione, da parte dell'Ufficio, di un metodo diverso senza adeguata giustificazione. Il Collegio ha inoltre richiamato le Linee guida MEF (14/5/2018) secondo cui, se l'impresa adotta un metodo coerente con le disposizioni, l'Amministrazione deve basare la verifica sul metodo utilizzato dall'impresa. Compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 110, comma 7 TUIR
"i componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti ... sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi..."
Disciplina primaria del transfer pricing: consente all'Amministrazione di rettificare componenti di reddito infragruppo in base al valore normale; presuppone confronto con operazioni in condizioni di libera concorrenza.
art. 9 TUIR
"si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari..."
Definizione di valore normale richiamata dal comma 2 dell'art.110; base per la determinazione comparativa dei prezzi infragruppo.
art. 11-bis d.lgs. 446/1997 (abrogato)
Norma precedentemente estendeva alle regole IRAP quelle IRES; la sua abrogazione aveva determinato dubbi sulla rilevanza dei prezzi di trasferimento ai fini IRAP per annualità precedenti.
art. 1, comma 281, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Ha reso nuovamente rilevante la disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai fini IRAP; la sentenza di primo grado aveva ritenuto la norma operativa a partire dall'annualità 2014, ma il Collegio d'appello decide la causa soprattutto sul profilo di merito (prove e metodo).
Decreto MEF 14 maggio 2018 (Linee guida Transfer Pricing)
Stabilisce i metodi accettabili (comprese le preferenze metodologiche e la disciplina sull'adozione del metodo dall'impresa). Il comma richiamato (art.4, comma 6) indica che l'Amministrazione, se l'impresa ha adottato un metodo conforme, dovrebbe basare la verifica sul metodo usato dall'impresa.
Convenzione/Protocollo OCSE (art. 9)
"Allorché ... le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni ... diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili ... possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza."
Sostegno internazionale al principio di riassegnazione dei profitti quando rapporti infragruppo non corrispondono a condizioni di mercato; integrabile nella valutazione nazionale del transfer pricing.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Rilevanza delle norme sul divieto di retroattività: l'Amministrazione ha invocato la deroga legislativa alla non retroattività, ma il Collegio decide sul profilo probatorio e metodologico senza necessità di risolvere la questione di retroattività.
Massime di principio
- Onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di operazioni infragruppo e l'apparente difformità rispetto al valore normale; non è obbligata a provare il vantaggio fiscale concreto, ma deve fornire elementi concreti che giustifichino la rettifica.
- Scelta del metodo: se il contribuente adotta un metodo conforme alle linee guida (es. TNMM) e lo applica in modo documentato, l'Amministrazione dovrebbe basare la verifica sullo stesso metodo salvo che fornisca chiari e motivati elementi per preferirne un altro.
- Valutazione della sostanza economica: è essenziale valutare chi assume il rischio economico e la centralità delle funzioni; la mera descrizione contrattuale non basta se non si pesa concretamente l'importanza e il rischio connesso alle funzioni svolte.
- Metodi residuali vs preferenziali: i metodi transazionali di ripartizione degli utili (PSM) e il TNMM sono considerati residuali; vanno preferiti, ove possibile, i metodi del confronto diretto (prezzo di mercato, prezzo di rivendita, costo maggiorato). L'adozione di un metodo residuale deve essere adeguatamente giustificata.
- Retroattività e IRAP: la rilevanza dei prezzi di trasferimento ai fini IRAP può essere controversa per annualità anteriori a interventi normativi; in assenza di piena chiarezza sul profilo temporale, i giudici possono decidere sui profili di merito (prove e metodo) senza risolvere la questione di retroattività.
- Documentazione e consulenza: rapporti tecnici e documentation (master file, local file, studi di consulenza) sono fondamentali per dimostrare l'aderenza al principio di libera concorrenza; la loro presenza agevola la posizione del contribuente se il metodo è coerente e ben applicato.
- Prassi processuale: in controversie complesse il giudice può decidere secondo la ragione più liquida privilegiando la questione più agevole; le risultanze probatorie concrete (pesi delle funzioni, rischi assunti) possono prevalere su deduzioni meramente astratte dell'Amministrazione.
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