Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 723 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione per silenzio-ritorno su istanza di rimborso relativa all'applicazione di un'addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili ricevuti sotto forma di bonus e stock options per gli anni 2014 e 2015. La questione giuridica centrale era se, dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 33 d.l. 78/2010 (per mezzo dell'art. 23, comma 50-bis, del d.l. 98/2011), la tassa si applicasse sull'ammontare eccedente la parte fissa (interpretazione dell'Amministrazione e della sentenza impugnata) oppure fosse necessario che la parte variabile eccedesse il triplo della parte fissa perché sorgesse l'imponibilità (interpretazione del ricorrente).

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Tribunale d'appello ha ritenuto che il comma 2-bis abbia modificato la determinazione della base imponibile prevista dal comma 1: ora l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare dei compensi in forma di bonus e stock options che eccede la parte fissa della retribuzione per i soggetti indicati dal comma 1. Pertanto non è richiesto che la parte variabile superi il triplo della parte fissa come precondizione di imponibilità. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)

    Il comma 1 individua i compensi soggetti all'addizionale (bonus e stock options attribuiti a dirigenti del settore finanziario e a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore). Il comma 2-bis, introdotto successivamente, modifica la base imponibile stabilendo che le disposizioni si applicano sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non mantiene il rapporto 1:3 come requisito di imponibilità.

  • art. 23, comma 50-bis, d.l. 98/2011 (conv. l. 111/2011)

    Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 33 d.l. 78/2010 ampliando l'ambito della base imponibile: la norma è stata interpretata come voluta modifica della soglia imponibile dall'eccedenza del triplo alla semplice eccedenza della parte fissa.

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato in via argomentativa: la Corte territoriale osserva che la tesi del ricorrente condurrebbe a trattamenti irragionevoli e discriminatori, in contrasto con il principio di parità e non discriminazione.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato per sottolineare che la disciplina fiscale deve rispettare il principio della capacità contributiva; la Corte utilizza tale principio per criticare la soluzione proposta dal ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 201/2014 (richiamata)

    La sentenza viene menzionata per un 'caveat' che alcune corti di merito hanno interpretato a favore del contribuente, ma il giudice d'appello ritiene che quel passaggio non impedisca la lettura secondo cui il comma 2-bis ha modificato la base imponibile.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del comma 2-bis, per i compensi sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai soggetti individuati dal comma 1, l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non è più necessario che la variabile superi il triplo della parte fissa come condizione di imponibilità.
  • Il rapporto 1:3 previsto originariamente dal comma 1 va inteso come precedente criterio di quantificazione della base imponibile e non come presupposto soggettivo o oggettivo per l'ambito applicativo della norma una volta intervenuta la modifica introdotta dal comma 2-bis.
  • In casi analoghi occorre verificare distintamente (a) la tipologia del compenso (bonus/stock options), (b) la soggettività del percettore (dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti coordinati/continuativi nel medesimo settore) e (c) la base imponibile determinata dall'eccedenza sulla parte fissa.
  • Il sostituto d'imposta è tenuto alla trattenuta al momento dell'erogazione sull'ammontare eccedente la parte fissa; eventuali richieste di rimborso devono tener conto della modifica normativa introdotta dal comma 2-bis.
  • Se sussistono contrasti giurisprudenziali sul punto, le spese di lite in sede giudiziale possono essere compensate; in sede preventiva valutare il rischio processuale prima di proporre istanze di rimborso.
  • Rilevare sempre i lavori preparatori e le modifiche legislative successive: quando una norma viene emendata da un intervento normativo successivo, bisogna valutare se la modifica incide sulla base imponibile o sul presupposto d'imponibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.