Sentenza del 06/03/2020 n. 723 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per silenzio-ritorno su istanza di rimborso relativa all'applicazione di un'addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti variabili ricevuti sotto forma di bonus e stock options per gli anni 2014 e 2015. La questione giuridica centrale era se, dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 33 d.l. 78/2010 (per mezzo dell'art. 23, comma 50-bis, del d.l. 98/2011), la tassa si applicasse sull'ammontare eccedente la parte fissa (interpretazione dell'Amministrazione e della sentenza impugnata) oppure fosse necessario che la parte variabile eccedesse il triplo della parte fissa perché sorgesse l'imponibilità (interpretazione del ricorrente).
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Tribunale d'appello ha ritenuto che il comma 2-bis abbia modificato la determinazione della base imponibile prevista dal comma 1: ora l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare dei compensi in forma di bonus e stock options che eccede la parte fissa della retribuzione per i soggetti indicati dal comma 1. Pertanto non è richiesto che la parte variabile superi il triplo della parte fissa come precondizione di imponibilità. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)
Il comma 1 individua i compensi soggetti all'addizionale (bonus e stock options attribuiti a dirigenti del settore finanziario e a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore). Il comma 2-bis, introdotto successivamente, modifica la base imponibile stabilendo che le disposizioni si applicano sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non mantiene il rapporto 1:3 come requisito di imponibilità.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 98/2011 (conv. l. 111/2011)
Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 33 d.l. 78/2010 ampliando l'ambito della base imponibile: la norma è stata interpretata come voluta modifica della soglia imponibile dall'eccedenza del triplo alla semplice eccedenza della parte fissa.
Costituzione, art. 3
Richiamato in via argomentativa: la Corte territoriale osserva che la tesi del ricorrente condurrebbe a trattamenti irragionevoli e discriminatori, in contrasto con il principio di parità e non discriminazione.
Costituzione, art. 53
Richiamato per sottolineare che la disciplina fiscale deve rispettare il principio della capacità contributiva; la Corte utilizza tale principio per criticare la soluzione proposta dal ricorrente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 201/2014 (richiamata)
La sentenza viene menzionata per un 'caveat' che alcune corti di merito hanno interpretato a favore del contribuente, ma il giudice d'appello ritiene che quel passaggio non impedisca la lettura secondo cui il comma 2-bis ha modificato la base imponibile.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del comma 2-bis, per i compensi sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai soggetti individuati dal comma 1, l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non è più necessario che la variabile superi il triplo della parte fissa come condizione di imponibilità.
- Il rapporto 1:3 previsto originariamente dal comma 1 va inteso come precedente criterio di quantificazione della base imponibile e non come presupposto soggettivo o oggettivo per l'ambito applicativo della norma una volta intervenuta la modifica introdotta dal comma 2-bis.
- In casi analoghi occorre verificare distintamente (a) la tipologia del compenso (bonus/stock options), (b) la soggettività del percettore (dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti coordinati/continuativi nel medesimo settore) e (c) la base imponibile determinata dall'eccedenza sulla parte fissa.
- Il sostituto d'imposta è tenuto alla trattenuta al momento dell'erogazione sull'ammontare eccedente la parte fissa; eventuali richieste di rimborso devono tener conto della modifica normativa introdotta dal comma 2-bis.
- Se sussistono contrasti giurisprudenziali sul punto, le spese di lite in sede giudiziale possono essere compensate; in sede preventiva valutare il rischio processuale prima di proporre istanze di rimborso.
- Rilevare sempre i lavori preparatori e le modifiche legislative successive: quando una norma viene emendata da un intervento normativo successivo, bisogna valutare se la modifica incide sulla base imponibile o sul presupposto d'imponibilità.
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