Cassazione Penale, Sentenza n. 16887/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per i reati di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 e all'art. 181 d.lgs. 42/2004 relativa a lavori di intonacatura e tinteggiatura eseguiti il 24/02/2022 su un immobile a Torre del Greco. Denuncia: 1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 44 per presunta indeterminatezza rispetto alla nozione di "interventi edilizi" e per l'impossibilità di distinguere gli interventi penalmente rilevanti da quelli amministrativamente sanzionabili; 2) violazione di legge e valutazione automatica della offensività delle opere (mancata verifica della concreta incidenza paesaggistica/danno); 3) errore sulla legge extrapenale ai sensi dell'art. 47, comma 3 c.p. (credenza di legittimità degli interventi come manutenzione non soggetta a permesso); 4) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p. e art.133 c.p.), anche in ragione della estinzione per prescrizione di precedenti abusi.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e rigetta le censure. Principali argomenti: l'art. 44 d.P.R. 380/2001 non è incerto; la giurisprudenza consolidata considera l'intervento edilizio nell'unitarietà dell'opera urbanistica e qualifica come nuovo reato qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) effettuato su manufatti abusivi non sanati, poiché riprende l'attività illecita originaria. Nel caso concreto i lavori di tinteggiatura/intonacatura sono stati eseguiti in prosecuzione di abusi precedenti per i quali la domanda di condono era stata rigettata pochi giorni prima, dunque non opera la buona fede. Quanto all'art.181 d.lgs. 42/2004, si tratta di reato formale di pericolo che si perfeziona con l'esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sul paesaggio. Sull'art.131-bis c.p. la Corte rileva che i parametri indicativi non sono soddisfatti: l'intervento va valutato unitariamente con i precedenti abusi e la reiterazione e la presenza di vincolo paesaggistico escludono la particolare tenuità. Conseguenze: conferma della condanna di primo grado; dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, a favore della Cassa delle ammende, di versare euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44
"esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione"; "interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso"
La Corte interpreta l'art. 44 come norma chiara e applicabile anche a interventi di manutenzione effettuati su opere abusive non sanate: tali interventi costituiscono prosecuzione dell'attività illecita e integrano un nuovo reato, in virtù dell'unitarietà dell'opera urbanistica
d.lgs. 42/2004, art. 181
Ritenuto reato formale e di pericolo: si configura con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'assetto dei luoghi vincolati, indipendentemente dalla prova del danno concreto
d.P.R. 380/2001, art. 10
Richiamato come disposizione che indica in modo chiaro quali interventi siano soggetti a permesso, a sostegno del principio di tassatività invocato dalla Corte
d.P.R. 380/2001, art. 36
Richiamato implicitamente con riferimento al divieto di sanatoria per "doppia conformità" nelle aree vincolate: la presenza del vincolo impedisce spesso la regolarizzazione
codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità è applicabile anche ai reati edilizi, ma richiede valutazione concreta su parametri specifici (consistenza dell'intervento, destinazione, incidenza urbanistica, collegamento con abusi preesistenti, grado di difformità, comportamento post factum). Nel caso concreto tali requisiti non sussistono
codice penale, art. 25
Richiamato nella doglianza del ricorrente (violazione di legge), ma la Corte non ritiene che il principio invocato osti alla punibilità delle condotte oggetto del processo
codice penale, art. 47, comma 3
Invocato dal ricorrente per errore sulla legge extrapenale; la Corte osserva che la conoscenza del rigetto della domanda di condono pochi giorni prima esclude la buona fede e quindi l'errore non è fondante
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'addebitamento delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Un intervento di manutenzione ordinaria eseguito su un'opera precedentemente realizzata in assenza di titolo e non sanata integra, di regola, una prosecuzione dell'attività illecita e può costituire nuovo reato edilizio: l'opera va valutata nell'unitarietà del risultato urbanistico e non per singoli micro-interventi
- La normativa paesaggistica (art.181 d.lgs. 42/2004) tutela mediante un reato formale di pericolo: non è necessario dimostrare un danno paesaggistico concreto, basta l'esecuzione di interventi non autorizzati idonei a incidere sull'assetto dei luoghi
- La presentazione o l'esistenza di una istanza di condono non autorizza ad eseguire o completare lavori: il rigetto della domanda, o la mancanza di sanatoria, rendono immediatamente conoscibile l'illiceità e precludono la buona fede
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può essere valutata nei reati urbanistici, ma richiede il soddisfacimento di specifici parametri e tiene conto anche del comportamento successivo all'illecito; la reiterazione e la connessione con abusi preesistenti e vincoli paesaggistici sono indici contrari all'applicazione
- In presenza di vincoli paesaggistici o altri vincoli che impediscono la sanatoria, l'operatore non può fondare la propria difesa sulla possibilità di regolarizzazione successiva
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