Regolamento (UE) 2017/2194
Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce la metodologia per valutare se un ordine a pacchetto debba essere considerato liquido nel suo insieme, ai fini dell’applicazione del regime MiFIR. La logica è quella di distinguere i pacchetti standardizzati e frequentemente negoziati da quelli troppo complessi, eterogenei o di dimensioni elevate per essere assimilati a un mercato liquido. Il testo prevede criteri generali e criteri specifici per ciascuna classe di attività, con soglie numeriche e condizioni tecniche precise. L’applicazione decorre dal 3 gennaio 2018, in coerenza con il regolamento (UE) n. 600/2014.
Definisce i criteri per stabilire quando un "ordine a pacchetto" ha, nel suo insieme, un mercato liquido ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
Ambito di applicazione
Si applica agli ordini a pacchetto negoziati nel contesto del regolamento (UE) n. 600/2014, con riferimento alle classi di derivati soggette a obbligo di negoziazione e, per determinate casistiche, ai pacchetti composti esclusivamente da derivati su tassi di interesse, su strumenti rappresentativi di capitale, su crediti e su merci. Rilevano le componenti disponibili per la negoziazione in una sede di negoziazione e/o soggette a obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 3 gennaio 2018; è testo rilevante ai fini del SEE. Sono escluse, per implicazione delle condizioni normative, le combinazioni che non soddisfano i criteri previsti per la liquidità del pacchetto nel suo insieme.
Ordini a pacchetto e liquidità nel MiFIR
Il regolamento delegato (UE) 2017/2194 integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) definendo i criteri per stabilire quando un ordine a pacchetto debba essere considerato, nel suo insieme, avente un mercato liquido. La finalità, richiamata nei considerando, è distinguere i pacchetti standardizzati e negoziati con frequenza da quelli troppo eterogenei, complessi o di dimensioni elevate per essere qualificati come liquidi.
Ambito e logica della disciplina
La disciplina riguarda gli ordini a pacchetto composti da componenti che possono appartenere a una o più classi di attività, con attenzione particolare ai derivati soggetti all’obbligo di negoziazione e ai pacchetti disponibili per la negoziazione in una sede di negoziazione. Il regolamento adotta un approccio sia generale sia per classi di attività, perché i pacchetti possono contenere un numero molto ampio di combinazioni e non è sufficiente una regola unica per tutte le fattispecie.
Criteri generali di liquidità dell’ordine a pacchetto
L’articolo 1 individua due percorsi alternativi per riconoscere la liquidità del pacchetto nel suo insieme.
- In primo luogo, un pacchetto composto da non più di quattro componenti appartenenti a classi di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione può essere considerato liquido, salvo che tutte le componenti siano di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato oppure che le componenti non rientrino esclusivamente nelle classi di attività richiamate dal regolamento delegato (UE) 2017/583.
- In secondo luogo, un pacchetto può essere considerato liquido se tutte le sue componenti sono disponibili per la negoziazione nella stessa sede di negoziazione, sono soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, almeno una componente è liquida o non è di dimensioni elevate, e il pacchetto soddisfa anche i criteri specifici della pertinente classe di attività.
Derivati su tassi di interesse
Per i pacchetti composti esclusivamente da derivati su tassi di interesse, l’articolo 2 richiede che:
- il pacchetto non abbia più di tre componenti;
- tutte le componenti appartengano alla stessa sottoclasse di attività dell’allegato III, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583;
- tutte le componenti siano denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP.
Se il pacchetto è costituito da swap su tassi di interesse, le componenti devono avere durate di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni. La durata si calcola in base al periodo tra data di entrata in vigore del contratto e data di cessazione, con una tolleranza di plus/minus cinque giorni. Se il pacchetto è composto da future su tassi di interesse, sono previsti casi specifici: per i future basati su un tasso a 3 mesi, sono rilevanti i contratti con scadenza fino a 6 mesi; per i future basati su tassi a 2, 5 e 10 anni, rilevano i contratti con la data di scadenza più prossima. Per i future su obbligazioni, il pacchetto deve corrispondere a un classico roll forward, cioè sostituzione di una posizione in un contratto più vicino alla scadenza con una posizione in uno con la successiva data di scadenza.
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale
L’articolo 3 è più restrittivo: il pacchetto non può avere più di due componenti, tutte appartenenti alla stessa sottoclasse di attività dell’allegato III, sezione 6, del regolamento delegato (UE) 2017/583, denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP e con lo stesso indice sottostante. La scadenza di tutte le componenti non deve superare 6 mesi; se sono presenti opzioni, tutte devono avere la stessa data di scadenza.
Derivati su crediti
Per i pacchetti composti esclusivamente da derivati su crediti, l’articolo 4 prevede che:
- il pacchetto non abbia più di due componenti;
- tutte le componenti siano indici di credit default swap dell’allegato III, sezione 9, del regolamento delegato (UE) 2017/583;
- tutte le componenti siano denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR o USD;
- tutte le componenti abbiano lo stesso indice sottostante;
- tutte le componenti abbiano durata di 5 anni.
Inoltre, il pacchetto deve sostituire una posizione nella versione precedente di una serie di indici (ultimo off-the-run) con una posizione nella versione più recente (on-the-run).
Derivati su merci
Per i pacchetti composti esclusivamente da derivati su merci, l’articolo 5 richiede che il pacchetto non abbia più di due componenti e che tutte siano future su merci dell’allegato III, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2017/583. Le componenti devono avere la stessa merce sottostante definita al livello più granulare secondo la tabella 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585, essere denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP e configurare un roll forward da un contratto più vicino alla scadenza a uno con la successiva data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 3 gennaio 2018. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si coordina temporalmente con il regolamento (UE) n. 600/2014 per garantire coerenza nel funzionamento dei mercati finanziari.
Disposizioni principali
Criteri generali per la liquidità dell’ordine a pacchetto
L’articolo 1 stabilisce che esiste un mercato liquido per l’ordine a pacchetto nel suo insieme in due ipotesi principali: (i) il pacchetto è composto da non più di quattro componenti appartenenti a classi di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione, salvo che tutte le componenti siano di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato o che le componenti non rientrino esclusivamente nelle classi di attività indicate dall’allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583; oppure (ii) tutte le componenti sono disponibili per la negoziazione nella stessa sede di negoziazione, sono soggette all’obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 o dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, almeno una componente è liquida o non di dimensioni elevate, e il pacchetto soddisfa i criteri specifici di classe di attività di cui agli articoli 2, 3, 4 o 5.
Ordini a pacchetto di soli derivati su tassi di interesse
L’articolo 2 richiede, per considerare liquido il pacchetto, che esso non abbia più di tre componenti, che tutte appartengano alla stessa sottoclasse di attività dell’allegato III, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583, e che siano denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP. Per gli swap su tassi di interesse, le scadenze/durate ammesse sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni, con tolleranza di più o meno cinque giorni rispetto alla data di entrata in vigore e alla cessazione del contratto. Per i future su tassi di interesse sono previsti casi specifici; per i future su obbligazioni è richiesto il classico roll forward da un contratto più prossimo alla scadenza a quello con la successiva data di scadenza.
Ordini a pacchetto di soli derivati su strumenti rappresentativi di capitale
L’articolo 3 consente di considerare liquido il pacchetto solo se non ha più di due componenti, tutte appartenenti alla stessa sottoclasse di attività dell’allegato III, sezione 6, del regolamento (UE) 2017/583, denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP, con il medesimo indice sottostante. La data di scadenza di tutte le componenti non deve essere superiore a 6 mesi; se il pacchetto contiene opzioni, tutte devono avere la stessa data di scadenza.
Ordini a pacchetto di soli derivati su crediti
L’articolo 4 prevede che il pacchetto non abbia più di due componenti, tutte costituite da indici di credit default swap dell’allegato III, sezione 9, del regolamento delegato (UE) 2017/583, denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR o USD, con lo stesso indice sottostante e durata di 5 anni. È inoltre richiesto che il pacchetto sostituisca una posizione nella versione precedente di una serie di indici (l’ultimo off-the-run) con una posizione nella versione più recente (on-the-run).
Ordini a pacchetto di soli derivati su merci
L’articolo 5 ammette la liquidità del pacchetto se non ha più di due componenti, tutte costituite da future su merci dell’allegato III, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2017/583, con la stessa merce sottostante definita al livello più granulare secondo la tabella 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585, denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP. È inoltre richiesto che il pacchetto sostituisca una posizione in un contratto più prossimo alla scadenza con una posizione nel contratto alla successiva data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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