Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1226/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, n. 1226/2026, favorevole al ricorrente di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrente vittorioso)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non indica gli specifici motivi di censura rivolti contro la sentenza appellata. Il giudice ha rilevato che la fondatezza della pretesa deve essere approfondita nella fase di cognizione piena e ha esaminato il periculum in mora, prospettato in relazione a un danno patrimoniale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare e, conseguentemente, l'appello cautelare, ritenendo necessario riservare la valutazione sulla fondatezza della pretesa al giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha applicato il principio secondo cui il danno patrimoniale, essendo normalmente suscettibile di integrale ristoro, non presenta di regola i caratteri dell'irreparabilità o dell'irreversibilità richiesti per la tutela cautelare. Le amministrazioni appellanti sono state condannate alle spese della fase incidentale, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata esaminata nella fase cautelare d'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando il profilo della fondatezza della pretesa richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, la relativa valutazione può essere riservata alla fase di merito.
  • Il danno meramente patrimoniale, in quanto normalmente ristorabile per equivalente, non integra di regola un pregiudizio irreparabile o irreversibile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.