L.R. Basilicata 1/2001
RICONOSCIMENTO ED ISTITUZIONE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI DEI DISTRETTI DEL CIBO E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata disciplina il riconoscimento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, il loro funzionamento tramite Comitati di distretto, i programmi triennali di sviluppo e i relativi finanziamenti. Dal 2024 include anche il riconoscimento dei distretti del cibo e dei distretti biologici. Restano previsti contributi regionali per analisi, progettazione e avvio, con specifici limiti di spesa.
Riconoscimento e disciplina dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e dei distretti del cibo in Basilicata
Riconoscimento e disciplina dei distretti industriali, dei sistemi produttivi locali e dei distretti del cibo in Basilicata
La legge della Regione Basilicata promuove i processi di sviluppo locale e organizza, a livello territoriale, i riferimenti istituzionali per le politiche economiche rivolte a imprese e filiere produttive. Il testo consolidato comprende anche il riconoscimento dei distretti del cibo e dei distretti biologici, secondo le modifiche introdotte nel 2024.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione sostiene iniziative e programmi di sviluppo su base locale per rafforzare identità territoriale e competitività di organizzazioni, imprese, consorzi e agenzie operanti in agricoltura, pesca, artigianato, industria, turismo e commercio. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono individuati come referenti territoriali dei programmi di sviluppo economico e sono inseriti nei programmi regionali di intervento. La legge disciplina inoltre:
- l’attribuzione di funzioni in materia di sviluppo economico ai distretti e ai sistemi produttivi locali;
- il finanziamento delle attività di analisi, progettazione e comunicazione svolte dai Comitati di distretto. Dal 2024 la Regione riconosce anche i distretti del cibo e, separatamente, i distretti biologici, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
Individuazione e istituzione dei distretti
La Giunta regionale individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali con proprio provvedimento, fondato su un rilievo dei fattori demografici, territoriali, sociali ed economici riferiti ai sistemi locali del lavoro riconosciuti dall’ISTAT nella Basilicata. Il procedimento iniziale doveva essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta può inoltre riconoscere come distretti anche sistemi o porzioni di sistemi che, pur non avendo ancora tutti gli indici di densità imprenditoriale o specializzazione, presentino caratteristiche idonee a svilupparsi nel medio termine. Su richiesta documentata di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti enti locali e camere di commercio, possono essere individuati ulteriori distretti o sistemi produttivi locali. I provvedimenti sono poi sottoposti al Consiglio regionale, che istituisce i distretti e i sistemi produttivi locali con deliberazione entro novanta giorni; se il termine non è rispettato, è prevista la convocazione straordinaria del Consiglio entro i quindici giorni successivi.
Distretti interregionali
Su richiesta degli interessati, un distretto industriale può comprendere aziende e territori extraregionali contigui. In tal caso l’adesione è subordinata a un accordo di programma tra la Regione Basilicata e la Regione limitrofa interessata, che definisce obiettivi, condizioni giuridiche e impegni finanziari vincolanti per le Regioni partecipanti. Per i programmi di sviluppo, i benefici possono estendersi anche alle imprese ubicate nelle altre Regioni secondo tali accordi.
Compiti dei distretti e dei sistemi produttivi locali
I distretti e i sistemi produttivi locali sono i referenti territoriali delle politiche regionali di sostegno all’impresa e ai sistemi d’impresa. Contribuiscono alla definizione degli obiettivi di programmazione regionale, provinciale e degli enti locali, con particolare riferimento a innovazione tecnologica, risparmio energetico, rafforzamento strutturale delle imprese, organizzazione dei mercati locali del lavoro e della sub-fornitura, infrastrutture, promozione dell’immagine del territorio, occupazione e formazione, tutela ambientale e internazionalizzazione delle imprese. Essi predispongono un programma di sviluppo inteso come documento di orientamento e indirizzo, nel quale sono indicati obiettivi e strategie di politica industriale locale.
Comitato di distretto: composizione, costituzione e funzionamento
In ciascun ambito territoriale individuato è istituito un Comitato di distretto, rappresentativo di imprenditori, enti locali e camere di commercio. La Giunta regionale avvia la procedura di costituzione entro sessanta giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione. Il Comitato rappresenta il distretto o sistema produttivo locale ai fini dei programmi di sviluppo. Ha sede e segreteria presso un ente pubblico compreso nel territorio del distretto, con possibilità di spostamento presso altro ente pubblico del medesimo ambito. La durata in carica è di tre anni. La composizione è articolata in:
- nove rappresentanti del mondo imprenditoriale, del settore di specializzazione per i distretti industriali o dei settori più rilevanti per occupazione nei sistemi produttivi locali;
- tre rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali;
- un rappresentante dei comuni;
- un rappresentante della Provincia o delle Province comprese nel distretto;
- un rappresentante della Camera di commercio o delle Camere di commercio competenti. L’individuazione dei rappresentanti imprenditoriali avviene tramite informazione e pubblicizzazione dell’iniziativa, con successiva assemblea degli imprenditori aderenti per l’elezione dei nove componenti. Gli altri rappresentanti sono designati autonomamente dai soggetti interessati. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta. Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Entro novanta giorni dalla costituzione adotta un regolamento interno sulle modalità operative e di consultazione dei soggetti territoriali. I componenti non percepiscono compensi.
Presidente e segreteria del Comitato
Il Presidente è eletto dal Comitato tra i rappresentanti del mondo imprenditoriale a maggioranza assoluta dei componenti. Se l’elezione non interviene entro trenta giorni dalla costituzione, provvede direttamente la Giunta regionale alla nomina. Il Presidente nomina il segretario del Comitato, anche scegliendolo al di fuori dei componenti.
Compiti del Comitato di distretto
Il Comitato:
- stabilisce denominazione e logo del distretto o sistema produttivo locale;
- redige e adotta il programma di sviluppo e ne promuove l’attuazione;
- promuove l’utilizzo delle risorse regionali ed enti locali destinate allo sviluppo dei distretti;
- formula proposte e pareri alla Giunta regionale su politiche industriali di interesse locale;
- promuove l’uso degli strumenti di politica industriale previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- convoca almeno ogni dodici mesi, o quando necessario, i rappresentanti di comuni, Provincia, Camera di commercio, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e altre realtà economico-associative, per garantire la più ampia partecipazione alla definizione dei programmi di sviluppo.
Programma di sviluppo
Il programma di sviluppo ha durata triennale ed è aggiornabile periodicamente dal Comitato. Deve indicare:
- obiettivi generali di sviluppo e assi prioritari di intervento;
- azioni da svolgere con piani finanziari e temporali di spesa;
- entità e tipologia delle risorse pubbliche e private necessarie, nonché la possibilità di accesso a tali risorse. Per distretti e sistemi produttivi locali che interessano territori di più Regioni, i benefici del programma si estendono alle imprese localizzate nelle altre Regioni secondo gli accordi di programma richiamati dalla legge. Il programma, dopo l’adozione, è trasmesso alla Giunta regionale, che entro sessanta giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, lo approva, lo respinge oppure lo rinvia al Comitato per riesame. Il programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Conferenze di servizio e accordi di programma
Su istanza del Comitato di distretto, il Presidente della Giunta regionale convoca conferenze di servizio per promuovere le intese necessarie alla realizzazione di progetti e azioni proposte dal Comitato. Le intese devono essere ricercate anche per raggiungere l’unanimità delle adesioni. Le conferenze si concludono con la sottoscrizione di un accordo di programma entro tre mesi dalla convocazione; in mancanza di unanimità, il Presidente della Giunta regionale assume le determinazioni conclusive. I progetti approvati assumono priorità di intervento per la quota di spesa a carico della Regione e degli altri soggetti sottoscrittori. Alle conferenze sono invitati, oltre al Comitato e agli enti interessati, anche associazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria.
Finanziamento delle attività dei Comitati
I Comitati di distretto possono chiedere alla Giunta regionale il cofinanziamento delle spese per:
- analisi delle opportunità di sviluppo;
- progettazione;
- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo locale. La domanda è trasmessa con i programmi di attività; la Giunta può respingere la richiesta o sospenderne l’approvazione per acquisire ulteriori informazioni. La Regione concorre con un fondo specifico e la propria quota non può superare il 50% delle spese. Per la fase di primo avvio del distretto il contributo regionale può arrivare al 100% delle spese ammissibili, fino al limite massimo di 150.000 euro.
Risorse per l’attuazione dei programmi di sviluppo
La Regione concorre alla realizzazione dei piani di sviluppo riservando quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente ai sistemi produttivi disciplinati dalla legge. Per definire modalità e forme di finanziamento degli interventi prioritari, la Regione promuove specifici accordi di programma. I contributi possono essere erogati a soggetti pubblici, privati o misti responsabili dell’attuazione delle iniziative del programma di sviluppo. Per le opere pubbliche incluse nel programma, i contributi sono concessi nella misura del 100%.
Disciplina finanziaria e decorrenza
La legge non comportava oneri per l’anno 2000; per l’anno 2001 gli oneri erano valutati in lire 500.000.000, coperti mediante prelievo dal fondo globale regionale, con autorizzazione alla Giunta a disporre le conseguenti variazioni di bilancio. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è rimessa alle leggi di bilancio. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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