L.R. Basilicata 5/2001
RICONOSCIMENTO AI FINI CONTRIBUTIVI DEL PERIODO PREGRESSO PERSONALE ASSUNTO L. N. 219/1981
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata riconosce, ai fini previdenziali, come lavoro subordinato il periodo di servizio svolto prima dell’immissione nei ruoli regionali da parte del personale assunto ex L. 219/1981 e poi inquadrato nel ruolo regionale, purché non abbia svolto attività libero-professionali contributivamente valide. La Regione assume gli oneri previdenziali per il periodo riconosciuto. Domanda da presentare entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Oneri coperti con fondi di bilancio 2001-2002.
Riconoscimento contributivo del periodo pregresso del personale assunto ai sensi della L. n. 219/1981
Riconoscimento contributivo del periodo pregresso del personale assunto ex L. n. 219/1981
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, il riconoscimento ai fini previdenziali del servizio prestato prima dell’immissione nei ruoli regionali da una specifica categoria di personale assunto con le modalità previste dalla L. n. 219/1981 e successivamente inquadrato nel ruolo regionale.
Ambito di applicazione e condizioni soggettive
Il beneficio riguarda il personale regionale che:
- sia stato assunto presso la Regione con le modalità della L. n. 219/1981;
- sia stato successivamente inquadrato nel ruolo regionale;
- non abbia svolto, nel medesimo periodo, attività libero-professionali valide ai fini contributivi.
Per questi soggetti, il periodo di servizio svolto prima dell’immissione nei ruoli della Regione è equiparato al lavoro subordinato ai fini contributivi.
Effetti previdenziali e oneri a carico della Regione
La Regione si fa carico della copertura dei relativi oneri previdenziali per il periodo riconosciuto. È inoltre previsto che il recupero della quota di oneri a carico dei lavoratori sia attivato con modalità da stabilire successivamente.
Procedura di domanda
Il personale interessato deve presentare formale domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in lire 1.700.000.000 e vengono coperti con i fondi disponibili sul capitolo 350 del bilancio regionale, da erogarsi nelle annualità 2001 e 2002.
Decorrenza e attualità della disciplina
La disciplina è riferita a una platea chiusa di personale e a un onere finanziario limitato alle annualità 2001 e 2002; per il suo carattere ormai esaurito e per la natura storica della misura, l’atto non presenta oggi una rilevanza applicativa generale.
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