L.R. Basilicata 2/2001
Costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata (5)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’Autorità di Bacino della Basilicata per i bacini dei fiumi regionali Basento, Cavone e Agri e degli interregionali Bradano, Sinni e Noce, disciplinandone organi, compiti, piani di bacino, programmi triennali e copertura finanziaria. È poi soppressa dalla L.R. Basilicata 13 marzo 2019, n. 2, che ne ha disposto la liquidazione con effetti dal 2019.
Costituzione dell’Autorità di Bacino della Basilicata e disciplina di piani, organi e finanziamento
Costituzione e finalità dell’Autorità di Bacino della Basilicata
La legge istituisce l’Autorità di Bacino dei fiumi regionali Basento, Cavone e Agri e dei bacini interregionali Bradano, Sinni e Noce, con sede a Potenza. L’Autorità opera nel territorio della Basilicata secondo i principi della leale cooperazione con le Regioni limitrofe e gli enti locali, perseguendo l’unitario governo dei bacini idrografici, il coordinamento delle attività conoscitive, di pianificazione, programmazione e attuazione.
Delimitazione dei bacini e ambito territoriale
I bacini interregionali Bradano, Sinni e Noce e quelli regionali lucani Basento, Cavone e Agri sono quelli delimitati secondo i criteri tecnici del D.P.R. 14 aprile 1994, come approvati dagli organi competenti e dalla Giunta regionale di Basilicata. La disciplina ha efficacia limitata al territorio regionale e, per i bacini interregionali, opera in raccordo con le altre Regioni interessate.
Organi dell’Autorità
Sono previsti quattro organi: Comitato istituzionale, Comitato tecnico, Segretario generale e Segreteria tecnica operativa. La struttura è pensata per assicurare sia il governo politico-istituzionale sia il supporto tecnico-amministrativo alle attività di pianificazione e controllo.
Comitato istituzionale: composizione e funzionamento
Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale della Basilicata o da un delegato e comprende i Presidenti delle Giunte di Puglia e Calabria o loro delegati, oltre ai Presidenti delle Province interessate o delegati. Le eventuali deleghe vanno comunicate al primo insediamento.
Le sedute sono valide con la metà più uno dei componenti quando si trattano piani e programmi di interesse anche di Puglia e Calabria; negli altri casi non è obbligatoria la presenza dei rappresentanti di tali Regioni e Province, ferma la rappresentanza territoriale maggioritaria. Le deliberazioni richiedono comunque il voto favorevole del rappresentante della Regione con competenza territoriale prevalente; per i bacini Bradano e Sinni-Noce non si può deliberare in assenza del rappresentante della Regione territorialmente interessata. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato approva il proprio regolamento nella prima adunanza.
Se il Comitato è inattivo o inadempiente, interviene il rappresentante del Comitato dei Ministri, che può convocarlo o attivare le procedure previste dalla normativa statale; vigila inoltre sul regolamento e sulle misure di salvaguardia.
Compiti del Comitato istituzionale
Il Comitato istituzionale adotta e approva i piani di bacino, i piani stralcio e le misure di salvaguardia, definisce criteri e metodi di elaborazione, approva i programmi di intervento e gli schemi previsionali e programmatici, controlla l’attuazione dei piani e dei programmi, adotta normative omogenee su permessi, limiti e divieti. Nomina vice presidente, Segretario generale, Comitato tecnico-scientifico, approva regolamenti amministrativi e contabili, pianta organica, programma finanziario annuale, bilancio e conto consuntivo, nonché intese e accordi di programma. Può delegare al Segretario generale autorizzazioni, nulla-osta e pareri nei limiti previsti.
Comitato tecnico e supporto tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico è convocato dal Segretario generale, che lo presiede, ed è composto da funzionari regionali dirigenziali designati dalle Regioni aggregate, da un funzionario provinciale per ciascuna Provincia interessata, da un funzionario per ciascuna amministrazione indicata dalla legge statale sulle difesa del suolo, oltre che da esperti senza diritto di voto.
È nominato dal Comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute entro 30 giorni; se decorso tale termine sono state acquisite almeno due terzi delle designazioni, il Comitato può procedere alle designazioni mancanti e alla costituzione dell’organo. Il Comitato istituzionale ne approva il regolamento di funzionamento. L’organo svolge funzioni consultive, di vigilanza, indirizzo e supporto tecnico-scientifico per i piani di bacino e per le altre attività richieste.
Segretario generale e Segreteria tecnica operativa
Il Segretario generale, nominato dal Comitato istituzionale tra esperti della materia, funzionari regionali dirigenziali o professionisti esterni, svolge funzioni di impulso, istruttoria, coordinamento con le amministrazioni, attuazione delle direttive, vigilanza sullo stato di attuazione dei piani, direzione della Segreteria tecnica operativa e ogni altro compito attribuito dalla legge o delegato. Dura in carica cinque anni, è rinnovabile per altri cinque, opera a tempo pieno, è collocato fuori ruolo e decade con la fine della legislatura in cui è stato nominato. Il rapporto è regolato da contratto di diritto privato e dal trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale su proposta del Comitato istituzionale.
La Segreteria tecnica operativa, diretta dal Segretario generale, elabora piani di bacino e piani stralcio, sviluppa l’attività di pianificazione e programmazione, predispone la relazione annuale su suolo, acque e stato dei bacini, supporta gli organi dell’Autorità, coordina sistemi di monitoraggio e servizi regionali, cura la cartografia e collabora con servizi statali, regionali e territoriali. È organizzata dalla Giunta regionale secondo i principi della riforma del pubblico impiego e con personale reperito tra strutture regionali, comando/distacco o concorsi.
Piani di bacino: natura, contenuti e procedimento
I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori relativi ai bacini devono conformarvisi.
I piani devono coordinarsi con i programmi regionali e subregionali di sviluppo e di uso del suolo e delle acque, e possono essere redatti anche per sottobacini o per stralci funzionali. Il piano generale può modificare o emendare i piani di bacino e i piani stralcio.
Il progetto di piano è elaborato dalla Segreteria tecnica operativa, adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini regionali di Basilicata, Puglia e Calabria. La documentazione resta depositata per 30 giorni presso le sedi regionali e provinciali. Le osservazioni possono essere presentate entro i 45 giorni successivi alla scadenza del deposito o annotate sul registro di consultazione. Entro i successivi 30 giorni l’Autorità formula il parere e propone l’approvazione, sentito il Comitato tecnico-scientifico; il Comitato istituzionale approva il piano tenendo conto del parere delle Regioni competenti.
Le Regioni o gli enti delegati devono adeguare i propri piani territoriali e programmi entro 12 mesi dall’approvazione dei piani di bacino. La Regione Basilicata deve adeguare, tra gli altri, le direttive e i piani generali di bonifica, il piano di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, i piani di tutela delle acque e gli strumenti connessi al servizio idrico integrato.
In assenza dei piani di bacino, il piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale assume valore di progetto di piano stralcio. Nelle more dell’approvazione dei piani, l’Autorità adotta misure di salvaguardia.
Programmi triennali di intervento e attuazione
I piani di bacino sono attuati mediante programmi triennali di intervento, predisposti e adottati dall’Autorità di bacino e proposti alle Regioni per l’approvazione nelle parti di rispettiva competenza. Province, comunità montane e comuni concorrono alla predisposizione tramite specifici strumenti di concertazione e accordi di programma.
I programmi triennali devono coordinarsi con i programmi annuali e pluriennali di intervento regionali e subregionali. La legge indica anche specifiche ricadute organizzative: nel territorio agro-forestale non classificato di bonifica, alcuni interventi pubblici sono affidati prioritariamente a comunità montane e province; nel territorio classificato di bonifica, la progettazione e realizzazione, oltre a manutenzione, esercizio e vigilanza, spettano prioritariamente ai consorzi di bonifica, con possibilità di accordi di programma o affidamenti alternativi se questi non accettano l’incarico.
Nel territorio dei bacini Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni, la progettazione e realizzazione degli interventi pubblici di bonifica inseriti nei programmi triennali sono affidate ai consorzi di bonifica; questi possono occuparsi anche di interventi e servizi di interesse regionale. Gli interventi devono rispettare criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e il mancato rispetto può comportare revoca dell’affidamento previa diffida.
Le opere e gli impianti dichiarati di interesse regionale dai piani di bacino restano a totale carico della Regione proprietaria o affidataria. Province, comunità montane, comuni e altri enti pubblici possono comunque concorrere con propri stanziamenti. Il finanziamento dei programmi deriva anche dai proventi del demanio idrico, da fondi comunitari e nazionali e da trasferimenti per grandi reti infrastrutturali.
Schemi previsionali e programmatici
Gli schemi previsionali e programmatici previsti dalla normativa statale sono predisposti dall’Autorità di bacino. Fino all’approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio prioritari, le risorse statali vengono destinate tramite l’aggiornamento di tali schemi, che includono programma degli interventi, attività di studio, monitoraggio e controllo del sistema fisico ed eventuale ridefinizione della pianta organica.
Regime finanziario e riparto delle spese
Le spese di funzionamento, incluso il trattamento economico del Segretario generale e del personale, sono a carico delle Regioni interessate in misura proporzionale, sulla base di un parametro composto con peso paritetico tra superficie totale e popolazione residente nei bacini. Le spese per i locali sono a carico della Regione Basilicata. Le quote possono essere modificate dal Comitato istituzionale in caso di variazione dei parametri.
Se una Regione non versa le quote dovute dopo diffida formale del rappresentante del Comitato dei Ministri e decorrono sei mesi, l’Autorità può sospendere ogni attività che comporti beneficio ai territori della Regione inadempiente, la quale risponde civilmente e penalmente di eventuali danni causati dalla sospensione.
Le attività di studio e ricerca sono finanziate con le somme statali destinate alla difesa del suolo, con eventuali fondi regionali, comunitari o di altre leggi di spesa. Le quote di partecipazione di Calabria e Puglia e i fondi per studio e ricerca affluiscono a capitoli del bilancio della Regione Basilicata a partire dall’esercizio 2001, con corrispondenti capitoli di spesa. Per il 2001 gli oneri a carico della Basilicata per il funzionamento sono quantificati in lire 100.000.000, coperti dallo stanziamento già previsto per la L.R. n. 29/1994. In prima applicazione, fino alla delimitazione definitiva dei bacini, le quote sono fissate in: Basilicata 84,5%, Puglia 13,0%, Calabria 2,5%.
Disposizioni transitorie su sede, personale e avvio dell’ente
Entro sei mesi dall’insediamento del Comitato istituzionale la Regione Basilicata deve dotare l’Autorità di una sede idonea, automezzi, attrezzature e materiali necessari al funzionamento. In prima applicazione la Segreteria tecnica operativa è articolata in tre uffici: segreteria, studi e documentazione, piani e programmi, ed è composta dal personale già previsto per le precedenti Autorità di bacino regionali. Fino alla nomina del Segretario generale, le funzioni sono svolte dal dirigente regionale già nominato ai sensi della normativa previgente.
Regolamento di amministrazione e contabilità e bilancio
Entro il 30 giugno 2004 il Comitato istituzionale deve adottare, su proposta del Segretario generale, il regolamento di amministrazione e contabilità e trasmetterlo alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per l’approvazione. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale va adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento. Le Regioni trasferiscono le risorse finanziarie assegnate all’Autorità su apposito conto corrente presso la tesoreria dell’Autorità. In via transitoria, il bilancio di previsione 2004 doveva essere adottato dopo il regolamento e comunque entro il 30 giugno 2004.
Abrogazione e successione normativa
È abrogata la L.R. Basilicata 16 luglio 1994, n. 29, nonché ogni altra disposizione regionale incompatibile. Successivamente, la L.R. Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 ha soppresso l’Autorità di Bacino della Basilicata, posta in liquidazione dal momento della sua entrata in vigore, con gestione liquidatoria per la definizione dei rapporti attivi e passivi e per il riassetto delle funzioni residue; nel 2019 le funzioni non demandate all’Autorità di distretto sono tornate alla Regione Basilicata.
Efficacia temporale e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale. Tuttavia, la disciplina istitutiva dell’Autorità è oggi superata dalla soppressione disposta nel 2019; pertanto il provvedimento ha rilevanza soprattutto ricostruttiva o storica, mentre non è più idoneo a regolare in via ordinaria l’assetto vigente dell’Autorità di bacino.
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