L.R. Basilicata 6/2001
"Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano" (29)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Basilicata la gestione integrata dei rifiuti, la pianificazione regionale e provinciale, le autorizzazioni per impianti di smaltimento/recupero, le bonifiche dei siti inquinati e i relativi poteri sostitutivi. È stata totalmente abrogata dal 16 novembre 2018, quindi oggi non è applicabile.
Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati in Basilicata
Disciplina della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati in Basilicata
Il provvedimento regolava, per la Regione Basilicata, l’organizzazione della gestione dei rifiuti, la pianificazione di settore, l’autorizzazione degli impianti, i controlli, le procedure straordinarie e la bonifica dei siti contaminati. Il testo consolidato va letto tenendo conto che la legge è stata totalmente abrogata dal 16 novembre 2018.
Finalità e principi generali
La legge perseguiva la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, la raccolta differenziata, il recupero anche energetico, la gestione integrata in ambiti territoriali ottimali, l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e la progressiva riduzione del ricorso alle discariche. La Regione promuoveva inoltre partecipazione dei cittadini, campagne informative, educazione ambientale e iniziative di sostegno tecnico e finanziario.
Riparto delle competenze istituzionali
Alla Regione spettavano l’approvazione e l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, i provvedimenti straordinari, i poteri sostitutivi, le direttive tecniche e procedurali, i finanziamenti per studi e iniziative, la raccolta ed elaborazione dei dati e le procedure per il raggiungimento degli obiettivi di piano. Alle Province e ai Comuni erano attribuite le funzioni rispettivamente previste dalla disciplina regionale di riordino delle funzioni amministrative, con competenze anche in materia di ordinanze contingibili e urgenti in base all’estensione territoriale dell’emergenza.
Pianificazione regionale e provinciale
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti conteneva, tra l’altro, tipologie e quantità dei rifiuti, impiantistica necessaria, criteri di localizzazione delle aree idonee o non idonee, disposizioni speciali per rifiuti particolari, misure di riduzione e recupero, raccolta differenziata e stima dei costi. Era integrato dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, con elenco dei siti, priorità degli interventi, modalità tecniche di rimozione e stima degli oneri. I Piani provinciali sviluppavano l’organizzazione operativa del sistema, individuando servizi, impianti, aree di trasferimento e trattamento, localizzazioni idonee, modalità attuative, centri di raccolta e oneri finanziari. Il piano provinciale doveva essere approvato entro quattro mesi dall’esecutività del piano regionale.
Procedura di approvazione dei piani
Il Piano regionale era adottato dalla Giunta, sottoposto al parere di Province, Comuni e Comunità montane, poi approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Restava efficace a tempo indeterminato, con possibilità di modifiche in qualsiasi momento per ragioni normative o tecnico-scientifiche, e la Giunta doveva riferire al Consiglio ogni due anni sullo stato di attuazione. I Piani provinciali seguivano una procedura partecipata con deposito, osservazioni, conferenze pubbliche e verifica di conformità regionale. Acquisita la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, diventavano efficaci. Le modifiche seguivano la medesima procedura.
Ambito territoriale ottimale e governo del servizio
La gestione integrata dei rifiuti era organizzata in un unico ATO coincidente con l’intero territorio regionale, denominato ATO Rifiuti Basilicata, salvo eventuale modifica da parte del PRGR per esigenze di ottimizzazione o di armonizzazione con la programmazione regionale. Nel testo consolidato l’originario modello fondato sull’Autorità d’Ambito risulta superato: le funzioni già attribuite all’Autorità d’Ambito sono state trasferite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, che subentra nei rapporti giuridici e coordina il sistema regionale, mentre i richiami normativi all’Autorità devono intendersi riferiti alla Conferenza per quanto non espressamente abrogato.
Gestione associata, tariffe e affidamento del servizio
La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti svolgeva funzioni di indirizzo e governo del servizio: proposta di modifiche convenzionali, approvazione del regolamento interno, bilanci, quantificazione della domanda di servizio, standard qualitativi, piano d’ambito, livelli tariffari, scelta della forma di gestione, affidamento al gestore e vigilanza sull’esecuzione. Era prevista una struttura tecnico-amministrativa di supporto e un periodo di funzionamento trentennale. Il servizio era di norma affidato a un unico gestore, ma l’assemblea poteva prevedere più gestori, individuando eventualmente un soggetto coordinatore e adottando le misure di integrazione necessarie.
Regime transitorio degli ATO e personale
La legge conteneva una lunga disciplina transitoria per la liquidazione delle precedenti Autorità d’ambito, la nomina di commissari liquidatori, la continuità del servizio e il subentro del nuovo ATO unico nei rapporti giuridici attivi e passivi. Erano previste anche proroghe dei termini commissariali e la salvaguardia del personale in servizio presso le strutture soppresse.
Autorizzazione a nuovi impianti e varianti sostanziali
La Giunta regionale approvava i progetti e rilasciava l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti previsti nei piani provinciali, tramite una conferenza istruttoria e un successivo provvedimento finale. L’approvazione sostituiva visti, pareri, concessioni e autorizzazioni necessari, comprese le eventuali varianti urbanistiche e la dichiarazione di pubblica utilità. Le varianti sostanziali agli impianti autorizzati seguivano la stessa procedura; non erano sostanziali le modifiche tecnico-funzionali entro il limite del 10% dei parametri tecnici approvati, soggette solo a comunicazione e, se necessaria, al titolo edilizio comunale.
Autorizzazione all’esercizio, garanzie e procedure semplificate
L’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero era autorizzato dalla Provincia per cinque anni. L’autorizzazione indicava tipologie e quantitativi di rifiuti, requisiti tecnici, prescrizioni di sicurezza e igiene, luogo e metodo di trattamento, garanzie finanziarie, requisiti del soggetto e sistema di monitoraggio. Le garanzie finanziarie potevano essere prestate in denaro o con fideiussione; la Provincia ne determinava importo e condizioni. Per l’autosmaltimento e il recupero in procedura semplificata era prevista una comunicazione di inizio attività, con decorrenza dopo 90 giorni salvo divieto motivato della Provincia.
Bonifica dei siti inquinati
La legge istituiva l’Anagrafe dei siti da bonificare e disciplinava la formazione di linee guida tecniche e procedurali per i progetti di bonifica. Il responsabile dell’inquinamento doveva notificare l’evento entro 48 ore, comunicare gli interventi di messa in sicurezza entro le 48 ore successive e presentare il progetto di bonifica entro 30 giorni. L’approvazione del progetto e l’autorizzazione agli interventi erano rilasciate dal Comune o dalla Regione secondo competenza, con eventuale sospensione dei termini se necessario il giudizio di VIA. Erano previsti poteri di diffida, esecuzione d’ufficio e certificazione di completamento della bonifica.
Vigilanza, sostituzione e osservatorio
La Regione vigilava sui tempi e sulle modalità di approvazione dei piani provinciali e sul rispetto delle linee tariffarie; le Province vigilavano sull’attuazione dei piani provinciali e sull’operato degli enti locali e dell’organismo di ambito. In caso di inerzia erano previsti diffida, nomina di commissari ad acta e intervento sostitutivo regionale o provinciale. Il Dipartimento Ambiente e Territorio, con il supporto dell’A.R.P.A.B., gestiva un osservatorio del ciclo dei rifiuti per raccolta dati, elaborazioni tecnico-scientifiche e pareri agli enti.
Aspetti economici, ecotassa e fondo incentivante
La legge prevedeva un fondo incentivante alimentato dai proventi del tributo speciale per il deposito in discarica, destinato a Province e organismi di ambito per il raggiungimento degli obiettivi dei piani. Una parte del gettito copriva anche il contributo regionale per i costi di funzionamento dell’Autorità di ambito. Era inoltre disciplinata la quantificazione delle quote in legge finanziaria regionale.
Sanzioni
Erano previste sanzioni amministrative per mancata o ritardata prestazione delle garanzie finanziarie, violazione delle prescrizioni autorizzative e ostacolo alle funzioni di controllo dell’A.R.P.A.B. L’accertamento e l’irrogazione spettavano alla Provincia competente.
Regime transitorio e limiti temporali rilevanti
La legge conteneva un rilevante regime transitorio: improcedibilità di nuove domande fino all’approvazione dei piani provinciali, validità provvisoria di alcune autorizzazioni, moratoria sui nuovi inceneritori fino al raggiungimento del 35% di raccolta differenziata e diverse scadenze per la costituzione e il funzionamento degli organismi di gestione. Tuttavia, tali disposizioni hanno ormai valore storico e la legge è stata integralmente abrogata.
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