L.R. Basilicata 7/2001
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA (12)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge organizza, per la Regione Basilicata, gli uffici stampa, la comunicazione istituzionale e il coordinamento con i cittadini, definendo incarichi, incompatibilità, piani editoriali, portavoce e copertura finanziaria. È una disciplina oggi sostanzialmente superata e, per effetto della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29, destinata a cessare di efficacia e applicabilità.
Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata
Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata
La legge regola, per la Regione Basilicata, l’organizzazione dell’informazione e della comunicazione istituzionale, con particolare riferimento agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio, alla comunicazione integrata verso i cittadini e alle figure di raccordo politico-istituzionale.
Finalità e ambito delle attività istituzionali
La Regione promuove servizi e interventi per favorire la conoscenza delle attività istituzionali, la partecipazione dei cittadini e il pluralismo informativo. Sono ricomprese tra le attività di informazione e comunicazione istituzionale quelle svolte con strumenti e modalità adeguati, nel rispetto della riservatezza e dei principi deontologici, per:
- informare i mezzi di comunicazione;
- comunicare all’esterno verso cittadini, istituzioni, organismi e associazioni dei lucani in Italia e all’estero;
- curare la comunicazione interna all’amministrazione.
La Regione assicura inoltre i diritti di informazione, accesso e partecipazione, adeguando la propria organizzazione per agevolare l’uso dei servizi, la semplificazione amministrativa, la verifica della qualità dei servizi e l’interconnessione telematica con le reti civiche locali.
Uffici stampa di Giunta e Consiglio regionale
Per perseguire tali obiettivi la Regione si avvale degli Uffici stampa della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che operano come redazioni giornalistiche secondo le regole della professione giornalistica. Essi curano i rapporti con gli organi di stampa, la diffusione delle informazioni sull’attività degli organi regionali, il supporto alla comunicazione integrata e alla pubblicità istituzionale, l’organizzazione di conferenze stampa, la promozione dell’immagine della Regione e la redazione di rassegne stampa e documentazioni tematiche.
L’organico giornalistico è determinato dalla Giunta e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio entro i limiti massimi di:
- dieci giornalisti per la Giunta;
- cinque giornalisti per il Consiglio.
La copertura dei posti vacanti, dopo la fase transitoria, avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami riservati agli iscritti all’Ordine dei giornalisti, previa mobilità del personale dipendente avente i requisiti. Il personale amministrativo e tecnico è assegnato con atti dei dirigenti competenti.
Direttori degli uffici stampa
La Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio nominano i direttori degli uffici stampa scegliendoli tra i giornalisti iscritti all’albo, elenco professionisti o pubblicisti. L’incarico:
- è conferito senza selezione o comparazione;
- si perfeziona con contratto individuale;
- dura quanto la legislatura;
- può cessare anticipatamente per giustificati motivi o per le cause previste dal contratto.
Il trattamento economico è parametrato a quello del caporedattore con indennità di funzione, ma non può superare quello di un dirigente di ufficio. Se l’incarico è affidato a un giornalista già in servizio presso gli uffici stampa regionali, comporta l’aspettativa con conservazione della posizione giuridica e, se dura almeno cinque anni, l’attribuzione della qualifica di caporedattore.
I direttori godono dell’autonomia e delle garanzie del contratto di categoria, devono osservare le norme deontologiche e la carta dei doveri del giornalista, hanno la direzione responsabile delle pubblicazioni edite dalla Giunta o dal Consiglio e rispondono agli organi di riferimento dei risultati e della gestione dei budget.
Piani editoriali e acquisto di spazi informativi
Ogni anno, entro il 30 novembre, i direttori predispongono i piani editoriali da sottoporre all’approvazione degli organi regionali competenti, sentiti i responsabili delle strutture di comunicazione integrata e rapporti con i cittadini. I piani definiscono linee tecnico-programmatiche, prodotti e servizi informativi, caratteristiche, obiettivi di diffusione, organizzazione del lavoro, uso delle risorse tecniche e tecnologiche, monitoraggio e verifica dei risultati.
Per l’Ufficio stampa del Consiglio il piano è predisposto d’intesa con il coordinatore della comunicazione e dell’editoria. I piani possono prevedere il ricorso a spazi di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità su:
- quotidiani e periodici con pagine dedicate alla Basilicata, redazioni stabili nel territorio regionale e applicazione del contratto giornalistico;
- emittenti radiotelevisive con notiziari quotidiani sulla Basilicata e analoghi requisiti;
- periodici locali di associazioni o organismi senza fini di lucro, con almeno tre anni di vita e almeno quattro numeri annui;
- editoria multimediale.
I piani sono approvati dalla Giunta e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, previo parere dei dirigenti generali competenti. È prevista una verifica periodica congiunta tra vertici politici, dirigenti, direttori e responsabili delle strutture per coordinare gli interventi ed evitare sovrapposizioni e dispersioni di risorse.
Portavoce e incompatibilità
Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, per i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione. L’incarico è regolato da contratto individuale, dura quanto il mandato presidenziale, è revocabile nei casi previsti e prevede un trattamento economico non superiore a quello di caporedattore.
Il portavoce, il coordinatore dell’informazione e comunicazione del Consiglio, i direttori e i giornalisti degli uffici stampa regionali non possono svolgere attività professionali nei settori stampa, radio-televisione e relazioni pubbliche, salvo deroghe del contratto collettivo nazionale e previa autorizzazione dell’amministrazione.
Comunicazione integrata e rapporti con i cittadini
La Giunta istituisce una struttura dedicata alla comunicazione integrata e ai rapporti con i cittadini, posta funzionalmente alle dipendenze del CICO e articolata in sezioni presso dipartimenti e uffici decentrati. La struttura opera per garantire un accesso più trasparente, semplificato ed efficace ai servizi regionali e per:
- usare in modo integrato risorse e strumenti della comunicazione;
- realizzare campagne informative tematiche e di utilità sociale in collaborazione con l’Ufficio stampa;
- informare su organizzazione, competenze, funzioni, attività e produzione amministrativa e legislativa della Regione;
- far conoscere diritti, prestazioni, servizi e opportunità;
- semplificare linguaggi, procedure e modulistica, riducendo tempi e passaggi burocratici;
- adeguare l’organizzazione interna ai bisogni dell’utenza.
L’organizzazione delle strutture e l’individuazione/formazione delle risorse avvengono secondo le procedure della L.R. 2 marzo 1996, n. 12, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Coordinamento della comunicazione nel Consiglio regionale
Il Consiglio regionale istituisce una struttura di coordinamento delle attività di informazione, comunicazione ed editoria, incaricata di assicurare il raccordo con gli obiettivi generali della legge. L’incarico di coordinatore può essere conferito a esperti esterni senza selezione comparativa, con contratto individuale di durata pari alla legislatura e rinnovabile una sola volta; può essere risolto anticipatamente per giustificati motivi. Il trattamento economico è pari al massimo a quello di un dirigente di ufficio.
In alternativa, l’incarico può essere affidato anche ad interim a un dirigente regionale in servizio.
Regime transitorio del personale giornalistico
La norma transitoria consentiva ai giornalisti in servizio negli uffici stampa della Giunta e del Consiglio con contratto a tempo indeterminato di optare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, tra:
- trasformazione del rapporto con applicazione del contratto giornalistico;
- assegnazione ad altri uffici regionali in attività compatibili.
In caso di opzione per il contratto giornalistico, gli anni prestati presso gli uffici stampa erano valutati al 50% ai fini dell’anzianità di servizio; inoltre la Regione garantiva, su richiesta, contribuzione INPGI e assistenza CASAGIT dalla data dell’opzione, mentre i ricongiungimenti previdenziali e assistenziali relativi a posizioni pregresse restavano a carico degli interessati. Ai giornalisti assegnati agli uffici stampa era comunque riconosciuto, all’atto dell’assegnazione, il trattamento del redattore con meno di trenta mesi di anzianità aziendale, salvo quanto previsto per il personale già in organico.
Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore
Gli oneri della legge sono coperti con gli stanziamenti iscritti in specifici capitoli del bilancio regionale corrente e dei bilanci successivi. Sono abrogate la L.R. 1° luglio 1993, n. 29 e le altre disposizioni incompatibili.
La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Stato di attualità
Il provvedimento è oggi sostanzialmente superato e deve considerarsi deprecato, anche perché è richiamata la cessazione dell’efficacia e dell’applicabilità delle sue disposizioni ai sensi della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29. Alcuni commi sono inoltre stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.
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