L.R. Basilicata 4/2001
"Modifica ed integrazione alle Leggi Regionali n. 22/1998 e n. 2/2000"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene su contratti di servizio e concessioni del trasporto pubblico locale in Basilicata, differendo un termine del 30 settembre 2000 e disciplinando la fase transitoria fino alla stipula dei contratti. Prevede conversione di alcune autorizzazioni in concessioni, un contributo chilometrico per specifici servizi di pendolarismo industriale e l’avvio della rilevazione automatizzata dell’utenza dal 1° gennaio 2002.
Modifiche transitorie ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale e norme correlate
Modifiche transitorie al trasporto pubblico locale
La legge regionale Basilicata n. 4 del 2001 interviene in modo puntuale sulla disciplina dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e sulla gestione transitoria di alcuni servizi già autorizzati o concessi. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e mira a regolare il passaggio dal regime concessorio alla stipula dei contratti di servizio.
Contratti di servizio e proroga delle concessioni
Il termine del 30 settembre 2000, previsto dalla normativa regionale richiamata per la stipula dei contratti di servizio, è differito all’ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Governo di copertura finanziaria degli oneri IVA sui contratti di servizio.
Fino alla stipula dei contratti di servizio, ciascuna amministrazione può prorogare le concessioni in essere. I contratti già stipulati restano efficaci fino alla loro scadenza naturale.
La Regione, le Province e i Comuni stipulano i contratti di propria competenza sulla base di uno schema generale di contratto applicabile alla fase transitoria, adottato dalla Giunta regionale. Entro il termine così differito, e nel rispetto delle norme vigenti, le amministrazioni possono anche riaffidare in concessione i servizi agli ex concessionari.
Regime transitorio per i servizi di trasporto finalizzati al pendolarismo industriale
In attesa della stipula dei contratti di servizio e dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente, le autorizzazioni già rilasciate dalle Province di Potenza e Matera per servizi di trasporto finalizzati al pendolarismo verso le aree industriali sono convertite in concessioni con deliberazione dei competenti enti concedenti.
La conversione riguarda i servizi compresi nella rete dei servizi minimi individuati dai Piani di bacino provinciali approvati dal Consiglio regionale. Prima della conversione, le Province devono verificare che permangano i motivi di pubblico interesse che avevano giustificato il rilascio dell’autorizzazione; tale verifica non produce effetti retroattivi.
Per questi servizi, in deroga alla normativa regionale richiamata, è riconosciuto un contributo chilometrico di lire 1.300, con decorrenza dalla data di esecutività dei provvedimenti di concessione adottati dalle Province competenti.
Le imprese interessate restano tenute all’intera disciplina del trasporto pubblico, compresa l’applicazione del sistema tariffario approvato con la legge regionale n. 22/1998.
Adempimenti delle imprese prima dei contratti di servizio
Le imprese che svolgono i servizi disciplinati dalla norma transitoria, prima della stipula dei contratti di servizio, devono comunicare alle rispettive Province, secondo tempi e modalità fissati dalle due amministrazioni provinciali:
- l’eventuale intenzione di abbandonare il servizio, senza diritto ad alcun rimborso o altro beneficio;
- oppure, se non già comunicata, l’avvenuta costituzione di aggregazioni con altre imprese operanti in Basilicata, tali da raggiungere almeno 1 milione di chilometri annui di percorrenza.
In mancanza di tali comunicazioni o aggregazioni, si applicano le procedure concorsuali previste dalla normativa regionale richiamata per il caso di mancata riorganizzazione del servizio.
Rilevazione autonoma dell’utenza
A partire dal 1° gennaio 2002, le imprese devono procedere alla rilevazione dell’utenza mediante sistemi automatizzati con bigliettazione a terra.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in lire 5.000.000.000 per l’anno 2001 e trovano copertura mediante appositi stanziamenti nel bilancio di previsione regionale per il medesimo esercizio. Per gli anni successivi, gli importi sono determinati dalle leggi di bilancio.
Disposizioni finali e decorrenza
Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la legge. Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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