Regolamento (UE) 2018/172
Regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012 per allinearli agli sviluppi internazionali e alle decisioni dell’Unione in materia di sostanze chimiche pericolose. Da un lato, inserisce o rimuove sostanze dall’allegato I in base al loro status regolatorio nell’UE o alle decisioni della convenzione di Rotterdam; dall’altro, amplia l’allegato V con ulteriori divieti di esportazione, in particolare per alcune sostanze POP e per articoli contenenti ritardanti di fiamma bromurati da materiali riciclati. Le modifiche hanno effetto dal 1º aprile 2018.
Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, con aggiornamento degli elenchi di sostanze soggette a notifica/consenso e di quelle vietate all’esportazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose e, per quanto riguarda il divieto di esportazione, anche agli articoli contenenti determinate sostanze. Il regolamento incide sugli elenchi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 (sostanze soggette alla procedura PIC o a notifiche) e dell’allegato V (sostanze e articoli la cui esportazione è vietata). L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea e l’applicazione è diretta in tutti gli Stati membri; si applica dal 1º aprile 2018. Restano rilevanti i collegamenti con la convenzione di Rotterdam, la convenzione di Stoccolma, il regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento (UE) n. 528/2012 e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012
Il regolamento delegato (UE) 2018/172 aggiorna il sistema UE di controllo dell’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, intervenendo sugli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012. L’atto recepisce sviluppi internazionali della convenzione di Rotterdam e della convenzione di Stoccolma, nonché l’evoluzione dello status regolatorio di alcune sostanze nell’ordinamento dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è l’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 649/2012. Il regolamento parte dall’esigenza di allineare gli elenchi europei alle decisioni delle conferenze delle parti delle convenzioni internazionali e alle valutazioni effettuate nell’UE in materia di prodotti fitosanitari, biocidi e sostanze soggette ad autorizzazione REACH.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda gli operatori economici coinvolti nell’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, nonché gli esportatori di determinati articoli contenenti sostanze persistentemente problematiche. Le modifiche incidono in particolare su:
- sostanze soggette alla procedura di previo assenso informato (PIC) o ad altre formalità di notifica/controllo, tramite l’allegato I;
- sostanze e articoli vietati all’esportazione, tramite l’allegato V.
Modifiche all’allegato I: sostanze incluse o riallineate
L’allegato I è modificato in più punti.
Per quanto riguarda il metamidofos, il regolamento riflette la decisione della settima conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, che ne ha disposto l’iscrizione nell’allegato III della convenzione. Di conseguenza:
- nella parte 1 dell’allegato I la voce "metamidofos" è sostituita;
- la voce specifica relativa a "metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)" è soppressa;
- nella parte 3 è aggiunta la voce "Metamidofos" come pesticida.
Sono inoltre aggiunte varie sostanze il cui uso come pesticida o biocida non è approvato o non è stato rinnovato nell’UE, con conseguente inserimento nelle parti pertinenti dell’allegato I. Tra queste figurano:
- 3-decen-2-one;
- carbendazina;
- tepralossidim;
- cibutrina;
- triclosano;
- triflumuron.
Il regolamento inserisce anche sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento REACH, in quanto sostanze estremamente preoccupanti soggette ad autorizzazione. Le sostanze menzionate sono:
- 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene;
- benzil-butil-ftalato (BBP);
- diisobutil ftalato (DIBP);
- pentaossido diarsenico;
- fosfato di tris(2-cloroetile).
Per tali sostanze, l’assenza di autorizzazioni comporta una forte limitazione d’uso e giustifica l’inserimento negli elenchi dell’allegato I ai fini del controllo delle esportazioni e importazioni.
Modifiche all’allegato V: sostanze vietate all’esportazione
L’allegato V, parte 1, è integrato con nuove voci corrispondenti a sostanze incluse nella convenzione di Stoccolma come inquinanti organici persistenti. Le sostanze aggiunte sono:
- esaclorobutadiene;
- naftaleni policlorurati;
- esabromociclododecano (HBCDD).
Il regolamento precisa che tali sostanze sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 850/2004, ma la loro inclusione nell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 serve a rendere operativo il divieto di esportazione nel sistema PIC UE.
Divieto di esportazione per articoli riciclati contenenti bromodifenileteri
Una parte rilevante dell’intervento riguarda gli articoli contenenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere. In attuazione della convenzione di Stoccolma, è vietata l’esportazione degli articoli contenenti una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso di tali sostanze quando gli articoli sono prodotti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo.
La disposizione mira a impedire che l’esportazione consenta la circolazione internazionale di articoli che, nel territorio dell’Unione, non potrebbero essere commercializzati o utilizzati oltre i limiti consentiti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º aprile 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori italiani, il regolamento impone un costante aggiornamento delle classificazioni doganali e regolatorie delle sostanze esportate o importate. In particolare, le imprese devono verificare:
- se la sostanza rientra ora nell’allegato I e quindi è soggetta alla procedura PIC o a obblighi informativi connessi;
- se l’esportazione è vietata ai sensi dell’allegato V;
- se gli articoli ricadono nel divieto relativo alle concentrazioni di bromodifenileteri nei materiali riciclati.
Per i consulenti legali e fiscali, il testo è rilevante perché incide sulla compliance ambientale, doganale e di filiera, con riflessi su contratti di fornitura, dichiarazioni di esportazione, due diligence sui materiali riciclati e controlli interni di prodotto.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I: nuove iscrizioni e soppressioni
L’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato per aggiungere o aggiornare le voci relative a 3-decen-2-one, 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, benzil-butil-ftalato (BBP), carbendazina, cibutrina, diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido di diarsenico, tepralossidim, triclosano, triflumuron e fosfato di tris(2-cloroetile). È inoltre soppressa la voce relativa a metamidofos formulato come liquido solubile con oltre 600 g di principio attivo/l.
Metamidofos: riallineamento alla convenzione di Rotterdam
La voce "metamidofos" è sostituita nella parte 1 dell’allegato I con una nuova formulazione e la voce specifica sui formulati liquidi solubili con oltre 600 g di principio attivo/l è soppressa. Nella parte 3 è aggiunta la voce "Metamidofos" come pesticida, in coerenza con l’iscrizione nella convenzione di Rotterdam e con la soppressione della precedente voce più specifica.
Sostanze soggette a restrizioni o non approvate come pesticidi o biocidi
Sono incluse nell’allegato I sostanze il cui uso come pesticida o biocida non è approvato o non è stato rinnovato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012. Tra queste rientrano 3-decen-2-one, carbendazina, tepralossidim, cibutrina, triclosano e triflumuron, con collocazione nelle parti 1 e/o 2 dell’allegato I in base alla sottocategoria pertinente.
Sostanze SVHC soggette ad autorizzazione REACH
Sono aggiunti all’allegato I 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, BBP, DIBP, pentaossido diarsenico e fosfato di tris(2-cloroetile), in quanto elencati nell’allegato XIV del regolamento REACH come sostanze estremamente preoccupanti soggette ad autorizzazione. Poiché non risultano autorizzazioni concesse, l’uso è fortemente limitato e le sostanze vengono ricomprese negli elenchi dell’allegato I per le pertinenti procedure di esportazione/importazione.
Allineamento alla convenzione di Stoccolma e ampliamento dell’allegato V
La parte 1 dell’allegato V è integrata con esaclorobutadiene, naftaleni policlorurati ed esabromociclododecano (HBCDD), per attuare le decisioni della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Tali sostanze sono già disciplinate anche dal regolamento (CE) n. 850/2004, ma il presente atto ne rafforza il divieto di esportazione ai fini del regolamento (UE) n. 649/2012.
Divieto di esportazione per articoli contenenti bromodifenileteri
È vietata l’esportazione di articoli contenenti una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso di tetra-, penta-, esa- o eptabromodifeniletere quando prodotti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo. La misura serve ad attuare nell’Unione l’obbligo della convenzione di Stoccolma di impedire l’esportazione di articoli con livelli superiori a quelli consentiti internamente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º aprile 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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