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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2197

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione, del 27 novembre 2017, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017

Normativa europea32017R2197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento determina, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2017 che possono essere usati per rimborsare ai beneficiari finali gli importi trattenuti in applicazione della disciplina finanziaria. La Commissione tiene conto della riserva di crisi agricola non utilizzata e fissa un’eccezione per la Romania, alla quale non viene attribuito alcun importo in questa fase. Il testo stabilisce inoltre una condizione temporale precisa per l’ammissibilità delle spese e dispone l’applicazione dal 1° dicembre 2017.

Rimborso agli Stati membri degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2017 per restituire ai beneficiari finali l’effetto della disciplina finanziaria sui pagamenti diretti

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che hanno gestito, nell’ambito del FEAGA, stanziamenti non impegnati riportati dall’esercizio 2017 all’esercizio 2018 ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, quando tali importi devono essere rimborsati ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento applicato nell’esercizio di riferimento. Il rimborso riguarda solo gli Stati membri nei quali, nell’esercizio precedente, è stata applicata la disciplina finanziaria ai pagamenti diretti; non riguarda quindi, per espressa menzione in nota, la Croazia per l’esercizio 2017. Il regolamento disciplina anche l’ammissibilità delle spese nazionali per tali rimborsi, imponendo che i pagamenti ai beneficiari siano effettuati prima del 16 ottobre 2018.

Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2017

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 disciplina il rimborso, agli Stati membri, degli stanziamenti non impegnati del FEAGA riportati dall’esercizio 2017 all’esercizio 2018, al fine di consentire la restituzione ai beneficiari finali degli importi trattenuti per effetto della disciplina finanziaria sui pagamenti diretti. Il provvedimento si fonda sull’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si coordina con le regole finanziarie del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Contesto normativo e finalità

La disciplina dei considerando chiarisce che gli stanziamenti FEAGA non impegnati possono essere riportati all’esercizio successivo entro limiti quantitativi specifici. Tale meccanismo può tradursi in un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali nell’esercizio precedente è stato applicato il tasso di adattamento dei pagamenti diretti. Il regolamento mira quindi a rendere disponibili agli Stati membri gli importi necessari per il rimborso, assicurando al contempo che il rimborso resti proporzionato alla riduzione subita dai beneficiari.

Criteri per il riporto e il rimborso

Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il riporto riguarda stanziamenti non impegnati relativi ad azioni finanziate dal FEAGA ed è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente. L’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede, in deroga a tale disciplina generale, che gli Stati membri rimborsino gli stanziamenti riportati ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio cui gli stanziamenti sono riportati. Il rimborso opera solo negli Stati membri nei quali, nell’esercizio precedente, è stata applicata la disciplina finanziaria.

Riserva di crisi agricola e calcolo degli importi

Nel determinare gli importi da rimborsare, la Commissione deve tenere conto anche della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nella parte non utilizzata per misure di crisi entro la fine dell’esercizio. Il regolamento ricorda che, per l’anno civile 2016, la disciplina finanziaria è stata applicata per costituire una riserva di crisi pari a 450,5 milioni di EUR e che tale riserva non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2017.

Ripartizione per Stati membri e caso della Romania

L’allegato del regolamento elenca gli importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati per ciascuno Stato membro, tra cui, a titolo esemplificativo, Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Regno Unito. La Commissione precisa inoltre che, per la Romania, non viene messo a disposizione alcun importo in questa fase, poiché la dichiarazione dettagliata delle spese non tiene pienamente conto della soglia di 2 000 EUR prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ammissibilità delle spese e termine di pagamento

Le spese sostenute dagli Stati membri per il rimborso sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2018. Questa previsione è collegata al carattere annuale del riporto degli stanziamenti e alla necessità di coordinamento con l’esercizio finanziario agricolo definito dall’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2017. La scelta della decorrenza è motivata dall’esigenza di evitare agli Stati membri il versamento di un pagamento supplementare per tale rimborso. La Commissione segnala inoltre che gli importi stabiliti sono definitivi, fermo restando il possibile coordinamento con riduzioni ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, con correzioni connesse alla decisione sui pagamenti mensili di ottobre 2017 e con eventuali deduzioni o pagamenti supplementari nell’ambito della liquidazione dei conti.

Disposizioni principali

Determinazione degli importi riportati e rimborsabili

L’articolo 1 stabilisce che gli importi degli stanziamenti da riportare dall’esercizio 2017, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2018, sono indicati nell’allegato. Gli importi riportati sono soggetti alla decisione di riporto della Commissione adottata a norma dell’articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, dello stesso regolamento finanziario.

Ammissibilità delle spese di rimborso

L’articolo 2 dispone che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se gli importi corrispondenti sono stati effettivamente versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2018.

Decorrenza ed efficacia temporale

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di calcolo e limiti del rimborso

Nei considerando si chiarisce che gli stanziamenti non impegnati relativi al FEAGA possono essere riportati entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali e dell’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente. Il rimborso agli Stati membri deve restare proporzionato all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria e deve tener conto anche degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo non messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell’esercizio.

Esclusione temporanea della Romania

La Commissione precisa che, poiché la dichiarazione dettagliata delle spese non tiene pienamente conto della soglia di 2 000 EUR prevista per la disciplina finanziaria dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla Romania non è messo a disposizione alcun importo per il rimborso in questa fase.

Data limite per il versamento ai beneficiari

Per effetto della limitazione del riporto all’esercizio successivo prevista dall’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento fissa la data del 16 ottobre 2018 come termine entro il quale gli importi rimborsati devono essere versati ai beneficiari per poter essere dichiarati ammissibili.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamenti uegestione del bilancio uepagamenti direttidisciplina finanziaria

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